• Testo DDL 2576

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Atto a cui si riferisce:
S.2576 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale, sul riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2576
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DE PIETRO, BENCINI, BIGNAMI, FUCKSIA, MOLINARI, MUSSINI, ORELLANA, SIMEONI e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2016

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge ha ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009 (di seguito denominata «la Convenzione»).

Come denunciato a livello internazionale, negli ultimi decenni, si sono purtroppo consolidate cattive prassi in relazione allo smantellamento e al riciclaggio dei materiali di costruzione delle navi a fine vita. Questa tipologia di condotta avviene prevalentemente in siti gestiti illegalmente e nella più completa indifferenza a norme elementari di sicurezza e salvaguardia della salute umana ed ambientale.

Nell'intento di arginare queste cattive pratiche, si è dato vita al processo che ha portato alla stesura della Convenzione che contiene una serie di importanti disposizioni relative ai criteri e alle procedure da adottare per la costruzione, la demolizione e il riciclaggio ecocompatibile in sicurezza delle navi.

Un aspetto degno della massima rilevanza è che la Convenzione entrerà in vigore solamente ventiquattro mesi dopo la data di ratifica da parte di almeno quindici Stati, la cui flotta mercantile combinata rappresenta almeno il 40 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale e il cui volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi nei dieci anni precedenti rappresenta almeno il 3 per cento della stazza lorda della flotta mercantile combinata di detti Stati.

Al momento in cui si scrive, solamente Belgio, Congo, Francia e Norvegia hanno completato l'iter previsto, depositando i rispettivi strumenti di ratifica o adesione (ultimo aggiornamento disponibile da parte dell'Organizzazione marittima internazionale al 13 giugno 2016).

Il 2 agosto del 2010 l'Italia ha firmato la Convenzione senza poi procedere alla sua ratifica.

I tempi di attuazione della Convenzione si presentano quindi molto lunghi: secondo alcune previsioni, la Convenzione non entrerà in vigore prima del 2020.

Tale circostanza desta inquietudine vista la rilevanza della disciplina in esame.

Come evidenziato dalla comunicazione della Commissione europea al Consiglio del 12 marzo 2010 (COM(2010)88), considerato il suo contenuto, la Convenzione rappresenta un importante successo della comunità internazionale. La Convenzione infatti propone un approccio che segue il principio «dalla culla alla tomba», cioè un sistema di controllo e di applicazione che va dall'inizio alla fine del ciclo di vita delle navi: dalla progettazione al riciclaggio, passando attraverso la costruzione e la fase operativa.

La Convenzione stabilisce, a livello globale, i requisiti obbligatori da rispettare per garantire un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, da realizzare in maniera efficiente ed efficace.

Per migliorare le norme che disciplinano l'industria del riciclaggio delle navi, la Convenzione si basa, in particolare, sul controllo e sulla certificazione delle navi, sull'autorizzazione degli impianti di riciclaggio e su requisiti specifici quali l'obbligo per gli armatori di stabilire l'inventario dei materiali pericolosi a bordo delle loro navi, l'obbligo per gli impianti di riciclaggio di definire un piano per il riciclaggio delle navi e l'obbligo per gli Stati di bandiera di effettuare un controllo finale allo scopo di rilasciare un certificato internazionale attestante l’idoneità al riciclaggio della nave.

Un elemento importante è costituito inoltre dalle restrizioni sull'uso di materiali pericolosi nella costruzione navale.

L'articolo 1 sancisce gli obblighi generali.

L'articolo 2 elenca le definizioni relative al testo.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione.

L'articolo 4 contiene disposizioni relative ai controlli relativi al riciclaggio delle navi.

L'articolo 5 riguarda le visite e le certificazioni delle navi.

L'articolo 6 concerne l'autorizzazione degli impianti destinati al riciclaggio delle navi.

L'articolo 7 disciplina lo scambio di informazioni tra le Parti.

L'articolo 8 definisce i parametri per l'ispezione delle navi.

L'articolo 9 riguarda il rilevamento di potenziali violazioni.

L'articolo 10 concerne le violazioni.

L'articolo 11 contiene disposizioni sul ritardo indebito o fermo delle navi.

L'articolo 12 riguarda il contenuto della comunicazione delle informazioni.

L'articolo 13 contiene disposizioni relative all'assistenza tecnica e alla cooperazione.

L'articolo 14 è relativo alla risoluzione delle controversie.

L'articolo 15 concerne le relazioni con il diritto internazionale e altri accordi internazionali.

L'articolo 16 riguarda la firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione alla Convenzione.

L'articolo 17 definisce le modalità relative all'entrata in vigore.

L'articolo 18 contiene la disciplina relativa alle procedure attraverso le quali la Convenzione può essere emendata.

L'articolo 19 riguarda la facoltà di denuncia.

L'articolo 20 concerne il depositario.

L'articolo 21 elenca le lingue che costituiscono l'unico originale in cui è redatta la Convenzione.

Il testo nel suo complesso rappresenta uno strumento significativo per una avanzata regolamentazione del settore in esame, alla luce di una accresciuta attenzione nei confronti dell'ambiente.

Si ricorda che tra le parti della Convezione non ha potuto figurare l'Unione europea, ma soltanto i suoi singoli Stati membri.

Tuttavia, nell'intento di dare nuovo impulso al processo di ratifica, di fatto in stallo, a livello europeo sono stati emanati diversi atti.

Già nelle sue conclusioni del 21 ottobre 2009 il Consiglio dell'Unione europea ha incoraggiato gli Stati membri dell'Unione a ratificare in via prioritaria la Convenzione, al fine di facilitarne l'entrata in vigore il prima possibile e produrre un cambiamento tangibile nell'ambito disciplinato.

Si ricorda in particolare che, nel 2013, è stato adottato un importante regolamento relativo al riciclaggio delle navi (Regolamento (CE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013) che mira ad agevolare la rapida ratifica della Convenzione all'interno dell'Unione e nei Paesi terzi, applicando controlli proporzionati alle navi e agli impianti di riciclaggio delle navi sulla base della convenzione stessa.

Concretamente, il regolamento, ove applicabile, esenterà le navi dell'Unione europea dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. Di conseguenza, legalizzerà il riciclaggio delle navi dell'Unione europea in paesi non appartenenti all'OCSE, a condizione che il riciclaggio avvenga in impianti inseriti in un elenco europeo. Per essere inseriti nell'elenco europeo, gli impianti in questione devono rispettare norme rigorose. Il tutto in linea con quanto stabilito dalla Convenzione.

Successivamente, il Consiglio dell'Unione europea ha nuovamente incoraggiato gli Stati membri a ratificare la Convenzione attraverso una sua decisione (decisione n. 2014/241/UE del 14 aprile 2014).

Gli Stati membri risultano quindi ufficialmente autorizzati a ratificare o ad aderire, per le parti di esclusiva competenza dell'Unione europea, alla Convenzione.

Inoltre, come stabilito ai sensi della menzionata decisione, il Consiglio dell'Unione europea esaminerà lo stato di avanzamento della procedura di ratifica della Convenzione da parte degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2018.

Lo Stato italiano infatti, al pari di molti altri purtroppo, non ha ancora proceduto alla ratifica.

Alla luce di quanto illustrato, risulta doveroso da parte dell'Italia procedere speditamente a perfezionare il processo di ratifica della Convenzione, al fine di recepire nel nostro ordinamento questo importante strumento di diritto internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 17 della medesima Convenzione.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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