• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03454 GATTI, BERTUZZI, FILIPPI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03454 presentata da MARIA GRAZIA GATTI
martedì 31 gennaio 2017, seduta n.751

GATTI, BERTUZZI, FILIPPI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

l'agricoltura rappresenta uno dei settori a più elevato indice infortunistico unitamente a quello dell'edilizia, come peraltro evidenziato nel piano nazionale di prevenzione 2014-2018 adottato dal Ministero della salute e approvato in sede di conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014;

i dati dell'osservatorio INAIL sugli infortuni nel settore agricolo o forestale, che ricomprende tutti gli infortuni che avvengono a tutti i lavoratori agricoli, ivi compresi coloro che svolgono attività agricola come hobby, evidenziano che ogni anno il numero di eventi infortunistici mortali che coinvolgono gli operatori addetti alla guida del trattore è superiore alle 120 unità;

nella relazione finale redatta nel gennaio 2013 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche", si era individuata come prima causa della scarsa sicurezza nell'uso delle macchine agricole, con conseguente alta incidenza di infortuni gravi e mortali, l'eccessiva obsolescenza del parco macchine circolante, ed emergeva la necessità di una formazione specifica per gli operatori;

il parco trattori esistente in Italia supera le 1.700.000 unità con una età media di circa 20 anni di cui circa 668.000 esemplari sprovvisti di strutture di protezione in caso di capovolgimento e circa 1.240.000 esemplari sprovvisti di cinture di sicurezza;

la mancanza dei dispositivi di protezione previsti per legge rappresenta la causa principale degli infortuni connessi con l'uso del trattore e delle macchine agricole o forestali;

considerato che:

per effetto del comma 48 dell'art. 34 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, è stata resa obbligatoria la revisione di tutte le macchine agricole immatricolate. La modifica intervenuta prevedeva che al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2014, disponesse la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione;

con l'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2013, recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014, sono stati allungati i termini per l'emanazione del decreto con cui disporre la revisione, dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014; mentre il termine di avvio del processo di revisione viene spostato al 30 giugno 2015;

con l'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, sono stati ulteriormente prorogati i termini per l'emanazione del decreto con cui disporre la revisione e l'entrata in vigore della stessa rispettivamente al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2015;

l'art. 7, comma 11-ter, del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016, l'entrata in vigore della revisione è stata procrastinata dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016;

considerato inoltre che:

in data 30 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto interministeriale 20 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2015, n. 149), recante "Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", con il quale sono state stabilite le tipologie di macchine che devono essere soggette a revisione nonché la relativa tempistica per l'effettuazione della revisione in relazione al loro grado di vetustà. La prima scadenza è stata fissata per il 31 dicembre 2017 (art. 6);

prevede, all'articolo 5, che le modalità di esecuzione della revisione siano definite con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole; nelle more dell'emanazione del decreto la revisione delle macchine agricole e operatrici ancorché in vigore non risulta applicabile;

la revisione delle macchine agricole rappresenta uno strumento efficace per accertare effettivamente la presenza di requisiti di sicurezza previsti per legge e consente il raggiungimento in un arco di tempo ragionevole di un livello di sicurezza accettabile del parco macchine esistente;

la 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato ha approvato in data 13 maggio 2015 una risoluzione al termine dell'affare assegnato inerente alla questione della revisione delle macchine agricole e la sicurezza degli operatori in cui si impegnava il Governo "a far sì che non si prevedano ulteriori proroghe rispetto all'entrata in vigore dell'obbligo della revisione delle macchine agricole e della formazione degli operatori, considerato che sono già tre le proroghe intervenute circa la revisione e due quelle sull'abilitazione obbligatoria",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano provveduto a definire le modalità di esecuzione della revisione delle macchine agricole e operatrici;

quando intendano pubblicare il decreto di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 20 maggio 2015.

(3-03454)