Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/10462 l'articolo 85, comma 4, del codice della strada prevede che «chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione,...
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10462presentato daCATALANO Ivantesto diMercoledì 1 febbraio 2017, seduta n. 734
CATALANO e OLIARO. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 85, comma 4, del codice della strada prevede che «chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione» è soggetto a una sanzione pecuniaria, nonché alla «sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi»;
alla sospensione della carta di circolazione consegue inevitabilmente la paralisi dell'attività di noleggio con conducente del soggetto, e così tale sanzione accessoria finisce per acquisire un contenuto estremamente afflittivo e sproporzionato rispetto alla sanzione pecuniaria;
l'articolo citato elenca, inoltre, un insieme estremamente eterogeneo di possibili violazioni, descritto in termini talmente ampi e generali da essere di difficile compatibilità con il principio di tassatività;
le violazioni descritte, pur differenziandosi radicalmente per gravità, andando dalla prestazione di un servizio totalmente abusivo a mere irregolarità bagatellari del servizio, sono tutte soggette sia alla sanzione pecuniaria, sia a quella sospensiva, entro una cornice edittale non sufficientemente ampia da consentire una reale differenziazione;
a causa dell'esistente conflitto interpretativo sulla legge n. 21 del 1992 tra una parte della giurisprudenza, il legislatore e lo stesso Governo, gli operatori del noleggio con conducente si trovano in una situazione di totale incertezza rispetto alla normativa applicabile, e quindi rimessi all'arbitrio del singolo agente accertatore o tribunale;
inoltre, anche a fronte di una sanzione illegittima, il noleggiatore viene subito sottoposto alla sanzione sospensiva della carta di circolazione, e tale sanzione perdura nonostante la proposizione di un'impugnazione, in deroga al regime ordinario delle sanzioni amministrative, con la conseguenza che, anche a fronte del successivo accoglimento del ricorso, i diversi mesi di sospensione hanno cagionato al noleggiatore un danno ormai irreparabile;
infine, la sanzione sospensiva, potenzialmente illegittima, diventa ancor più gravosa quanto più si dilatano i tempi della giustizia, anche a fronte di eventi come lo sciopero dei giudici di pace dello scorso dicembre –:
quali iniziative il Governo intenda adottare, anche nell'ambito, dei suoi poteri di iniziativa, affinché il trattamento sanzionatorio dei diversi illeciti di cui all'articolo 85 del codice della strada sia adeguatamente proporzionato e differenziato, anche alla luce delle persistenti criticità interpretative che investono la legge n. 21 del 1992. (5-10462)