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Atto a cui si riferisce:
C.4215 Disposizioni in materia di adozione del concepito


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4215


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SBERNA, GIGLI
Disposizioni in materia di adozione del concepito
Presentata l'11 gennaio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Dalla relazione del Ministro della salute sulla attuazione della legge n. 194 del 1978, presentata il 7 dicembre 2016, risulta che in Italia, nel 2014, sono state praticate 96.578 interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), mentre nel 2015 ne sono state effettuate 87.639. Per quanto riguarda le minorenni, il tasso di abortività per il 2015 è risultato essere pari a 3.1 per 1.000, un valore inferiore rispetto a quello degli anni precedenti e che mostra una tendenza alla diminuzione dal 2005: in particolare nell'anno di riferimento il 2,9 per cento delle IVG ha interessato donne di età inferiore a 18 anni e sempre nel 2015 hanno abortito 2.521 minorenni, di cui 2.164 di nazionalità italiana. Quest'ultimo dato certifica una lenta ma costante diminuzione del numero delle minorenni italiane che ricorrono all'IVG e a questo proposito la relazione citata sottolinea come ciò sia legato – positivamente – a un comportamento delle giovani più maturo e consapevole rispetto alla pratica dell'attività sessuale.
      Non è noto, invece, il dato delle IVG operate al di fuori dei limiti consentiti dalla legge. Dalla menzionata relazione emerge una stima preoccupante, tenendo conto anche della diminuzione del numero delle donne in età fertile: secondo l'Istituto superiore di sanità, infatti, il numero di aborti clandestini delle donne italiane è stimato tra 12.000 e 15.000. Per la prima volta è stata effettuata una stima anche per le donne straniere, che è risultata compresa tra 3.000 e 5.000 aborti clandestini.
      L'elevato numero di ginecologi che in Italia risultano essere obiettori di coscienza (circa il 69,3 per cento) lascia presumere che queste stime siano verosimili se non addirittura inferiori a quanto accade nella realtà.
      In due soli anni, dunque, sono state praticate circa 200.000 procedure abortive: è come se fosse venuta meno l'intera popolazione di una città di media grandezza.
      La maggior parte degli aborti non risulta legata al pericolo per la salute fisica o psichica della donna né a previsioni di anomalie o di malformazioni del concepito. Nella richiamata relazione si rappresenta che nel 2015 il ricorso a procedure abortive d'urgenza è avvenuto nel 16,7 per cento dei casi rispetto al 14,7 per cento del 2014, al 13,4 per cento del 2013 e all'11,6 per cento del 2011 e che oltre la dodicesima settimana di gestazione è stato pari al 3,4 per cento dei casi.
      Pur assumendo, dunque, che in tutti questi casi si è giunti all'aborto per ragioni legate al pericolo per la salute fisica o psichica della donna ovvero a previsioni di anomalie o di malformazioni del concepito, si rileva che nell'85 per cento dei casi la decisione abortiva non è stata presa per tali ragioni. Nel 2015, dunque, circa 8.000 aborti sono dipesi da gravidanze indesiderate per ragioni diverse.
      I dati ufficiali forniti dalla direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia evidenziano, al contempo, un grave sovrannumero di coppie disponibili rispetto al numero di minori adottabili: si calcola, in particolare, che per ogni minore adottabile vi sono oltre dieci coppie disponibili.
      La presente proposta di legge si prefigge di individuare le modalità più efficaci, sul piano delle scelte politiche, di prevenzione dell'aborto quale obiettivo primario delle scelte di sanità pubblica nonché di coniugare l'elevato numero di concepiti «indesiderati» e il desiderio reale di coppie disponibili all'adozione nazionale. A tali fini:

          a) alla donna che abbia deciso di abortire a causa delle sue condizioni economiche, sociali o familiari, alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, ovvero a causa di previsioni di anomalie o di malformazioni dei concepito, è data la possibilità di evitare l'IVG in considerazione dell'immediato inserimento del nascituro in una famiglia adottiva;

          b) alle coppie, disponibili all'adozione nazionale, il cui accesso all'adozione è di fatto precluso a causa di un insufficiente numero di bambini adottabili, è data una maggiore possibilità di adottare.

          I capisaldi della presente proposta di legge sono tre: la donna, in alternativa all'IVG per le ipotesi previste dalla legge n. 194 del 1978, può ottenere lo stato di adottabilità del concepito, che è disposto, con rito abbreviato, con decreto del tribunale per i minorenni prima della nascita del concepito; la donna, fino al momento della nascita e nei sette giorni successivi, può sempre e liberamente revocare il proprio consenso allo stato di adottabilità del concepito; il tribunale per i minorenni, entro sette giorni dalla nascita del concepito dichiarato adottabile, sceglie la coppia tra un apposito elenco di coppie la cui residenza è posta a una distanza non inferiore a 500 chilometri dal luogo di nascita del concepito e dispone l'affidamento preadottivo, ai fini della successiva adozione. La scelta del tribunale per i minorenni preclude ogni possibile forma di «commercio» tra la madre naturale e la coppia.

          Da sottolineare, infine, che le misure proposte non costituiscono forme di riduzione della possibilità di accedere alle disposizioni della legge n. 194 del 1978, ma rappresentano esclusivamente forme alternative all'IVG liberamente utilizzabili dalla donna; permettono un'efficace azione di prevenzione dell'aborto; garantiscono una più ampia possibilità di accesso all'adozione; non comportano aumenti di spesa, non essendo prevista l'istituzione di nuovi organismi, ma una semplice rimodulazione delle funzioni delle strutture socio-sanitarie già esistenti e degli uffici giudiziari competenti. L'aumento di spesa legato all'assistenza ospedaliera per il parto è, poi, compensato dal risparmio legato alla corrispondente diminuzione di accesso alle strutture sanitarie per l'intervento abortivo.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Nei casi in cui la donna, entro i primi novanta giorni della gravidanza, accusi circostanze per le quali il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute psico-fisica, in relazione alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, ovvero a previsioni di anomalie o di malformazioni del concepito, può fare ricorso, nell'ambito delle misure alternative all'interruzione volontaria della gravidanza di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194, alla procedura dell'adozione del concepito disciplinata dalla presente legge.
      2. Nei casi in cui, dopo i primi novanta giorni della gravidanza, siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del concepito, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, la donna può fare ricorso, nell'ambito delle misure alternative all'interruzione volontaria della gravidanza di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194, alla procedura dell'adozione del concepito disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

      1. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia, cui la donna si rivolge ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, informano obbligatoriamente e per scritto la donna, nonché la persona eventualmente indicata come padre, della possibilità di ricorrere alle misure alternative all'interruzione volontaria della gravidanza.
      2. L'ente ospedaliero di cui all'articolo 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194, al quale la donna si rivolge ai fini di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 194 del 1978, laddove ricorrano i presupposti di cui all'articolo

1, comma 2, della presente legge, informa obbligatoriamente e per scritto la donna, nonché la persona eventualmente indicata come padre, della possibilità di ricorrere alle misure alternative all'interruzione volontaria della gravidanza.
Art. 3.

      1. La donna, in alternativa alla richiesta di interruzione volontaria della gravidanza, sulla base delle circostanze di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, trascorsi i sette giorni previsti ai sensi del quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, può, attraverso il consultorio o la struttura socio-sanitaria, anche indicata dal medico di fiducia, avviare il procedimento di cui all'articolo 4 della presente legge.
      2. La donna, in alternativa alla richiesta di interruzione volontaria della gravidanza, sulla base delle circostanze di cui all'articolo 1, comma 2, può, attraverso il consultorio o la struttura socio-sanitaria, anche indicata dal medico di fiducia, avviare il procedimento di cui all'articolo 4.

Art. 4.

      1. Nei casi di cui all'articolo 1, la donna, in alternativa all'interruzione volontaria della gravidanza, può ottenere lo stato di adottabilità del concepito.
      2. Lo stato di adottabilità di cui al comma 1 è disposto con decreto del tribunale per i minorenni del luogo di residenza della madre ovvero nel cui territorio opera il consultorio familiare o la struttura socio-sanitaria a cui si è rivolta la donna.
      3. La donna, fino al momento della nascita e nei sette giorni successivi, può liberamente revocare il proprio consenso allo stato di adottabilità del concepito, indipendentemente dall'intervenuta pubblicazione del decreto di adottabilità del concepito di cui al comma 2 del presente articolo e dalla scelta della coppia affidataria operata dal tribunale per i minorenni ai sensi del comma 4 dell'articolo 7.

Art. 5.

      1. Il tribunale per i minorenni territorialmente competente ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, in deroga alle disposizioni del capo II del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, con decreto succintamente motivato dichiara lo stato di adottabilità del concepito previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge, attestate dal consultorio o dalla struttura socio-sanitaria cui la madre si è rivolta anche su indicazione del medico di fiducia, e sulla base della specifica volontà della donna liberamente raccolta presso il consultorio o la struttura socio-sanitaria.
      2. Il consultorio o la struttura socio-sanitaria di cui al comma 1 trasmette al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni territorialmente competente un'apposita istanza con cui la donna chiede di ottenere lo stato di adottabilità del concepito. Unitamente all'istanza, il consultorio o la struttura socio-sanitaria trasmette le attestazioni di cui al citato comma 1.
      3. Il pubblico ministero, nel termine perentorio di tre giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, convoca la madre verificando la persistenza del consenso allo stato di adottabilità del concepito. Il pubblico ministero, entro lo stesso termine, convoca, per essere sentito, colui che è eventualmente indicato come padre. Fra l'invio della convocazione e la data di audizione della madre non devono intercorrere più di cinque giorni. In caso di mancata comparizione, il pubblico ministero dispone, lo stesso giorno, un'ulteriore convocazione osservati i termini di cui al presente comma.
      4. La mancata comparizione della madre comporta l'archiviazione del procedimento.
      5. Il pubblico ministero, verificata la sussistenza dei presupposti, richiede al tribunale per i minorenni, entro tre giorni dall'intervenuta audizione della madre, la pronuncia del decreto di adottabilità del concepito.
      6. Il tribunale per i minorenni si pronuncia con decreto depositato nei tre giorni successivi al termine di cui al comma 5.

Art. 6.

      1. Coloro che intendono adottare il concepito ai sensi della presente legge devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare nonostante sussistano previsioni di anomalie o di malformazioni del concepito. La domanda decade dopo cinque anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
      2. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dispone, entro centoventi giorni dalla domanda, l'esecuzione delle adeguate indagini di cui all'articolo 22, comma 4, della medesima legge n. 184 del 1983, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.
      3. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie, tra le coppie che hanno presentato domanda, tutte quelle idonee a ricevere in affidamento preadottivo il concepito entro sette giorni dalla nascita.
      4. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, omessa ogni altra formalità di procedura, entro sette giorni dalla nascita del concepito dichiarato adottabile, sceglie la coppia e dispone l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. La coppia è scelta tra quelle la cui residenza è posta a una distanza non inferiore a 500 chilometri dal luogo di nascita del concepito.
      5. Ambedue i coniugi che ricevono in affidamento preadottivo il neonato, assumono, in virtù della pubblicazione del provvedimento che dispone l'affidamento, l'ufficio di tutore del minore.
      6. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i coniugi affidatari sui fatti rilevanti relativi ai genitori del concepito.
      7. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di

cui all'articolo 18 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
      8. Il tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei coniugi affidatari vigila, per due anni, prorogabili di altri due, sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e dei consultori.
      9. L'affidamento preadottivo può essere revocato d'ufficio dal tribunale per i minorenni che lo ha disposto, o anche su istanza del pubblico ministero o di coloro che esercitano la vigilanza di cui al comma 8, quando vengano accertate obiettive e gravi difficoltà, manifestamente insuperabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.
      10. Trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 7.

      1. Il tribunale per i minorenni che ha disposto l'affidamento preadottivo, decorsi due anni dall'affidamento, eventualmente prorogabili di altri due con ordinanza motivata, sentiti i coniugi affidatari, il pubblico ministero e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno di cui all'articolo 7, comma 8, verifica che ricorrano tutte le condizioni di cui alla presente legge e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.
      2. Qualora la domanda di adozione sia proposta da coniugi che hanno discendenti, questi, se di età maggiore di quattordici anni, devono essere sentiti.
      3. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta a istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
      4. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi,

nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
      5. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero e ai coniugi adottanti.
      6. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo e il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti provvisori in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
      7. Trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 26, 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184.