• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.4/06926 PUGLIA, MORONESE, GAETTI, DONNO, GIARRUSSO, SANTANGELO, CASTALDI - Al Ministro della salute - Premesso che: negli ultimi tempi, in tutto il territorio italiano, esistono iniziative anche...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06926 presentata da SERGIO PUGLIA
mercoledì 1 febbraio 2017, seduta n.752

PUGLIA, MORONESE, GAETTI, DONNO, GIARRUSSO, SANTANGELO, CASTALDI - Al Ministro della salute - Premesso che:

negli ultimi tempi, in tutto il territorio italiano, esistono iniziative anche legislative relative agli interventi assistiti dagli animali (IAA);

il 25 marzo 2015 la Conferenza Stato-Regioni sanciva l'accordo sulle linee guida sugli interventi assistiti dagli animali;

considerato che:

le linee guida sono indicazioni di fatto sugli indirizzi etici, scientifici, tecnici e amministrativi relativi ad un tema specifico per tutti coloro che agiscono in un particolare settore, aventi lo scopo di avere un'omogeneità strategica su tutto il territorio, ferma restando la competenza degli organi territoriali ad agire in base alle indicazioni strategiche delle linee guida, affinché si abbia un'applicazione omogenea e coerente su tutto il territorio;

il termine IAA, relativo agli interventi assistiti dagli animali, non è assolutamente accettabile in un percorso medico legislativo, in quanto, per definizione, gli stessi rappresentano un complesso di interventi, non meglio specificati, che devono avere l'assistenza di un operatore e non hanno i requisiti specifici per essere considerati alla stregua di una terapia medica accettabile dal mondo scientifico. Infatti, gli IAA, non potendo avere certezza dell'uso comune e dei risultati comunemente conosciuti attraverso le indicazioni e, specialmente, le controindicazioni, quale atto medico clinico non hanno alcuna valenza tecnico-scientifica, né possono essere valutati come metodica medico-clinica se non dopo un percorso di riconoscimento ufficiale attraverso un pronunciamento della commissione tecnico-scientifica dell'Istituto superiore della sanità e relativi atti pubblici;

se è vero che nessuna legge italiana vieta a qualsiasi soggetto di apprendere tecniche o metodiche di sorta, d'altra parte è parimenti innegabile che qualsiasi metodica terapeutica, diventando in sé un atto medico chirurgico, necessita di operatori che non possono esercitare la propria attività se non con certificata competenza e quale parte integrante di un'équipe medico-chirurgica;

con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 610, viene riconosciuto come unico ente di formazione in metodica di riabilitazione globale a mezzo del cavallo (MRGC) l'ente senza scopo di lucro denominato Associazione nazionale italiana di riabilitazione equestre (ANIRE), unico ente riconosciuto a poter formare operatori delle varie branche mediche e parasanitarie nella disciplina;

inoltre, per come ribadito e confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2548/2011, "il Centro di Referenza Nazionale degli Interventi assistiti sugli animali" è un istituto mirato a verificare più che altro il benessere degli animali e non quello dei soggetti utilizzatori, come dimostra anche la sua sede presso l'Istituto zooprofilattico. Ne consegue che gli IAA e i corsi afferenti non possono avere né valenza scientifica, né di terapia, né di metodologia riabilitativa, ma eventualmente una sola valenza di tipo educativo e ludico-ricreativo, e non sono finalizzati a tutelare la salute dell'utente se non attraverso un intervento socio-sanitario di tipo specialistico e, ovviamente, nel rispetto del benessere dell'animale impiegato;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

nell'attuazione di un progetto sanitario qualsiasi e delle attività correlate, la preoccupazione di base è (e deve essere) necessariamente quella di produrre, prioritariamente, un vantaggio per gli utenti, al centro del quale viene posta il concetto della persona in toto (Convenzione ONU sulla disabilità). Al riguardo va sottolineato come i soggetti coinvolti siano più frequentemente rappresentati da anziani o da bambini, categorie particolarmente vulnerabili e che necessitano di interventi mirati, soprattutto nel caso di specifiche patologie;

appare pertanto incoerente e del tutto inopportuno affidarne il coordinamento e la sostanziale gestione ad un istituto zooprofilattico ed al suo centro di referenza nazionale di riferimento che, per come evidenziato, rappresentano strumenti tecnico-operativi volti per lo più ad assicurare la sanità animale, il controllo della salute e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti ed attività correlate e le cui principali funzioni (e competenze) sono quelle di garantire la tutela ed il benessere degli animali;

per prassi scientifica, il riconoscimento di un apprendimento quale metodica terapeutico-sanitaria diventa in sé un atto medico-chirurgico; pertanto, il cosiddetto operatore in ippoterapia o riabilitazione equestre, di qualsiasi livello, non può esercitare la propria attività se non in ambito medico e quale parte integrante un'équipe medico-chirurgica, così come un infermiere non può compiere atti medici, se non in équipe;

un'attività terapeutica per essere dichiarata tale abbisogna prima di un riconoscimento quale metodica dagli organi scientificamente competenti e poi, eventualmente, da essi dichiarata quale terapia;

nonostante il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 610, con parere favorevole del Ministero della sanità, la metodica riabilitativa globale a mezzo del cavallo non è ancora riconosciuta tra le terapie del Servizio sanitario nazionale (SSN);

per tale presupposto la MRGC non può essere prescritta come indicazione terapeutica ma può essere consigliata da medici specialisti in branche affini per il benessere psicofisico del paziente;

indi, sotto tale profilo è da considerare illogica l'affermazione secondo la quale: gli IAA hanno una valenza terapeutica e che le TAA (terapie assistite dagli animali) possono essere avallate solo dalla prescrizione di un medico di medicina generale e di conseguenza di un medico convenzionato con il SSN;

non solo per i motivi esposti ma, soprattutto, perché il tutto presupporrebbe prima che le TAA siano state incluse nelle terapie convenzionate del SSN e, per quanto risulta, non esistono atti legislativi in tal senso;

considerato altresì che:

nell'accordo citato, relativo alle linee guida sugli interventi assistiti dagli animali, sembrano palesarsi accentramenti di poteri e competenze in capo al centro di referenza nazionale per IAA, istituito presso l'Istituto zooprofilattico delle Venezie con decreto ministeriale 18 giungo 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

il centro, oltre a divenire di fatto ente di riferimento degli IAA, organizza corsi di formazione, ponendosi in una situazione di concorrenza rispetto agli altri enti erogatori di formazione professionale per operatori in IAA;

la composizione del centro fa pensare ad un organo monocratico, gestito di fatto dal direttore dell'ente;

tale centro, nel settore degli IAA, sembra accentrare in sé la figure del controllore e del controllato, in palese violazione del principio che esclude che un soggetto possa essere destinatario degli effetti di un provvedimento adottato dallo stesso;

l'art. 10 del suddetto accordo prevede che le strutture già operanti si adeguino ai requisiti previsti dalle linee guida entro 24 mesi dalla loro emanazione, imponendo per legge che anche i professionisti e gli operatori già in possesso di attestato di formazione acquisiscano entro lo stesso termine una specifica idoneità sulla base dei criteri dettati dalle linee guida;

l'idoneità deve essere insindacabilmente valutata dalla segreteria scientifica del corso, sentito il centro di riferimento nazionale;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

c'è il rischio che chi già opera nel settore, chi ha frequentato corsi o master universitari finalizzati alla formazione professionale, impegnando nel settore le proprie risorse, umane e materiali, debba comunque sostenere esami o frequentare corsi, che sicuramente avranno un costo rilevante, in termini sia economici che di tempo;

non sono rilevabili dalle linee guida le figure di docenti né i programmi ministeriali a cui i discenti debbano sottoporsi;

è evidente il danno per chi, operando da anni nel settore, abbia maturato un'elevata esperienza e professionalità e conseguito alti livelli di formazione, completando con successo tutti i percorsi formativi ad oggi previsti: per cui tali soggetti, nonostante la loro comprovata professionalità, si troverebbero a dover essere sottoposti all'"insindacabile" giudizio della segreteria scientifica del corso, tenuta a sua volta a richiedere il parere del centro di riferimento nazionale; e quest'ultimo, essendo uno dei soggetti organizzatori dei corsi di professionalizzazione (a pagamento) non sarà di certo posto nella condizione di rendere un giudizio imparziale e obiettivo;

peraltro, il concetto di insindacabilità, menzionato e più volte ribadito nelle linee guida, con riferimento al giudizio da fornire in relazione a chi ha già conseguito formazione nell'ambito degli IAA, si pone in netto contrasto con uno dei principi supremi del nostro ordinamento, ossia il principio di azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive, posto a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda assumere al fine di rivedere il citato accordo relativo alle linee guida sugli interventi assistiti dagli animali, anche alla luce delle criticità sollevate;

se intenda istituire un tavolo tecnico medico-veterinario istituzionale, con la partecipazione anche di una rappresentanza di chi ha già un riconoscimento come ente di formazione in metodica di riabilitazione globale a mezzo del cavallo, per l'eventuale stesura di un documento generale sulle possibili norme in seno a quelle modalità di intervento socio-sanitarie riconosciute come interventi assistiti attraverso l'uso di animali.

(4-06926)