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Atto a cui si riferisce:
S.4/00609 BULGARELLI, FUCKSIA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute - Premesso che: il proliferare di antenne per le telefonia mobile, che si...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 020
all'Interrogazione 4-00609

Risposta. - Occorre preliminarmente evidenziare che, in riferimento alla normativa vigente in Italia sui valori limite, l'emanazione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto decreto crescita 2.0) ha introdotto alcune disposizioni integrative sulla normativa relativa ai limiti di emissione elettromagnetica stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". È bene sottolineare che l'operatività delle nuove misure è condizionata alla emanazione delle linee guida, che in attuazione del decreto-legge devono essere elaborate dall'Ispra e dalle Arpa/Appa e, successivamente, approvate dal Ministero. Inoltre è previsto un aggiornamento delle stesse con periodicità semestrale su indicazione del Ministero che provvederà all'approvazione.

In riferimento al quesito in merito all'opportunità di prevedere un sistema di monitoraggio più efficace, la legge 22 febbraio 2001, n. 36, stabilisce i principi fondamentali diretti alla tutela della salute, del lavoro dell'ambiente e del paesaggio. In particolare, la tutela della salute viene conseguita attraverso la definizione di 3 differenti tipologie di limiti: limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità. L'art. 14 attribuisce alle amministrazioni provinciali e comunali le competenze in materia di controllo e vigilanza sanitaria, che per lo svolgimento di tale attività si avvalgono delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.

Infine, a risposta al quesito in merito alla procedura di autorizzazione all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, occorre evidenziare che la tutela della popolazione viene assicurata attraverso la verifica della compatibilità del progetto con i limiti normativi, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Infatti, prima dì qualunque attività inerente all'installazione di un nuovo impianto, l'autorizzazione dell'amministrazione comunale è subordinata al parere tecnico dell'Arpa territorialmente competente.

CIRILLO MARCO FLAVIO Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare

19/11/2013