• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/10477    il sostegno per l'inclusione attiva (SIA) è la misura di contrasto alla povertà con l'erogazione di un sussidio economico, attraverso una carta di importo prepagato, alle famiglie in...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10477presentato daTARICCO Minotesto diVenerdì 3 febbraio 2017, seduta n. 735

   TARICCO, AMATO, ROMANINI, IACONO, CAPONE, PINNA, ROSTELLATO, CAPOZZOLO, PAOLA BRAGANTINI, PATRIZIA MAESTRI e GIACOBBE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il sostegno per l'inclusione attiva (SIA) è la misura di contrasto alla povertà con l'erogazione di un sussidio economico, attraverso una carta di importo prepagato, alle famiglie in condizioni economiche disagiate, in cui siano presenti minorenni, disabili o donne in stato si gravidanza;
   dopo un periodo di sperimentazione su 11 città, la legge n. 208 del 2015 ha previsto l'estensione della misura in tutto il territorio nazionale con lo stanziamento di oltre 600 milioni di euro; pertanto, al nuovo Sia possono accedere tutti i cittadini residenti negli oltre 8 mila comuni d'Italia;
   la somma è di 80 euro al mese per ogni componente il nucleo familiare sino ad un massimo di 400 euro al mese (se sono presenti cinque o più componenti) per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi;
   l'erogazione del beneficio economico avviene tramite carta di pagamento elettronico (la Carta SIA) da utilizzare per acquistare generi alimentari, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e per pagare le bollette di luce e gas. La Carta è gratuita e funziona come le carte di pagamento elettroniche, unica differenza è che le spese, anziché essere addebitate al titolare della Carta, sono addebitate e saldate dallo Stato nei limiti stabiliti dal programma;
   la misura è stata attivata il 2 settembre 2016, quando i potenziali beneficiari hanno potuto iniziare a presentare le domande al comune di residenza;
   le condizioni da soddisfare per accedere sono stringenti: il richiedente dev'essere cittadino italiano o comunitario e residente in Italia da almeno due anni; nessun componente del nucleo familiare dev'essere in possesso di autoveicoli immatricolati nei dodici mesi antecedenti la richiesta né di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati nei 3 anni precedenti la richiesta; dev'essere presente nel nucleo, in alternativa: a) un componente di età minore di 18 anni; b) una persona con disabilità e almeno un suo genitore; c) una donna in stato di gravidanza accertata; non si può essere titolari di un ISEE superiore a 3.000 euro o godere di altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale superiori a 600 euro mensili; nessun componente può risultare titolare di prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), assegno di disoccupazione (ASDI) o altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito;
   infine, si deve rispettare un indicatore denominato valutazione multidimensionale del bisogno, parametro riferito alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, il cui valore dev'essere superiore o uguale a 45. Questo punteggio varia a seconda della consistenza del carico familiare (se ci sono più figli minori o soggetti con disabilità grave il punteggio è superiore), della condizione economica (il punteggio sale quanto più basso risulta l'ISEE) e della condizione lavorativa (il punteggio è più elevato ove tutti i componenti del nucleo familiare in età attiva si trovino in stato di disoccupazione);
   dai dati finora raccolti in alcune aree di territorio parrebbe che solo il 25 per cento delle domande venga accolto, poiché la stragrande maggioranza, pur versando in situazione di bisogno, sarebbe esclusa per il non raggiungimento dei 45 punti;
   il rischio è che troppe persone in seria difficoltà siano escluse, mettendo a rischio l'efficacia del provvedimento che ha obiettivi sicuramente meritevoli –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta e se non ritenga opportuno effettuare una verifica puntuale dell’iter di raccolta e selezione delle domande di Sia, al fine di verificare l'effettiva funzionalità degli indicatori previsti, per evitare che uno strumento nato a sostegno della povertà non riesca, in modo adeguato, a raggiungere l'obiettivo fissato. (5-10477)