• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06934 FATTORI, PUGLIA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, SANTANGELO, DONNO, MORRA, MORONESE - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06934 presentata da ELENA FATTORI
giovedì 2 febbraio 2017, seduta n.754

FATTORI, PUGLIA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, SANTANGELO, DONNO, MORRA, MORONESE - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:

l'istituto del cosiddetto in house providing , ovvero la possibilità da parte di un ente affidatario della gestione di servizi essenziali per la cittadinanza in maniera autonoma attraverso la costituzione di un'azienda a totale partecipazione pubblica, salvo deroghe previste dai codici per gli appalti, è disciplinata dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25UE, recepite dal decreto legislativo n. 50 del 2016;

l'articolo 5, comma 1, stabilisce le peculiarità che deve avere un rapporto tra due soggetti pubblici o uno pubblico e uno privato nell'assegnazione di un appalto, affinché non rientri in una casistica di indizione di gara pubblica. L'ente pubblico può procedere all'assegnazione diretta nel caso in cui vengano rispettati i seguenti requisiti: "a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata";

inoltre viene data definizione del cosiddetto controllo analogo, ossia che il sostanziale trattamento dell'azienda affidataria a un organo interno dell'amministrazione pubblica e sussiste "qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore" (comma 2);

considerato che:

Ambiente e Territorio (AET SpA) è un'azienda a totale controllo pubblico il cui Comune capofila è Ciampino (Roma);

AET SpA ricade nell'ambito della normativa riportata ed è assegnataria dei servizi pubblici di gestione della raccolta dei rifiuti secondo le procedure previste dalla disciplina dell'in house providing;

come detto, per poter rientrare in tale disciplina è necessario rispettare i parametri previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con particolare riferimento alla citata lettera b);

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

AET SpA con una nota, protocollo n. 09/2017 del Comune di Ciampino, ha risposto alla richiesta del Movimento 5 Stelle locale di accesso agli atti;

AET SpA vuole dimostrare come il fatturato del mese di dicembre 2016 e il previsionale per l'anno 2017 rientri nell'80 per cento previsto dalle norme di riferimento (decreto legislativo n. 50 del 2016 e decreto legislativo n. 175 del 2016);

nel computo del mese di dicembre 2016 vengono però inseriti solamente 13 comuni dei 15 effettivamente serviti essendo stati esclusi quelli in favore di Monteporzio Catone e San Cesareo;

per il Comune di San Cesareo risulta una delibera di affidamento del servizio ad AET (n. 45 del 29 dicembre 2016) e una delibera di acquisto quote (n. 44 del 29 dicembre 2016);

de facto, il servizio per il comune di San Cesareo avviene già dal mese di giugno 2016 desumibile dall'impegno di spese (secondo semestre 2016) in favore di AET SpA, pari a un importo di 1.044.638,88 euro, iva esclusa, come previsto dalla determina dirigenziale dell'ente n. 62 del 6 luglio 2016;

il computo del fatturato con l'inserimento del servizio al comune di San Cesareo e a quello di Monteporzio Catone non farebbero ricadere la società nella fattispecie dell'80 per cento prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

considerato altresì che:

sono assenti nello statuto societario della partecipata gli elementi di conformazione al "controllo analogo";

i Comuni soci, anche quelli minoritari come previsto dalla normativa citata, non hanno deliberato in merito al controllo analogo;

le suddette considerazioni a parere degli interroganti sono avallate dalla recente, improvvisa, convocazione di una serie di Consigli comunali proprio per discutere del controllo analogo;

il controllo analogo è uno dei requisiti per rientrare le società nella fattispecie di legittimità prevista dalla legge sugli appalti pubblici in materia di esenzione da gara pubblica;

a giudizio degli interroganti l'assenza di tale requisito renderebbe illegittimo l'affidamento diretto e annullabile il contratto, come sancito da diverse sentenze di TAR, in ultimo quella del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara (sezione prima), del 3 novembre 2016, n. 346, che annullava un contratto con affidamento diretto proprio per l'assenza del requisito del "controllo analogo",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti nonché di analoghe criticità riscontrabili nel nostro Paese;

se intendano adoperarsi presso l'amministrazione competente affinché sia verificata l'assenza dei requisiti e dell'iscrizione della AET SpA nell'apposito elenco previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016;

se la struttura ivi prevista sia effettivamente operativa e in grado in grado di mantenere il controllo sulla legittimità degli affidamenti diretti, anche in materia di in house providing, che violano le norme di libera concorrenza.

(4-06934)