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Atto a cui si riferisce:
C.4161 Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro produzione e del loro consumo


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4161


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MINARDO
Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro produzione e del loro consumo
Presentata il 2 dicembre 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Gli agricoltori del nostro Paese producono un grano eccellente che viene esportato anche all'estero e che contribuisce a reclamizzare il Made in Italy in Europa e nel mondo.
      I produttori del grano duro svolgono la loro attività molte volte in condizioni disagiate, subendo la concorrenza dei Paesi non appartenenti all'Unione europea che producono un grano di bassa qualità a costi minori.
      Questi operatori agricoli, che utilizzano per i loro prodotti un grano di alta qualità, sono presenti soprattutto nelle regioni Sicilia e Puglia.
      La presente proposta di legge, senza avere intenti protezionistici, è volta a salvaguardare e a tutelare i produttori di grano duro italiano.
      Infatti, l'articolo 4 prevede contributi per la loro attività, mentre l'articolo 3 prevede l'obbligo, con sanzioni in caso di inosservanza, di etichettare le farine di grano duro non raffinate o integre e i prodotti da esse derivati riportando una serie di indicazioni. Si tratta, pertanto, di una tutela nei confronti dei consumatori soprattutto per quanto riguarda la loro salute.
      A tale fine, l'articolo 5 prevede anche campagne informative promosse dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dirette a far conoscere le farine di grano duro non raffinate o integre e i prodotti da esse derivati, per salvaguardare soprattutto i consumatori ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione.
      L'agricoltura italiana sta vivendo, nonostante l'impegno del Governo, un periodo di crisi. Ricordiamo, in ogni caso, come i prodotti agricoli italiani siano conosciuti all'estero proprio per la loro qualità.
      È, pertanto, necessario garantire una tutela completa dei nostri prodotti agricoli di eccellenza, che favoriscono le esportazioni italiane sia in Europa che nel resto del mondo.
      La presente proposta di legge, lo si ribadisce, ha lo scopo di fare conoscere i prodotti di grano duro ai consumatori e nello stesso tempo di tutelarli contro pratiche lesive del diritto alla loro salute e a quella delle popolazioni dei Paesi nei quali i prodotti sono esportati.
      Si tratta, inoltre, di agevolare un settore della nostra agricoltura trainante per la crescita economica del Paese.
      Con la presente proposta di legge, quindi, si assicura la completa tutela di un prodotto di eccellenza della nostra agricoltura e si favoriscono i produttori che commercializzano un grano di alta qualità con enormi sacrifici e con entrate molto esigue, favorendo anche lo sviluppo dell'occupazione.
      La presente proposta di legge, inoltre, reca, all'articolo 2, alcune disposizioni che riguardano le regioni e i comuni, stabilendo che nei loro bandi di gara per l'appalto della fornitura di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale l'uso dei prodotti previsti dalla legge, che garantiscono la tutela della salute dei consumatori.
      L'Istituto nazionale di statistica ha reso nota una tendenza al ribasso dei prezzi dei prodotti agricoli rispetto allo scorso anno con una diminuzione pari addirittura al 26 per cento per il grano. Tale fenomeno sta causando enormi problemi agli agricoltori, determinando forti ripercussioni negative sulla loro attività e sull'occupazione del settore.
      Tra l'altro, molte volte il flusso delle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea condiziona negativamente il nostro Made in Italy perché determinati prodotti sono qualificati come prodotti italiani per la mancanza di una chiara indicazione della loro origine in etichetta.
      La presente proposta di legge, pur non affrontando in modo esaustivo le problematiche afferenti la produzione del grano, fissa comunque dei «paletti» che tutelano i consumatori e salvaguardano i produttori italiani.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare la vendita e il consumo di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati, anche al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini mediante una più accurata prevenzione di carattere alimentare.
      2. Ai fini della presente legge per farine di grano duro non raffinate o integre si intendono le farine ottenute senza alcun processo di raffinazione atto a separare all'origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati.
      3. Per la semola di grano duro restano fermi le caratteristiche e i limiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di ristorazione
collettiva, scolastica e ospedaliera).

      1. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, emanati dalla regione e da enti da essa controllati o partecipati, ovvero promossi dai comuni costituisce titolo preferenziale per l'affidamento dell'appalto l'utilizzo prevalente di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati.
      2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi di ristorazione scolastica e ospedaliera pubblici e privati provvedono a integrare i rispettivi menù con prodotti derivati da farine di grano duro non raffinate o integre.


      3. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad adottare le linee guida per la definizione dei bandi di gara di cui al comma 1 e per l'utilizzo di prodotti derivati da farine di grano duro non raffinate o integre nei servizi di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 3.
(Etichettatura dei prodotti e sanzioni).

      1. Al fine di assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti di cui alla presente legge e di distinguere tali prodotti da quelli integrali ricostituiti, ovvero ottenuti mediante miscelamento, è obbligatorio riportare nelle etichette delle farine di grano duro non raffinate o integre e in quelle dei prodotti da esse derivati l'indicazione «prodotto integro». La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche per il grano tenero.
      2. L'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 contiene:

          a) l'indicazione della tipologia e del nome del seme;

          b) la provenienza del seme;

          c) la localizzazione dei terreni nei quali è coltivato il seme;

          d) l'indicazione del luogo di molitura;

          e) l'indicazione del luogo presso il quale è confezionato il prodotto;

          f) l'indicazione del distributore del prodotto.

      3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio le farine di grano duro non raffinate o integre e i prodotti da esse derivati, non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.300 euro a 9.000 euro.


      4. Le regioni dispongono adeguati controlli sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché sulle disposizioni dell'articolo 2.
Art. 4.
(Agevolazioni per gli agricoltori).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla concessione di appositi contributi in favore degli agricoltori che producono farine di grano duro non raffinate o integre e prodotti da esse derivati. I contributi sono erogati a decorrere dal 1° gennaio 2017 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 6.
      2. Le regioni possono concedere contributi agli agricoltori che producono farine di grano duro non raffinate o integre e prodotti da esse derivati a valere sui rispettivi bilanci.
      3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 5.
(Campagne informative).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali organizza campagne informative dirette a promuovere l'utilizzo di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati al fine di tutelare la salute dei consumatori e, in particolare, di garantire una più accurata prevenzione nel settore dell'alimentazione nonché diffondere l'uso dell'etichettatura in conformità a quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.