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Atto a cui si riferisce:
C.5/00811 in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, vengono classificati di...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 12 dicembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-00811

In relazione agli atti di sindacato ispettivo n. 5-00811 e 5-00812 presentate dall'onorevole Mannino ed altri, atteso la rilevanza delle questioni prospettate che investono i diversi aspetti circa il regime di conservazione dei siti di importanza comunitaria ex Direttiva Habitat, nel ritenere utile premettere alcune considerazioni di carattere generale, si ritiene anche opportuno, visto i diversi punti in comune, rispondere congiuntamente.
Nel nostro Paese la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (denominata più semplicemente «direttiva Habitat») è stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 il quale dispone, in particolare, all'articolo 3, comma 1, che le regioni «individuano i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata “Natura 2000”».
È previsto che la Commissione Europea approvi con decisione l'elenco dei siti di importanza comunitaria per ogni regione biogeografica, alla cui pubblicazione – per quelli italiani – provvede con proprio decreto il Ministero dell'ambiente.
In base al successivo comma 2 del medesimo articolo 3, i «siti di importanza comunitaria» (SIC) sono quindi designati quali «zone speciali di conservazione» (ZSC) con decreto del Ministero dell'ambiente adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, da parte della Commissione Europea, dell'elenco dei siti.
In base al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 la competenza della gestione di Rete Natura 2000 è posta in capo alle regioni e alle province autonome, cui spetta la definizione degli obiettivi di conservazione e l'individuazione, mediante proprio atto, delle misure di conservazione funzionali alla designazione delle ZSC.
A tal fine, la competente Struttura del Ministero dell'ambiente ha attivato, a partire dal 2009, incontri bilaterali con le singole regioni per verificare le misure di conservazione e analizzare le eventuali problematiche evidenziate dalla Commissione Europea, relative ai dati contenuti nei Formulari Standard Natura 2000 dei singoli siti, senza la cui risoluzione non è possibile procedere alla designazione delle ZSC.
L'intero processo di designazione delle ZSC ha subito un conseguente ritardo, non limitato alla sola Italia, anche a seguito dei lavori comunitari che hanno evidenziato la necessità di procedere ad aggiornamenti progressivi delle informazioni relative ai siti individuati dagli Stati membri.
Nel dettaglio, si è provveduto, su indicazione della Commissione Europea, ad aggiornare annualmente le informazioni contenute nei Formulari. A seguito di tali aggiornamenti è stato necessario, per ogni singolo invio, attendere l'approvazione della Commissione, che solitamente emana la relativa Decisione ad un anno di distanza dal ricevimento delle proposte di modifica degli Stati membri (e, infatti, ad oggi si è ancora in attesa dell'approvazione delle modifiche inviate nell'ottobre 2012).
In tali condizioni, non essendo ancora consolidate le informazioni relative ai singoli siti (per quanto attiene ad habitat, specie ed eventuale ampliamento dei confini), risultava non opportuno procedere alla designazione delle ZSC.
Solo recentemente la Commissione Europea ha manifestato la sua intenzione di non prevedere più aggiornamenti annuali, rendendo quindi effettiva la cadenza stabilita dalla Direttiva Habitat (6 anni) per la trasmissione delle informazioni sui siti e, in generale, sull'attuazione della Direttiva stessa. Il Ministero dell'ambiente ha provveduto, conseguentemente, ad avviare il processo di designazione partendo dalle situazioni regionali maggiormente consolidate.
La Sicilia, in particolare, è una delle regioni che, pur essendosi dotata negli ultimi anni di Piani di gestione, registrava, tuttavia, una serie di problemi relativi ai dati dei Formulari Standard che solo nel 2012 sono stati correttamente aggiornati, anche in coerenza con le informazioni contenute nei suddetti Piani di gestione.
Per quanto riguarda la redazione di quest'ultimi, la Regione Siciliana, con l'azione 3 «Piani di gestione dei siti Natura 2000» della Misura 1.11 del complemento di programmazione al POR Sicilia 2000-2006 «Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità», (Del. G.R. n. 327 dell'8 agosto 2007), ha attivato il processo di pianificazione dei siti Natura 2000 e con il D.D.G. n. 502 del 6 giugno 2007 ha individuato i Piani di gestione da redigere, i Beneficiari finali ed ha impegnato su apposito capitolo regionale le somme occorrenti per il finanziamento di ciascun piano.
La situazione ad oggi, secondo i dati forniti dalla stessa Regione risalenti al giugno 2013, è la seguente: sono stati redatti 58 Piani di Gestione della rete Natura 2000 che accorpano 218 siti dei complessivi 238 siti (SIC e ZPS) nei quali sono inserire le azioni volte alla tutela e conservazione degli habitat presenti nelle medesime aree.
Esiste ampia sovrapposizione tra i siti Natura 2000 e le aree protette regionali (riserve naturali e parchi istituiti ai sensi delle leggi regionali n. 98 del 1981 e n. 14 del 1988). Tale sovrapposizione consente di avere vari regimi di protezione applicati ai siti. Ad ogni buon conto la Regione sta predisponendo le misure di conservazione di cui all'articolo 6 della Direttiva Habitat per tutti i siti.
Più specificatamente nel merito di quanto richiesto espressamente dagli interroganti, alla luce di quanto sopra, si può prevedere di predisporre a breve un primo decreto di designazione delle ZSC della Regione Sicilia con riferimento ai siti per i quali è intervenuta l'approvazione definitiva dei Piani di gestione, sempre che gli stessi contengano i requisiti minimi richiesti dalla Commissione Europea (misure, specie ed habitat specifiche).
Premesso quanto sopra, si pone ora l'attenzione su quanto segnalato con l'interrogazione n. 5-00812.
Essa fa riferimento al rilascio in data 29 maggio 2012 di una concessione demaniale da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente della regione Sicilia alla Società DUEGGI a.r.l., della durata di 6 anni, avente come oggetto l'installazione della struttura, denominata «Solarium», adibita a ristorante, punto di ristoro e di somministrazione di cibo e bevande e intrattenimento notturno in un'area di 2.995,6 metri quadri.
L'area in questione è interamente compresa nel SIC ITA 020009 «Cala Rossa e Capo Rama» e contigua alla Riserva Naturale Orientata «Capo Rama», istituita con Dec.Ass. n. 274/44 del 23 giugno 2000, i cui limiti orientali distano circa 1 chilometro in linea d'aria.
Il costone roccioso di Cala Rossa sul quale si trova la struttura, è stato individuato, altresì, come «geosito» e risulta inserito nell'inventario nazionale dei «geositi» dell'ISPRA. Un «geosito», in particolare, può essere definito come località, area o territorio in cui è possibile individuare un interesse geologico o geomorfologico per la sua conservazione. In altre parole, si tratta di siti per i quali attualmente non esiste ancora una specifica normativa di tutela ma che per le loro caratteristiche andrebbero comunque conservati.
Lo stesso costone roccioso ricade, poi, nel Piano d'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2 luglio 2007, relativo all'Area Territoriale tra Punta Raisi e il bacino idrografico del fiume Nocella ed area territoriale tra il bacino del fiume Nocella e il bacino del fiume Jato come sito interessato da fenomeni di crollo lungo la falesia costiera.
Il SIC interessato si estende complessivamente su una superficie di 175 ettari, caratterizzata da coste alte e rocciose, a strapiombo sul mare, in un alternarsi di faraglioni, insenature, grotte e promontori. Al suo interno ricade, per quasi un terzo della sua estensione, la Riserva Naturale Orientata (RNO) «Capo Rama».
Per la regione Sicilia il regime di tutela dei SIC è definito dal Dec.Ass. del 22 ottobre 2007 recante «Disposizioni relative alle misure di conservazioni delle zone di protezione speciale e delle zone speciali di conservazione». Detto decreto, in aggiunta alle misure di conservazione contemplate dalla normativa vigente (direttiva 79/49/CEE, direttiva 92/43/CEE, decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni), prevede alcuni divieti specifici. A tali misure possono affiancarsi quelle contenute nei «Piani di gestione» ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE qualora gli strumenti di pianificazione e gestione sovraordinati non garantiscano lo stato di conservazione soddisfacente per le specie e habitat per i quali i SIC/ZPS stessi sono stati designati.
Il «Piano di gestione» del SIC che qui interessa, in particolare, è stato approvato con prescrizioni con D.D.G. n. 665 del 30 giugno 2009 e risulta pertanto vigente per tutte le parti non comprese nelle prescrizioni. Al suo interno, in linea con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 settembre 2002 recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», sono individuati gli obiettivi gestionali per il raggiungimento e/o mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie e le relative azioni da mettere in atto per il suo perseguimento. Pur non essendo presenti divieti specifici all'attività edificatoria, tutte le azioni previste concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Sempre nell'ambito dei regimi di tutela esistenti per l'area interessata, il decreto legislativo n. 42 del 2004 inserisce nelle cosiddette «aree tutelate per legge» ai sensi dell'articolo 142 «i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare». Nel caso di nuove realizzazioni, così, è previsto un articolato procedimento finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.
Infine, è necessario richiamare le tutele introdotte in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, e, in particolare, dall'articolo 5, il cui comma 3 prevede che i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei SIC/ZTS, ma che possono avere incidenze significative sui siti stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul sito interessato, tenuto conto dei relativi obiettivi di conservazione.
In altre parole, la valutazione di incidenza ambientale ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitari (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), e ciò al fine di salvaguardare l'integrità dei predetti Siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
In conclusione, relativamente alla compatibilità (realizzazione e gestione) della struttura denominata «Solarium», adibita a ristorante, punto di ristoro e di somministrazione di cibo e bevande e intrattenimento notturno, con le misure di conservazione che devono essere adottate per evitare il degrado degli habitat naturali presenti all'interno dei siti di importanza comunitaria, si può affermare quanto segue:
1. Compatibilità ambientale: l'intervento deve rispettare in primo luogo le prescrizioni contenute nel P.A.I. vigente; inoltre, deve essere conforme ai dettami imposti dal vincolo paesaggistico insistente sull'area e rispettare il regime vincolistico relativo al SIC specifico; il giudizio di compatibilità, infine, viene reso dalle competenti strutture, regionali ovvero delegate, all'interno del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale;
2. Misure di conservazione: l'intervento non deve porsi in contrasto con le misure di conservazione contenute all'interno del Piano di gestione.

Sul punto, peraltro, la competente Autorità locale ha trasmesso l'elenco dei provvedimenti abilitativi ed autorizzazioni rilasciati, talora con prescrizioni, a favore della struttura di cui sopra. In particolare, conclude l'elencazione dei provvedimenti autorizzativi precisando che la realizzazione e gestione della stessa struttura, come dimostrato con gli studi ed i sopralluoghi effettuati in sede di valutazione di incidenza ambientale, è compatibile con le prescritte misure di conservazione dell’habitat protetto, anche in relazione alle specifiche prescrizioni formulate in sede di conclusione dei lavori.
È stato sottolineato, altresì, che il riconoscimento del SIC ITA 020009 «Cala Rossa, Capo Rama» quale zona di conservazione speciale costituisce certamente un riconoscimento importante per la straordinaria unicità del luogo, ritenendo opportuno specificare, tuttavia, che al di là di costituire un impedimento esso deve essere l'occasione per creare nuove opportunità per valorizzare gli ambienti interessati. Viene anche riportato uno stralcio del parere reso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo con nota del 19 dicembre 2011 che, nell'approvare il progetto ritenendolo compatibile con la natura dei luoghi, ha osservato che esso prevede «il miglioramento del tratto di passeggiata a mare valorizzando i luoghi».
Per quanto riguarda la segnalazione della Guardia Costiera che viene richiamata dagli interroganti, è stato precisato che essa riguarda esclusivamente l'interdizione delle attività marittime nelle zone di potenziale pericolo e che la realizzata struttura non ricade comunque in aree potenzialmente pericolose.
Per quanto attiene alla interrogazione n. 5-00811, essa fa riferimento alla concessione demaniale n. 36 del 2013 rilasciata dall'Assessorato Territorio e Ambiente della regione Sicilia per l'apertura di un nuovo stabilimento balneare, con annessi servizi bar e ristorazione, sulla spiaggia antistante l'isola delle Correnti.
In particolare lo stabilimento oggetto della concessione è stato autorizzato sulla spiaggia antistante l'isola delle Correnti, localizzata in provincia di Siracusa, che ricade all'interno delle seguenti aree vincolate:
1. SIC ITA 090010 «Isola Correnti, Pantani di Punta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino»;
2. ZPS ITA 090029 «Pantani della Sicilia sud-orientale, Morghella, di Marzameni, di Punta Pilieri e Vendicari».

Si ricorda che a ciascuna tipologia di area corrisponde uno specifico strumento di gestione ovvero, in caso di assenza, specifiche misure di salvaguardia.
Relativamente a SIC e ZTS la regione Sicilia ha emanato, come già ricordato, il Dec.Ass. 22 ottobre 2007 che prevede alcuni divieti specifici rispetto alle altre cogenti misure di conservazione.
In particolare, il Piano di Gestione del SIC ITA 090010 è stato approvato con prescrizioni con D.D.G. n. 673 del 30 giugno 2009. Al suo interno, in linea con il già citato decreto ministeriale 3 settembre 2002, sono individuati gli obiettivi gestionali per il raggiungimento/mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie e le relative azioni da mettere in atto per il loro perseguimento. Pur non essendo presenti divieti specifici all'attività edificatoria, tutte le azioni previste concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La spiaggia interessata ricade, inoltre, all'interno della Riserva Naturale Orientata «Isola delle Correnti», individuata con le altre 79 Riserve dal Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali. Ad oggi, peraltro, non risulta ancora emanato il Dec.Ass. di istituzione, per cui vigono, per essa, le misure di salvaguardia previste dalle pertinenti disposizioni della legge regionale Sicilia n. 98 del 1981, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei regimi di tutela recati dal decreto legislativo n. 42 del 2004, il Piano Paesaggistico (PP) della provincia di Siracusa risulta essere stato adottato dalla regione Sicilia con Dec.Ass. n. 98 del 2012. Le previsioni per l'area interessata dalla realizzazione dello stabilimento sono contenute nel Titolo III – Norme per paesaggi locali (Art. 39. Paesaggio Locale 19 «Pantani meridionali» e nel Titolo IV – Vincoli e zone di tutela, Art. 40 «Fascia di rispetto costiera» e Art. 42 «Rete Natura 2000 – ZSC e ZPS – e rete ecologica»).
In conclusione, relativamente alla compatibilità dello stabilimento balneare (realizzazione e gestione) con le misure di conservazione che devono essere adottate per evitare il degrado degli habitat naturali presenti all'interno dei siti di importanza comunitaria interessati, si può affermare quanto segue:
1. Compatibilità ambientale: l'intervento deve rispettare il regime vincolistico relativo al SIC e alla ZPS, alle norme di salvaguardia della Riserva Regionale, al Piano Paesaggistico della provincia di Siracusa nonché essere conforme ai dettami imposti dal vincolo paesaggistico insistente sull'area concernente i territori costieri; il giudizio di compatibilità, infine, viene reso dalle competenti strutture, regionali ovvero delegate, all'interno del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale;
2. Misure di conservazione: l'intervento non deve porsi in contrasto con le misure di conservazione contenute all'interno del Piano di gestione.

Le problematiche relative sono, sul piano sostanziale, identiche a quelle già trattate con riferimento alle opere autorizzate nel SIC ITA 020009 «Cala Rossa e Capo Rama» e oggetto dell'altra interrogazione n. 5-00811.
Le abilitazioni e le autorizzazioni rese risultano concesse nel rispetto delle procedure e delle misure di tutela previste. L'esito positivo della Valutazione di Incidenza Ambientale, che qui più interessa, rappresenta presidio di legalità nei confronti di quelle misure più finalizzate alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema unico in base al quale l'area interessata è stata soggetta a protezione.
Quale elemento di specificità rispetto all'altro caso esaminato, è il riferimento degli interroganti alla autorizzazione rilasciata dalla competente Capitaneria di porto.
Interpellata sul punto specifico della questione, l'Autorità Marittima ha forniti dettagliati ragguagli, che si riportano in sintesi:
1. La concessione demaniale marittima è stata rilasciata in data 6 febbraio 2013 con scadenza 31 dicembre 2018, a carattere stagionale (Maggio-Settembre) ed ha per oggetto la realizzazione di uno stabilimento balneare, con i connessi servizi bar e ristorazione, per un'area totale di metri quadri 1.000, dei quali solo metri quadri 97,40 coperti;
2. i manufatti previsti sono stati realizzati completamente in legno, semplicemente poggiati sull'arenile (sono stati presentati rilievi fotografici);
3. il parere rilasciato dalla Sopraintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa ha validità di cinque anni dalla data di emissione;
4. la mancanza di un piano di utilizzo delle aree demaniali marittime non può costituire motivo ostativo al rilascio della concessione;
5. dall'attività di vigilanza preventiva e repressiva espletata dal personale militare dipendente, sia durante l’iter amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, sia durante il montaggio delle strutture precarie per i servizi, sia durante la stagione balneare, non sono stati rilevati movimenti di terra, strutture in cemento né tanto meno risultano essere stati alterati o rimossi le dune e la macchia mediterranea;
6. dopo lo smontaggio delle strutture è stato possibile accertare l'integrale ripristino dello status quo ante (sono stati presentati rilievi fotografici).

La competente Autorità Marittima ha concluso ritenendo che il parere favorevole espresso nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio non sia in contrasto con l'interesse alla sicurezza della navigazione in senso lato, né tanto meno lede o compromette gli interessi demaniali marittimi o della sicurezza sottesi nella specie, la cui cura è demandata alla stessa Autorità Marittima.
Da quanto tutto premesso emerge che alla luce delle misure di protezione e tutela applicabili all'aree presso le quali sono stati autorizzati gli interventi sopra descritti, le opere realizzate risultano ambientalmente compatibili con le pertinenti misure di protezione. In particolare, le positive risultanze concernenti la Valutazione di Incidenza Ambientale, quale strumento prioritario normativamente previsto, costituisce garanzia nei confronti del rispetto delle pertinenti misure di tutela dei siti di importanza comunitaria interessati.
Valga aggiungere, poi, che rispetto agli altri aspetti autorizzativi – diversi da quelli relativi la compatibilità ambientale rimessi, come visto, alla Valutazione di Incidenza Ambientale – connessi alle segnalate problematiche, al Ministero dell'ambiente non risulta alcun contenzioso in atto posto in essere avverso i numerosi provvedimenti abilitativi e autorizzativi rilasciati dai vari e competenti soggetti istituzionali nel corso della lunga istruttoria.
Ciò nondimeno, stante la rilevanza ambientale delle problematiche poste dagli interroganti, il Ministero dell'ambiente, tuttavia, alla luce delle funzioni specifiche rimesse sulla materia, quale garante della integrità dei Siti di Natura 2000 nei confronti dell'Unione Europea, e nell'ambito di una più generale funzione di tutela dell'ambiente e del territorio, si farà carico di adottare al riguardo ogni lecita e possibile iniziativa per garantire l'integrale rispetto delle misure di protezione, anche tenuto conto della futura e necessaria definizione delle misure di conservazione funzionali alla trasformazione dei SIC in Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nonché alla approvazione dei pertinenti Piani di gestione.