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Atto a cui si riferisce:
C.5/00826 dal 19 gennaio 2013 la nuova disciplina in materia di patenti di guida è assoggettata al decreto legislativo n. 59 del 2011 «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 settembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-00826

L'onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo le criticità connesse allo svolgimento della prova pratica per il conseguimento della patente di guida sul territorio di Genova.
In particolare, l'interrogante, facendo riferimento al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che recepisce la direttiva 2006/126/CE in materia di patenti di guida, nonché alla circolare applicativa del MIT del 24 gennaio 2013, chiede di conoscere in via interpretativa l'esatta portata della locuzione «se possibile» in relazione all'effettuazione della prova pratica su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili) nonché su diversi tipi di strada urbana, rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.
Al riguardo, appare utile ricordare che la disposizione del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, nel recepire la richiamata direttiva n. 126 del 2006, ne replica integralmente il contenuto.
Dalla formulazione delle predette norme non si evince un divieto assoluto di utilizzare percorsi alternativi alle autostrade e superstrade, per cui tale possibilità, tenuto conto dello stato dei luoghi, è rimessa, caso per caso, alla valutazione del soggetto esaminatore.
Assicuro, comunque, che attesa l'effettiva delicatezza della questione sollevata, la stessa sarà oggetto di approfondito esame presso i competenti uffici del MIT, anche a livello periferico, al fine di assicurare linee interpretative omogenee in ordine alla portata della locuzione «se possibile» tenendo conto delle peculiarità di ogni caso concreto.