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Atto a cui si riferisce:
S.4/00712 LEPRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e la semplificazione - Premesso che: con una nota del 16 aprile 2013 l'Inps ha chiesto al...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 021
all'Interrogazione 4-00712

Risposta. - Con l'interrogazione si chiede di riconsiderare la sospensione dell'obbligo di copertura delle quote di riserva per le categorie protette, disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, già oggetto di un parere espresso dal Dipartimento della finzione pubblica a seguito di una richiesta formulata dall'INPS.

Al riguardo, si richiama la risposta fornita all'interrogazione 5-00398 di analogo contenuto, presentata dall'on. Gribaudo presso l'XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati. In tale sede, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Sesa Amici, nel rimettere alla Commissione gli elementi di natura tecnica e prendendo atto della condizione di effettivo disagio dei soggetti rientranti nelle categorie protette a causa del perdurante blocco assunzionale, comunicava l'impegno del Governo per il superamento degli ostacoli normativi esistenti, mediante interventi legislativi diretti ad affrontare efficacemente la problematica in esame.

Sulla materia è quindi intervenuto, di recente, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Com'è noto, il provvedimento d'urgenza è volto a proseguire l'azione di revisione della spesa pubblica in un'ottica di eliminazione degli sprechi e di più efficace riallocazione delle risorse disponibili, al fine di migliorare gli equilibri di finanza pubblica, nonché di favorire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni, potenziandone l'efficacia.

L'articolo 7 del decreto-legge stabilisce, in particolare, che "Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà. Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo".

La disposizione favorisce, dunque, l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, anche in deroga ai divieti di assunzione previsti dalla legislazione vigente e, pertanto, anche in caso di accertata "soprannumerarietà".

D'ALIA GIANPIERO Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

03/12/2013