• Testo DDL 2581

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Atto a cui si riferisce:
S.2581 Delega al Governo in materia di agricoltura multifunzionale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2581
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori GIROTTO e GAETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2016

Delega al Governo in materia di agricoltura multifunzionale

Onorevoli Senatori. -- L'agricoltura italiana, come evidenziato nel Rapporto Istat sull'andamento dell'economia agricola nel 2014, è stata interessata negli ultimi tre lustri (2000-2014) da una profonda trasformazione che ne ha mutato non solo le caratteristiche strutturali e l'assetto organizzativo, ma anche il profilo imprenditoriale e le logiche funzionali e di processo, determinando una definitiva frattura con lo schema monofunzionale del passato.

In base ai dati ufficiali desunti dai conti economici nazionali il settore primario ha sperimentato, nel decennio 2000-2010, una contrazione media annua dello 0,5 per cento del valore aggiunto, mentre nel periodo più recente, tra il 2010 e il 2014, ha presentato una dinamica altalenante, sulla quale ha esercitato una forte influenza anche la componente climatica.

A sostegno del settore si sono sviluppate, già a partire dalla fine degli anni Novanta, nuove attività sia di supporto a quella primaria (produzione di materie prime alimentari e non), sia secondarie o multifunzionali considerate come servizi offerti dall'azienda agricola. Queste ultime, in particolare, hanno progressivamente aumentato la loro incidenza sul valore della produzione di branca (agricoltura, silvicoltura e pesca): dal 13,8 per cento del 2000 si è arrivati -- in base ai dati dell'Istat -- al 15,2 per cento nel 2005, al 18,6 per cento nel 2010 e al 21,5 per cento nel 2014.

Ad oggi, basandosi sui conti economici nazionali, oltre un quinto del valore aggiunto del settore agricolo è dunque riconducibile ad attività di servizi che coinvolgono ambiti differenziati: agroambientali e di salvaguardia del territorio, del paesaggio e della biodiversità, socio-culturali, commerciali, turistici, energetici, di prima trasformazione.

Con l'esercizio della multifunzione l'agricoltura è riuscita ad avviare un processo, sicuramente virtuoso, che ha permesso di internalizzare alcuni stadi operativi della filiera (con lo sviluppo di attività cosiddette «deepening» o di approfondimento), di trattenere una parte del valore aggiunto e di incrementare la redditività delle aziende. Alle funzioni «deepening» si affiancano le attività «broadening» o di ampliamento (ambientale, turistica, ricreativa, paesaggistica, energetica, eccetera), che hanno però espresso, finora, sono una parte del loro effettivo potenziale.

Tali attività potrebbero verosimilmente arrivare a rappresentare una quota ben più rilevante del fatturato se adeguatamente organizzate e valorizzate, agendo in particolare sulla doppia leva di un efficace rapporto pubblico-privato e di un maggiore impiego degli strumenti e delle tecnologie informatiche, sfruttando le nuove possibilità offerte dall'economia cosiddetta digitale.

Il quadro normativo di riferimento nazionale in materia di multifunzionalità in agricoltura (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), emanato sotto la spinta del diritto europeo, ha posto le basi per la nuova configurazione giuridica e funzionale dell'impresa agraria, ma non è stato in grado, nell'evidenza empirica, di supportare e valorizzare le funzioni «broadening», nonché di favorire un approccio più moderno basato su una migliore fruibilità degli strumenti digitali, pur prevedendo (con scarsi risultati applicativi) la possibilità di stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione, essenzialmente per attività (un po’ generiche) funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico.

Un nuovo quadro normativo, finalizzato all'ammodernamento dell'agricoltura multifunzionale, in grado di ridefinire, anche in un'ottica semplificativa, l'intera materia, potrebbe rappresentare pertanto una grossa opportunità per le imprese agricole, offrendo loro la possibilità di incrementare, anche sensibilmente, il valore aggiunto del settore primario, di aumentare l'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini e di migliorare la visibilità e l'immagine stessa dell'intero sistema rurale.

A tal fine il presente disegno di legge, anche per un più efficace utilizzo delle risorse previste nell'ambito dello sviluppo rurale 2014-2020 (secondo pilastro della politica agricola comune - PAC), punta:

a modernizzare e rinnovare il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, sfruttando anche le opportunità offerte dall'economia digitale;

a sviluppare i rapporti di collaborazione tra imprenditore agricolo, pubblica amministrazione ed enti territoriali;

a semplificare le procedure amministrative nei rapporti con la pubblica amministrazione;

a razionalizzare e semplificare gli aspetti fiscali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di un più efficace utilizzo delle risorse previste nell'ambito dello sviluppo rurale 2014-2020 della polita agricola comune dell'Unione europea, sfruttando anche le opportunità offerte dall'economia digitale e sviluppando i rapporti di collaborazione tra imprenditore agricolo, pubblica amministrazione ed enti territoriali attraverso una semplificazione delle procedure amministrative ed una razionalizzazione della normativa fiscale in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale.

2. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione di procedure amministrative semplificate per lo svolgimento da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, soggetti giuridici impegnati in attività agricole e organizzati in forma societaria di servizi di manutenzione e riqualificazione del territorio rurale, compresa la rimozione di rifiuti dalle aree rurali, dal ciglio delle strade, dalle piazzole di sosta e dalle aree verdi limitrofe, e sistemazione del verde lungo le strade e le aree extraurbane e periurbane, nonché di servizi di manutenzione e riqualificazione di parchi, giardini, aiuole in piccoli comuni e centri urbani, prevedendo che tali attività possano essere svolte sia singolarmente, sia in forma associata, per il tramite di organizzazioni dei produttori o mediante altre aggregazioni di impresa;

b) previsione che le aziende agricole, detentrici del know-how, dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse necessarie all'espletamento delle attività di cui alla lettera a), possano beneficiare dell'affidamento diretto attraverso contratti di servizio semplificati con comuni ed enti territoriali nelle quali le stesse aziende sono ubicate, nonché previsione, ai fini della trasparenza e della massima diffusione delle informazioni al pubblico, della comunicazione relativa ai costi, attraverso i siti web dei comuni che ricorrono all’affidamento diretto;

c) previsione, a compenso parziale, per le aziende impegnate nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), di forme di sponsorizzazione attraverso informazioni sulle aziende stesse nei siti in cui sono state realizzate le opere;

d) previsione della possibilità di attivare, su iniziativa di aziende agricole singole o associate, la raccolta organizzata di scarti vegetali, nonché di sfalci, cortecce e potature, la quale deve avvenire secondo il modello della «filiera corta» e in un ambiente territoriale circoscritto;

e) previsione di una specifica disciplina, con lo stesso strumento dell'affidamento diretto e dei contratti di servizio semplificati di cui alla lettera b), per la fornitura da parte delle aziende agricole, sia singole che associate, di frutta e verdura a ospedali, scuole e altre collettività;

f) previsione di interventi al fine di favorire la diffusione del commercio elettronico come forma evoluta di vendita diretta a basso impatto ambientale da parte delle aziende agricole, singole o associate, differenziando i target tra consumatori finali e operatori del canale on-trade, attraverso:

1) lo sviluppo dei distretti e-commerce agroalimentari basati su piattaforme centralizzate a livello regionale, con predisposizione da parte delle regioni di apposite linee guida;

2) la formazione dei produttori in merito alle tecnologie di e-commerce;

3) la previsione di specifiche forme di incentivazione per le aziende agricole per l'assunzione di temporary web marketing manager;

g) previsione di interventi al fine di favorire il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nell'ambito delle aree rurali, attraverso l'istituzione di percorsi culturali in sinergia con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli assessorati regionali;

h) previsione di interventi al fine di favorire la realizzazione di progetti turistico-ludico-didattici nelle aree rurali in sinergia con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i) semplificazione della normativa sulla contrattualistica relativa alla cessione del diritto di superficie a gestori elettrici in ordine alla fornitura e all'installazione di pannelli fotovoltaici su serre, capannoni, stalle ed altre coperture presenti all'interno dell'azienda agricola, per impianti la cui potenza non superi comunque il doppio di quella consumata dall'azienda agricola;

l) introduzione per tutti i redditi derivanti da attività connesse alle attività di agricoltura multifunzionale di un regime fiscale semplificato, prevedendo la forfettizzazione delle imposte dirette e indirette mediante l'applicazione di un'aliquota unica del 19 per cento sui ricavi documentati dall'emissione di fatture progressive annuali, con riduzione della stessa aliquota al 15 per cento nel caso di conduttori agricoli sotto i 40 anni e di start-up che impiegano per oltre il 50 per cento manodopera giovanile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

4. A ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma l è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.