Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.5/00948 con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero», attuativo della delega di cui all'articolo 1,...
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-00948
Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si premette che le sedi di Ciriè e Chivasso, già sezioni distaccate del Tribunale di Torino, sono state scorporate da quest'ultimo ed accorpate al Tribunale di Ivrea al fine di decongestionare il Tribunale di Torino ed operare una più razionale distribuzione dei carichi di lavoro e delle risorse nel distretto torinese.
In sede di risposta ad altro atto di sindacato ispettivo (quello n. 5-00296) presentato dalla medesima interrogante on. Rossomando, poc'anzi discusso e a cui integralmente rimando, si sono spiegati i motivi per i quali, sulla base della richiesta presentata dal Presidente del Tribunale di Ivrea riguardante sia Chivasso che Ciriè, il Ministro della Giustizia ha autorizzato – con decreto ministeriale dell'8 agosto 2013, adottato ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2012 – l'utilizzo a servizio del predetto Tribunale di Ivrea, per un periodo di due anni, dei soli locali ospitanti la sezione distaccata di Ciriè al fine di trattarvi i procedimenti relativi alle esecuzioni coattive, alle procedure concorsuali, alla volontaria giurisdizione ed alla famiglia.
Per quanto, invece, specificamente attiene alla problematica del mantenimento della sede del Giudice di pace di Chivasso, osservo che il legislatore delegato, con il decreto legislativo n. 156 del 2012, ha posto in atto un imponente riassetto organizzativo degli uffici del Giudice di pace, prevedendo una rilevante riduzione del numero di tali uffici tendente a far coincidere territorialmente, tranne per alcune eccezioni in funzione dei carichi di lavoro e della insularità della sede, l'ufficio del Giudice di pace con il circondario di riferimento.
In tal senso, si è quindi stabilita la riduzione di più di 600 uffici del Giudice di pace collocati su tutto il territorio nazionale.
In corrispondenza della disposta revisione di tali circoscrizioni giudiziarie, è stata introdotta una specifica disposizione diretta al mantenimento di una sede del Giudice di pace di cui sia prevista la soppressione. In particolare, l'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 156 del 2012 prevede che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto legislativo sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della Giustizia, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo.
Il successivo terzo comma del medesimo articolo prevede, inoltre, che entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della Giustizia provveda sulle istanze pervenute, previa valutazione della loro rispondenza agli impegni richiesti.
Nello specifico, si rileva che la pubblicazione delle predette tabelle è stata effettuata il 28 febbraio 2013. Il termine perentorio per la presentazione delle istanze di mantenimento degli uffici del Giudice di pace è quindi scaduto il 29 aprile 2013. In tale lasso temporale non risulta essere stata inoltrata l'istanza, che avrebbe potuto consentire il mantenimento dell'ufficio del Giudice di pace con sede in Chivasso.