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Atto a cui si riferisce:
S.4/00826 FORNARO - Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze - Premesso che: l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 027
all'Interrogazione 4-00826

Risposta. - Nell'atto di sindacato ispettivo si segnala che la Regione Piemonte non ha provveduto, entro il termine del 30 novembre 2012, a stabilire la misura della compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale, in sostituzione dei trasferimenti regionali soppressi a favore di tali enti aventi carattere di generalità e permanenza, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011. La Provincia di Alessandria ha quindi chiesto al Ministro per gli affari regionali e le autonomie l'attivazione dell'intervento sostitutivo dello Stato, come previsto dal successivo comma 3 dell'articolo 19, al fine di predisporre correttamente il bilancio di previsione 2013.

Sulla base degli elementi forniti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con note del 25 ottobre e del 5 novembre 2013, si rappresenta che l'articolo 19, al comma 1, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario assicura la soppressione di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, di parte capitale, diretti al finanziamento delle spese delle Province. Il successivo comma 2 ha previsto, poi, che ciascuna Regione a statuto ordinario determini con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le Province del proprio territorio, una compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica spettante alla Regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi. Il potere sostituto statale è previsto al comma 3 in caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica entro la data del 30 novembre 2012.

Con riferimento alle ragioni che hanno impedito alla Regione Piemonte di adottare gli atti previsti dall'articolo 19, comma 2, occorre segnalare che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 12/157/CRFS/C2 del 22 novembre 2012, ha evidenziato che, fino al compimento del processo di riordino delle Province, non è possibile procedere all'applicazione dello stesso articolo 19, non risultando ancora chiaramente definito il quadro delle risorse finanziarie di spettanza delle Province medesime. In particolare, le Regioni hanno manifestato difficoltà nell'individuazione dei trasferimenti in favore delle Province che dovranno formare oggetto di fiscalizzazione, anche in considerazione della necessità di distinguere i trasferimenti in conto capitale finanziati tramite indebitamento, come richiesto dal citato articolo 19, comma 1.

La mancata soppressione di tutti i trasferimenti regionali aventi carattere di generalità e permanenza, a sua volta, non consente di procedere alla definizione della compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica. In tale fase, non può in alcun modo configurarsi l'intervento dello Stato, che si troverebbe a dover definire per ciascuna Regione, in assenza delle necessarie informazioni, i trasferimenti da sopprimere nei confronti delle Province. Ciò si porrebbe anche in contrasto con quanto previsto dall'articolo 19, che attribuisce alla Regione il compito di assicurare la soppressione dei trasferimenti diretti al finanziamento delle spese delle Province, mentre lo Stato dovrà intervenire soltanto nella fase successiva al fine di fissare la misura della compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, qualora la Regione non abbia provveduto in tal senso, una volta individuati i trasferimenti da fiscalizzare.

In proposito, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reputato opportuno evidenziare che l'articolo 19 prevede, al comma 2, che l'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili sia oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, tutte le Province interessate potranno sollecitare, proprio in tali sedi, la definizione dei trasferimenti e la relativa fiscalizzazione.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che non sussistono i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato, nei termini richiesti dalla Provincia di Alessandria.

DELRIO GRAZIANO Ministro per gli affari regionali e le autonomie

09/01/2014