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Atto a cui si riferisce:
C.5/01062 l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 8 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-01062

Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sul riconoscimento – ai fini pensionistici – delle giornate di assenza dal lavoro per effettuare una donazione di sangue.
Per tale ragione fornirò, per esse, una trattazione congiunta.
Gli onorevoli interroganti, in particolare, hanno paventato che l'applicazione delle disposizioni in materia pensionistica succedutesi fra il 2011 e il 2012 possa tradursi in uno svantaggio a carico dei donatori di sangue, i quali si troverebbero a dover scegliere fra un vero e proprio «slittamento» temporale nell'accesso al pensionamento o l'applicazione di talune penalizzazioni in caso di accesso alla pensione in età inferiore a 62 anni.
Ebbene, posso affermare che la questione segnalata è all'attenzione del Governo, certamente intenzionato a rinvenire una soluzione soddisfacente per coloro che adempiono a un compito di alto valore sociale e morale.
Ed infatti, al fine di superare i dubbi interpretativi e garantire uniformità di applicazione delle disposizioni in esame, il Ministero che rappresento e l'INPS si stanno adoperando al fine di verificare la possibilità di una soluzione in via amministrativa consenta di affermare tale riconoscimento senza il ricorso ad una apposita previsione normativa.
Nel contempo segnalo che – nell'ambito del procedimento di conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – la 1a Commissione permanente del Senato ha approvato un emendamento parlamentare – sul quale il Governo ha reso parere favorevole – volto ad includere tra le «prestazioni effettive di lavoro» utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista dalla legge, anche i periodi di astensione obbligatoria derivanti dalla donazione di sangue e di emocomponenti.
Pertanto, laddove l'emendamento in argomento venisse effettivamente trasformato in legge, la questione segnalata troverebbe una soluzione in via legislativa e la soluzione amministrativa dinanzi richiamata non si renderebbe più necessaria.