• Relazione 302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A

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Atto a cui si riferisce:
S.1789 Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche
approvato con il nuovo titolo
"Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 302, 1019, 1151, 1789 E 1907-A

Relazione Orale

Relatore Russo

TESTO PROPOSTO DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 2 febbraio 2017

PER I
DISEGNI DI LEGGE

Riconoscimento della lingua italiana dei segni (n. 302)

d’iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (n. 1019)

d’iniziativa dei senatori FAVERO, MATURANI, CHITI, ASTORRE, AMATI, BERTUZZI, CALEO, CIRINNÀ, CUCCA, D’ADDA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FATTORINI, LUMIA, MATTESINI, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, SOLLO, SPILABOTTE, VATTUONE e ORRÙ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 2013

Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere (n. 1151)

d’iniziativa dei senatori PAGLIARI, AMATI, ASTORRE, CALEO, CUOMO, FORNARO, LAI, MARGIOTTA, MATTESINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, VALENTINI, SCALIA, PADUA, FUCKSIA, RICCHIUTI, LUCHERINI e ORRÙ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013

Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche (n. 1789)

d'iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2015

Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche (n. 1907)

d'iniziativa del senatore AIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2015

NONCHÉ PER LA
PETIZIONE

del signor Fabio Ratto Trabucco (n. 765)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013

PARERE DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITA')

(Estensore: Dirindin)

sui disegni di legge nn. 302 e connessi

30 marzo 2016

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

1) è necessario evitare il richiamo nel testo di disposizioni -- come l’articolo 6 della Costituzione o l’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea -- che possano indurre a inquadrare le persone sorde come «minoranza linguistica» o come comunità di «diversi»; il fondamento degli interventi in materia va invece individuato negli articoli 2 e 3 della Costituzione e nell’articolo 26 della predetta Carta dei diritti fondamentali;

2) nel tratteggiare gli interventi a favore delle persone affette da sordità, è necessario fare espresso riferimento, oltre che alle attività rivolte alla cura, anche alle attività di tipo abilitativo e riabilitativo; inoltre, al fine di aumentare le possibilità di reale inclusione sociale, è necessario evocare lo sviluppo di ogni forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, anziché focalizzare l’attenzione solo sulla LIS e sulla LIS tattile;

3) è necessario sostituire il richiamo alla «integrazione» con quello alla «inclusione», in quanto tale ultimo concetto -- più avanzato sul piano culturale e sociale -- sottende il superamento di un modello focalizzato solamente sul deficit della persona, in attuazione dei princìpi di non discriminazione, pari opportunità, autonomia e indipendenza, i quali implicano modificazioni nel comportamento non solo delle persone con disabilità ma anche del resto della popolazione, mediante forme di reciproca permeabilità;

4) in tema di interventi diagnostici precoci, è necessario introdurre un riferimento esplicito agli screening audiologici neonatali; più in generale, è necessario prevedere interventi articolati per la prevenzione della sordità, tra i quali il controllo dello stato della gestante, considerato che una parte rilevante delle ipoacusie dei neonati risulta causata da malattie contratte dalla madre durante la gravidanza;

5) per ciò che attiene alla successiva verifica in ordine all’effettività degli interventi previsti, è necessario attribuire compiti di monitoraggio e referenti -- sulla condizione delle persone sorde nelle diverse regioni italiane -- all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, organismo già istituito dalla legge n. 18 del 2009, nel cui ambito operano anche rappresentanti dei principali enti di tutela dei diritti delle persone sorde;

e con le seguenti osservazioni:

1) sarebbe da valutare l’opportunità di un raccordo normativo tra le misure previste dai disegni di legge e le disposizioni recate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

2) al fine di assicurare un’adeguata formazione del personale deputato all’insegnamento della LIS e della LIS tattile, ovvero allo svolgimento dei ruoli di assistente alla comunicazione e di interprete di LIS, occorrerebbe prevedere un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare dopo aver sentito le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde.

richiesta di pubblicazione del parere

(Estensore: De Biasi)

31 marzo 2016

La Commissione, chiede che, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento, il proprio parere sia stampato in allegato alla relazione che sarà presentata all’Assemblea.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Cardinali)

sul testo unificato adottato dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 302 e connessi

1º marzo 2016

La Commissione permanente, esaminato il testo unificato in titolo,

considerato che:

i Trattati dell’Unione europea conferiscono all’Unione il compito di sostenere e integrare le azioni degli Stati membri intese a sviluppare la dimensione europea nell’istruzione, segnatamente attraverso l’apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri (articolo 165 TFUE, paragrafo 2), nel pieno rispetto della loro diversità culturale e linguistica (articolo 3 TUE e articolo 165 TFUE), e al contempo a combattere le discriminazioni fondate anche sulla disabilità (articoli 10 e 19 del TFUE);

anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, adottata nel 2000 e divenuta giuridicamente vincolante con il Trattato di Lisbona, obbliga a rispettare la diversità linguistica (articolo 22 della Carta) e vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla lingua o sulla disabilità (articolo 21 della Carta). Inoltre l’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità (articolo 26 della Carta);

l’Unione incoraggia la diffusione e l’insegnamento delle lingue dei segni, quale elemento importante della diversità linguistica dell’Europa, considerato che ogni lingua parlata nell’Unione europea ha una sua lingua dei segni di riferimento e che -- secondo le stime -- una persona su mille (circa 500 mila persone nell’Unione) utilizza una lingua dei segni come sua prima lingua, a cui si aggiungono altre persone, tra cui in primis i parenti e gli amici dei non udenti o ipoudenti, che utilizzano la lingua dei segni come seconda o terza lingua;

per consentire alle persone sorde di lavorare e studiare nella loro lingua preferita, la Commissione, insieme al Parlamento europeo, promuove iniziative come «Dicta-Sign», un progetto di ricerca finanziato dall’Unione europea, della durata di tre anni, per rendere la comunicazione on line più accessibile ai non udenti, e «SignSpeak», un’iniziativa innovativa per migliorare la comunicazione tra le persone udenti e non udenti, grazie a sistemi di interpretazione nella lingua dei segni basati sul rilevamento visivo;

sul piano legislativo, la Commissione europea ha presentato, il 2 dicembre 2015, una proposta di direttiva (COM(2015) 615) sull’armonizzazione delle normative nazionali concernenti i requisiti di accessibilità di prodotti e servizi, che consenta agli operatori economici di rivolgere la loro offerta di prodotti e servizi per i disabili, con maggiore omogeneità nei diversi Stati membri. La proposta di direttiva si inscrive nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), di cui l’Unione europea è parte insieme a venticinque dei suoi Stati membri, al fine di prevenire o eliminare le barriere e consentire la percezione, l’utilizzo e la comprensione di prodotti e servizi da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, su una base di uguaglianza con le altre persone;

la Commissione europea si è, inoltre, impegnata a esaminare i modi di facilitare l’utilizzo del linguaggio dei segni e Braille nelle relazioni con le Istituzioni dell’Unione, nell’ambito della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (COM(2010) 636), e il Parlamento europeo ha organizzato eventi di sensibilizzazione aperti al personale e ai deputati del Parlamento europeo, fra cui l’organizzazione di corsi di lingua dei segni come parte della formazione professionale (risoluzione del Parlamento europeo, del 20 maggio 2015, P8 TA(2015)0208),

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

in riferimento all’articolo 1 del testo unificato, in cui si citano gli articoli 22 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativi al rispetto della diversità linguistica e al diritto dei disabili di beneficiare di misure di inserimento, si ritiene opportuno citare anche l’articolo 21 della medesima Carta, relativo al divieto di discriminazione fondata sulla lingua o sulla disabilità.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatrice Pignedoli)

sul nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 302 e connessi

1º febbraio 2017

La Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a tutelare i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e a promuovere gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità, nonché la piena inclusione sociale delle persone affette dalle richiamate disabilità;

rilevato, altresì, che le disposizioni recate nel provvedimento sono prevalentemente riconducibili alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché alle materie «istruzione», «professioni» e «tutela della salute», di competenza concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

sottolineato che il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l’adozione dei regolamenti governativi di attuazione;

espresso apprezzamento per le finalità del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.

2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio come definiti, rispettivamente, all'articolo 3, commi 1 e 4. Fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS), in un'ottica di bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile. Garantisce la diffusione e la piena accessibilità di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e ogni altra azione atta a realizzare la piena autonomia, inclusione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 2. Promuove, altresì, la ricerca scientifica e tecnologica su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.

3. Le misure previste dalla presente legge si applicano anche in favore delle persone con disabilità comunicative non dovute a sordità.

4. Per le finalità di cui alla presente legge, nella provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni tedesca e la lingua dei segni tattili tedesca sono equiparate alla LIS e alla LIS tattile.

Art. 2.

(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, provvedendo alle garanzie necessarie affinché le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche possano liberamente fare uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle libertà costituzionali e in particolare il libero sviluppo della personalità, nonché il diritto alla formazione, all'educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

2. Nessuna persona può essere discriminata né sottoposta a trattamenti diseguali, direttamente o indirettamente, per l'esercizio del suo diritto di opzione all'uso della LIS, della LIS tattile e di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato.

Art. 3.

(Prevenzione e identificazione precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo)

1. La Repubblica promuove l'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali in particolare le indagini preventive in gravidanza, lo screening neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini dei necessari interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di impiantologia cocleare e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. La Repubblica promuove interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

3. La Repubblica promuove nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la costituzione di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste nel presente articolo, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

4. La Repubblica promuove e garantisce alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche l'accessibilità all'utilizzo di strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, che permettano loro di superare o ridurre le condizioni di svantaggio, nonché agli ausili informatici aventi le medesime finalità, con particolare riguardo alle situazioni in cui le condizioni di svantaggio comportano un maggiore impatto sulla persona sorda, con disabilità uditiva o sordocieca, nonché all'età evolutiva e alle pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.

Art. 4.

(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)

1. La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, ivi compresi oggetti, strumenti, utensili e dispositivi, affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. La Repubblica promuove l'accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere, al miglioramento della comprensione e della comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. A tal fine promuove l'implementazione negli edifici di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo nonché di sistemi di automazione e domotica.

3. La Repubblica promuove la diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS, la LIS tattile e le tecnologie per la sottotitolazione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento ai programmi di informazione ed attualità, a film, fiction e documentari, ai messaggi promozionali e ad ogni altro contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubblica e private.

4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali internet di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici sono resi accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS e ogni altro metodo inclusivo. Le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sono tenute a facilitare la loro accessibilità.

5. La Repubblica promuove l'accesso delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili; promuove altresì l'accesso ai messaggi rivolti ai cittadini, relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali.

6. La Repubblica promuove, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile, e di ogni strumento tecnico e informatico, accessibile ed inclusivo, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde e sordocieche, ivi inclusi smartphone, tablet e analoghi dispositivi. Promuove altresì la prestazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini.

7. La Repubblica promuove la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei confronti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 5.

(Inclusione scolastica)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono la prestazione di tutti i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco, tra cui la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione nel caso di alunni sordi e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione nel caso di alunni sordociechi, dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche. In applicazione dei princìpi di cui all'articolo 2, le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono altresì all'alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'insegnamento della LIS e della LIS tattile agli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, nonché l'apprendimento di ogni altra modalità comunicativa necessaria alla piena inclusione. Fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce altresì l'accesso a percorsi educativi che, in base alla libera scelta degli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi e delle loro famiglie, promuovano il bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS o, nel caso di studenti sordociechi, la comunicazione totale.

3. La Repubblica promuove l'attivazione di classi miste di studenti udenti e studenti sordi con curriculum bilingue (lingua italiana parlata e scritta e in LIS) e, più in generale, l'inclusione nei piani di studio dell'apprendimento della LIS e della LIS tattile come materie facoltative, al fine di facilitare l'inclusione sociale degli alunni sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, utenti della LIS o della LIS tattile, incrementando valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

4. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete LIS e LIS tattile, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito un gruppo di esperti nominati dal medesimo Ministro, che ricomprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore della sordità e della sordocecità, sono determinati gli standard nazionali dei percorsi formativi per l'accesso a tali professionalità e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Formazione universitaria
e post-universitaria)

1. La Repubblica garantisce agli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi l'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria mediante tutti gli strumenti e servizi volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti, quali la stenotipia, il respeakeraggio, la LIS, la LIS tattile ed ogni altra metodologia, idonei ad assicurare pari opportunità ed autonomia, in base alle necessità personali e alle opzioni indicate.

2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS, della LIS tattile e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Art. 7.

(Inclusione lavorativa
e formazione permanente)

1. Al fine di realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro, la Repubblica promuove pari opportunità e accessibilità a ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, chat, e-mail e videoconferenze.

Art. 8.

(Tutela della salute)

1. La Repubblica promuove l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, nonché attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la LIS, la LIS tattile, i sistemi di sottotitolazione ed ogni altro supporto idoneo a tal fine.

Art. 9.

(Arte, cultura, tempo libero)

1. La Repubblica promuove la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate alla conoscenza e alla fruibilità del patrimonio culturale italiano in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, quali formazione al personale, visite guidate con interpretariato in LIS e LIS tattile, video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea a migliorare la fruibilità delle attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

Art. 10.

(Trasporti)

1. Le stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono rese accessibili attraverso servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione nonché altri mezzi e tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni relative alle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse anche attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione o altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Art. 11.

(Partecipazione politica)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano misure atte a garantire l'accessibilità e la piena fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, veicolando la comunicazione e l'informazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, le regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.

Art. 12.

(Regolamenti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché le associazioni professionali operanti nel settore, di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dalla presente legge, nel rispetto dei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le disposizioni per la trasformazione degli Istituti atipici di cui all'articolo 67 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in enti nazionali statali.

Art. 13.

(Monitoraggio della condizione
delle persone sorde, con disabilità
uditiva in genere e sordocieche)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, avvalendosi del gruppo di lavoro di cui al comma 2, provvede al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità costituisce al proprio interno un apposito gruppo di lavoro, i cui membri sono designati tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e della sordocecità.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; predispone la relazione sullo stato di attuazione della presente legge; promuove la realizzazione di studi e ricerche volti a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Art. 14.

(Attuazione, monitoraggio e sanzioni)

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e responsabilità e con propri mezzi, l'attuazione dei princìpi e delle disposizioni di cui alla presente legge e predispongono opportune sanzioni in caso di inadempienze.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo finalizzato all'attuazione delle disposizioni della presente legge, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 75 milioni di euro per l'anno 2018 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 75 milioni di euro per l'anno 2018 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

DISEGNO DI LEGGE N. 302

D’iniziativa del senatore De Poli

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 379 del 7 dicembre 1998.

2. Alla LIS si applicano tutte le tutele e i provvedimenti conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 2.

1. L'utilizzo della LIS è consentito e agevolato nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con gli enti locali, nonché nei procedimenti giudiziari civili e penali.

2. È garantito l'insegnamento della LIS nelle scuole primaria e secondaria di primo grado nonché l'utilizzo dell'interprete della LIS nelle scuole superiori e nelle università.

3. Sono incentivate le trasmissioni televisive nelle quali è utilizzata la LIS e quelle gestite dai sordi.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Governo adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi nonché le altre associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell'articolo 2, per la parte che non può essere coperta a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilità di cui all'articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome di cui al comma 1 del medesimo articolo 42.

DISEGNO DI LEGGE N. 1019

D’iniziativa dei senatori Favero ed altri

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana)

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità.

2. In attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, degli articoli 22 e 26 nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, proclamata dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a Nizza, il 7 dicembre 2000, e ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, richiamata anche dalla Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1492 del 2001 sui diritti delle minoranze nazionali, punto 12 -- XIII, ed in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, nonché ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione e l'uso, promuovendo altresì l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua italiana orale e scritta.

3. La LIS gode delle garanzie e delle tutele di cui alla presente legge, conseguenti al riconoscimento di cui al comma 2.

4. È consentito l'uso della LIS, nonché di ogni altro mezzo tecnico, anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde, sia in giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

(Regolamenti)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentiti l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi nonché le associazioni maggiormente rappresentative di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:

a) recano disposizioni volte a disciplinare gli interventi di supporto psicologico e sociale alle famiglie e gli interventi diagnostici precoci per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

b) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie visive ed acustiche necessarie per la comunicazione e l'accesso all'informazione delle persone sorde e con le persone sorde e sordocieche. Promuove, altresì, la ricerca scientifica, relativa alla LIS, in ambito linguistico, psicologico, neuropsicologico, relativo alla sordità e la sordocecità;

c) determinano le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;

d) promuovono, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l'insegnamento, e l'uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde e sordocieche;

e) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della lingua dei segni italiana (LIS), dei mezzi di supporto alla comunicazione visiva e tattile e delle risorse, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde e sordocieche;

f) promuovono la diffusione della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

g) promuove la rimozione di ogni barriera che limiti la partecipazione delle persone sorde e sordocieche alla vita collettiva, favorendone l'accesso all'informazione e alla comunicazione in ambito familiare, educativo, formativo, lavorativo e sociale;

h) prevedono e disciplinano l'istituzione di un registro nazionale degli interpreti di Lingua dei Segni Italiana allo scopo di regolamentare i servizi di interpretariato dalla lingua dei segni italiana (LIS) equiparandoli alle altre lingue vocali o segniche;

i) recano ogni altra misura diretta ad assicurare alle persone sorde, anche attraverso l'uso della LIS, la piena applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge;

l) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.

(Neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1151

D’iniziativa dei senatori Pagliari ed altri

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione)

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, alla vita collettiva.

2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità: screening neonatale, protesizzazione precoce con protesi digitali; tecniche di riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile, promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo (lingua italiana parlata/LIS). Garantisce la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all'informazione per le persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato nella LIS e ogni altra azione atta a realizzare la piena autonomia, integrazione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Art. 2.

(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. La Repubblica assicura le garanzie necessarie affinché le persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere possano, liberamente, fare uso della LIS o dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti i settori pubblici e privati, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle libertà costituzionali e in maniera particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto alla educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.

2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS o di mezzi di sostegno alla comunicazione orale in qualsiasi ambito, sia pubblico sia privato.

Art. 3.

(Prevenzione della sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere o eliminare il deficit uditivo)

1. La Repubblica promuove l'attuazione di interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 4.

(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)

1. La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, così come gli oggetti e gli strumenti, gli utensili e dispositivi affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. La Repubblica garantisce che siano resi accessibili edifici e ambienti circostanti, specie se di nuova costruzione, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere e all'adattamento di apparati e strumenti. A tal fine promuove l'implementazione, negli edifici, di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni e di sistemi di automazione e domotica.

3. La Repubblica promuove la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di attualità, film, fiction e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto venga trasmesso dalle emittenti televisive di Stato e private.

4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali internet di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici devono essere rese accessibili alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato nella LIS. Le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere facilitano la loro accessibilità attraverso la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione e stenotipia.

5. La Repubblica garantisce l'accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, come le applicazioni per smart-phone, tablet e altri dispositivi; garantisce, altresì, l'accesso ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.

6. La Repubblica promuove, in ogni sede giurisdizionale e in ogni rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa nella lingua italiana parlata, nella LIS e nella LIS tattile e di ogni strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde. Promuove, altresì, la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire a tutte le persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti ai cittadini.

7. Con riguardo all'amministrazione di giustizia e penitenziaria la Repubblica promuove la formazione e la disponibilità di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile per rendere effettiva l'applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura penale nei confronti delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere.

Art. 5.

(Scuola)

1. La pubblica amministrazione garantisce la prestazione di tutti i servizi a sostegno e a integrazione dell'alunno sordo, tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. La pubblica amministrazione garantisce altresì all'alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, che abbiano optato per questa lingua e l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo (lingua italiana parlata/LIS) e l'oralismo, che sono di libera scelta da parte degli alunni sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie.

3. I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di tutta la scolaresca, al fine di facilitare l'inclusione sociale degli alunni sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, utenti della LIS o della LIS tattile, incrementando valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

4. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS, della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione e interprete di LIS, l'Amministrazione competente determina, di concerto con l'Associazione preposta dallo Stato alla tutela e alla rappresentanza dei sordi in Italia, i titoli di studio e l'iter formativo per l'accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.

Art. 6.

(Formazione universitaria
e post-universitaria)

1. La Repubblica garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e servizi per l'abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, sordo-cieco e con disabilità uditiva in genere.

2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l'insegnamento, e l'uso da parte degli studenti, della LIS e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde e l'accesso all'informazione.

Art. 7.

(Inclusione lavorativa
e formazione permanente)

1. La Repubblica garantisce, nei luoghi di lavoro, pari opportunità e accessibilità di ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti e ausili possibili nonchè delle nuove tecnologie, tra cui applicazioni, chat, e-mail, videoconferenza, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere sui luoghi di lavoro.

Art. 8.

(Tutela della salute)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, promuovendo l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici nonché le tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, nella LIS e con sistemi di sottotitolazione.

Art. 9.

(Arte, cultura, tempo libero)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, quali: formazione al personale, visite guidate nella LIS, video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

Art. 10.

(Trasporti)

1. Nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono previsti servizi di interpretariato nella LIS, di sottotitolazione e di informazione accessibile, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni relative alle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse nella LIS e sottotitolate.

Art. 11.

(Partecipazione politica)

1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali, alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, veicolando la comunicazione e l'informazione nella LIS e con sottotitoli e utilizzando strumenti e canali adeguati.

2. Il Parlamento, le regioni gli enti locali promuovono servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.

Art. 12.

(Attuazione, monitoraggio e sanzioni)

1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e responsabilità, e con propri mezzi, l'attuazione dei princìpi e delle disposizioni contenute nella presente legge e predispongono opportune sanzioni in caso di inadempienze.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1789

D’iniziativa del senatore Consiglio

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione)

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, volta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva in genere, alla vita collettiva.

2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della sordità quali lo screening neonatale, la protesizzazione precoce con protesi digitali e tecniche di riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile, promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo tra la lingua italiana parlata e la LIS. La Repubblica garantisce altresì la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all'informazione per le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e ogni altra azione volta alla piena autonomia, all’integrazione e alla realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle suddette persone e delle loro famiglie.

Art. 2.

(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi, agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. Garantisce altresì che le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva possano liberamente fare uso della LIS e dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti i settori pubblici e privati, con il fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle loro libertà costituzionali e in maniera particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto alla educazione e piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.

2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS o di mezzi di sostegno alla comunicazione orale in qualsiasi ambito, sia pubblico sia privato.

Art. 3.

(Prevenzione della sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere o eliminare il deficit uditivo)

1. La Repubblica promuove interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 4.

(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)

1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per accessibilità universale la realizzazione delle condizioni necessarie affinché gli ambienti, i processi, i beni, i prodotti e i servizi, nonché gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e i dispositivi siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli edifici e gli ambienti circostanti, in particolare se di nuova costruzione, devono essere resi accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere e all’adattamento di apparati e di strumenti, avendo cura di realizzare negli edifici medesimi soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni, nonché ai sistemi di automazione e di domotica, ai sistemi di sicurezza e antincendio, quali ascensori, impianti di allarme e rilevazione di fughe di gas, nonché videocitofoni.

3. Ai fini di cui al comma 1, sono promossi la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di attualità, film, fiction e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto sia trasmesso nelle reti di Stato e private.

4. Ai fini di cui al comma 1, le campagne pubblicitarie istituzionali, nonché le pagine e i portali internet di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici devono essere resi accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS. Le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, assicurano la prestazione di servizi di interpretariato in LIS, di sistemi di sottotitolazione e di stenotipia.

5. Ai fini di cui al comma 1, è garantito l'accesso delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, quali applicazioni per smartphone, tablet e altri dispositivi, nonché i messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.

6. Ai fini di cui al comma 1, è promossa in ogni sede giurisdizionale e in ogni rapporto con la pubblica amministrazione l'uso di ogni metodologia comunicativa, sia essa in lingua italiana scritta e parlata, in LIS o in LIS tattile e di ogni strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva. È altresì promossa, in favore delle medesime persone, la prestazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti ai soggetti normodotati.

7. L’amministrazione giudiziaria e l’amministrazione penitenziaria promuovono la formazione del personale e assicurano la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile nei confronti delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.

Art. 5.

(Scuola)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono la prestazione di tutti i servizi per il sostegno e per l’integrazione degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, attraverso la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici, nonché di altre risorse e di altri operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. È garantita allo studente e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, che abbiano optato per tali lingue e l'accesso a modelli educativi che promuovano l’oralismo e il bilinguismo tra la lingua italiana parlata e la LIS, in base alla libera scelta da parte degli studenti e delle loro famiglie.

3. I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di tutti gli studenti, facilitando in questo modo l'inclusione sociale degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, secondo i valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

4. Al fine di disporre di professionisti qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile, nonchè per i ruoli di assistente alla comunicazione e interprete di LIS, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina, sentite le associazioni di tutela e di rappresentanza delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, i titoli di studio e l'iter formativo per l'accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.

Art. 6.

(Formazione universitaria
e
post-universitaria)

1. La Repubblica garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e i servizi per l'abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, sordo-cieco o con disabilità uditiva.

2. Ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, sono promossi l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS e della LIS tattile e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione e l'accesso all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.

Art. 7.

(Inclusione lavorativa
e formazione permanente)

1. Nei luoghi di lavoro sono garantite pari opportunità e piena accessibilità di ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi, nonché di ogni altro aspetto che riguardi la vita lavorativa, mediante l'utilizzo di innovativi strumenti e ausili tecnologi atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva sui luoghi di lavoro.

Art. 8.

(Tutela della salute)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e di cura, promuovendo l'utilizzo di canali comunicativi e linguistici, nonché di tecnologie, atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva attraverso la LIS e i sistemi di sottotitolazione.

Art. 9.

(Arte, cultura e tempo libero)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale, il turismo accessibile, la fruizione di eventi culturali, la pratica sportiva, le manifestazioni e gli eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e di sistemi di sottotitolazione degli stessi.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono, in particolare, le iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, quali la formazione al personale, le visite guidate in LIS, le videoguide, la realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, le applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

Art. 10.

(Trasporti)

1. Nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono previsti servizi di interpretariato in LIS, di sottotitolazione, di informazione accessibile, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni, le istruzioni su norme di funzionamento, di sicurezza e di emergenza nei trasporti siano diffuse in LIS e sottotitolate.

Art. 11.

(Partecipazione politica)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali, alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, attraverso l’utilizzo della LIS, di strumenti di sottotitolazione, nonché di ogni altro strumento adeguato.

2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, nonché le regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato e sottotitolazione in LIS nelle riunioni plenarie di carattere pubblico e in qualsiasi altro evento di interesse generale.

Art. 12.

(Attuazione, monitoraggio e sanzioni)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e in base alle proprie responsabilità, l'attuazione dei princìpi e delle disposizioni contenute nella presente legge, monitorandone l'applicazione e predisponendo opportune sanzioni in caso di inadempienze.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE N. 1907

D’iniziativa del senatore Aiello

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione)

1. La presente legge riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile, promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo tra la lingua italiana parlata e la LIS; garantisce la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all'informazione, per le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato e ogni altra azione atta a realizzarne la piena autonomia, l’integrazione e la realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle suddette persone e delle loro famiglie.

2. La presente legge sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità tra cui lo screening neonatale, la protesizzazione precoce con protesi digitali e le tecniche di riabilitazione e logopedia.

Art. 2.

(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. Le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva scelgono in piena autonomia e libertà le modalità di comunicazione, i percorsi educativi e gli ausili da utilizzare per il raggiungimento della piena integrazione sociale. La presente legge assicura le garanzie necessarie affinché le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva possano liberamente fare uso della LIS e dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutte le aree pubbliche e private, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle libertà costituzionali e, in modo particolare, il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, il diritto alla educazione, nonchè la piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.

2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS o dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in qualsiasi ambito, sia pubblico sia privato.

Art. 3.

(Prevenzione della sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere o eliminare il deficit uditivo)

1. Il Ministero della salute favorisce il riconoscimento degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 4.

(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e spazi pubblici e privati, rapporti con la pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono l'accessibilità universale alle proprie strutture e ai propri servizi. A tal fine, sono garantite le condizioni necessarie affinché gli ambienti, i processi, i beni, i prodotti e i servizi, nonché gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e dispositivi siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli edifici e gli ambienti circostanti, in particolare se di nuova costruzione, sono resi accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, in particolare attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche e della comunicazione e l'adattamento di apparati e strumenti, implementando soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni, attraverso l'utilizzo di sistemi di automazione e di domotica.

3. Ai fini di cui al comma 1, sono promossi la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di attualità, film, fiction e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto sia trasmesso nelle reti di Stato e private.

4. Ai fini di cui al comma 1, le campagne pubblicitarie istituzionali, nonché le pagine e i portali internet di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici devono essere rese accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS. Le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, facilitano la loro accessibilità attraverso la prestazione di servizi di interpretariato in LIS, di sottotitolazione e di stenotipia.

5. Ai fini di cui al comma 1, alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva è garantito l'accesso a tutti i servizi di emergenza e di pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, inclusi i messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.

6. In ogni procedimento giurisdizionale e nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione è promosso l'uso di qualsiasi metodologia comunicativa, sia essa lingua italiana scritta o parlata, LIS e LIS tattile e di qualsiasi strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva. La presente legge incentiva altresì l'erogazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e la fruizione di tutti i canali e degli strumenti comunicativi atti a consentire ai suddetti soggetti la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti ai soggetti normodotati.

7. Nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e di quella penitenziaria, la presente legge incentiva la formazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile per garantire l'effettiva applicazione di quanto disposto dall'articolo 143 del codice di procedura penale nei confronti delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.

Art. 5.

(Scuola)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono la prestazione di tutti i servizi per il sostegno e per l’integrazione degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, attraverso la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici, nonché di altre risorse e di altri operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. È garantita allo studente e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento ritenute più idonee.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, che abbiano optato per tali lingue e l'accesso a modelli educativi che promuovano l’oralismo e il bilinguismo tra la lingua italiana parlata e la LIS.

3. I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di tutti gli studenti, facilitando in questo modo l'inclusione sociale degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, incrementando valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

4. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile, nonché per i ruoli di assistente alla comunicazione e interprete di LIS, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina, d’intesa con le associazioni di tutela e di rappresentanza delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, i titoli di studio e l'iter formativo per l'accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.

Art. 6.

(Formazione universitaria
e
post-universitaria)

1. Per favorire la concreta attuazione delle pari opportunità, allo studente sordo, sordo-cieco o con disabilità uditiva la presente legge garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria attraverso l'uso di tutti gli strumenti e i servizi volti all'abbattimento delle barriere comunicative, linguistiche e tecnologiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, la presente legge garantisce l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti della LIS e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione e l'accesso all'informazione delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.

Art. 7.

(Inclusione lavorativa e formazione
permanente)

1. La presente legge promuove la semplificazione della vita lavorativa, mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e di tutti gli strumenti e ausili possibili atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva sui luoghi di lavoro. A tal fine nei luoghi di lavoro sono garantite pari opportunità e piena accessibilità di ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi.

Art. 8.

(Tutela della salute)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso da parte delle persone sorde, sordo cieche o con disabilità uditiva alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e di cura, promuovendo l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici, nonché delle tecnologie volte a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva attraverso la LIS e i sistemi di sottotitolazione.

Art. 9.

(Arte, cultura e tempo libero)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono il turismo accessibile attraverso la piena fruibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e di sistemi di sottotitolazione degli stessi.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, promuove iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde, sordo cieche o con disabilità uditiva, attraverso la formazione del personale, la predisposizione di visite guidate in LIS o di video guide, la realizzazione di pannelli esplicativi accessibili o l'uso di applicazioni tecnologiche.

Art. 10.

(Trasporti)

1. La presente legge favorisce la diffusione nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo di servizi di interpretariato in LIS, di sistemi di sottotitolazione, di informazione accessibile, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni, nonché le istruzioni su norme di funzionamento, di sicurezza e di emergenza nei trasporti siano diffuse in LIS e sottotitolate.

Art. 11.

(Partecipazione politica)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva le campagne informative, le norme, le tribune elettorali, i programmi e i calendari concernenti eventi elettorali, veicolando la comunicazione e l'informazione con strumenti e canali adeguati in LIS e con sistemi di sottotitolazione.

2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, nonché le regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato e sistemi di sottotitolazione in LIS nelle riunioni plenarie di carattere pubblico e in qualsiasi altro evento di interesse generale.

Art. 12.

(Attuazione, monitoraggio e sanzioni)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e responsabilità, l'attuazione dei princìpi e delle disposizioni contenute nella presente legge, prevedendo altresì le opportune sanzioni in caso di inadempienze.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PETIZIONE N. 765

Presentata dal signor
Fabio Ratto Trabucco

Il signor Fabio Ratto Trabucco, di Chiavari (GE), chiede il riconoscimento della lingua italiana dei segni (LIS).