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Atto a cui si riferisce:
S.4/00924 CAPPELLETTI, GIROTTO, ENDRIZZI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'interno - Premesso che: il decreto...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 018
all'Interrogazione 4-00924

Risposta. - Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale sono stati sollevati dubbi sulla situazione di inconferibilità e di incompatibilità in cui si verrebbe a trovare un componente del Consiglio provinciale di Padova "riconfermato" presidente della società per azioni "Centro veneto servizi" con sede a Monselice (Padova) a maggioranza di capitale pubblico, rappresentativa di 49 Comuni della provincia di Padova e di 10 Comuni della provincia di Vicenza.

L'art. 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, disciplina i casi di "Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale", imponendo un periodo di "di raffreddamento" a coloro che nei 2 anni precedenti siano stati componenti del Consiglio provinciale o comunale, conferente l'incarico, prima dell'assunzione, ex novo, di un incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale o provinciale.

Il successivo art. 13 individua i casi di "Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

In via preliminare, si fa presente che il sistema, disegnato dal decreto legislativo n. 39 del 2013, è volto a prevenire fenomeni di corruttela e di conflitto di interesse, precludendo e vietando ai componenti degli organi politici di livello statale, regionale e locale l'assunzione di incarichi di presidente o di amministratore delegato in enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico nell'ambito della stessa regione o provincia.

Nel caso di specie, il titolare di un organo di indirizzo politico di livello provinciale risulta essere stato "riconfermato" nell'incarico di presidente di una società per azioni sottoposta a controllo pubblico da parte della stessa Provincia e dello stesso Comune di cui l'interessato è anche stato sindaco nei 2 anni precedenti.

Con delibera n. 48 del 2013, la Civit ha distinto l'ipotesi della "nomina" da quella della "conferma" per gli incarichi di amministratori di enti di diritto privato in controllo pubblico. La Commissione, al riguardo, ha ritenuto che "il divieto operi soltanto per quanto riguarda l'incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisca invece la conferma dell'incarico già ricoperto". La ratio delle disposizioni consiste, in mancanza di altra espressa previsione, "nell'evitare che un soggetto usi un proprio potere per ottenere un'altra carica, non nell'escludere che un amministratore meritevole possa essere confermato". Inoltre, la preclusione o il divieto si riferiscono, in virtù delle definizioni contenute nell'art. 1, comma 2, lett. l), dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2013, esclusivamente agli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette (nel caso di specie non sufficientemente specificato) nonché agli incarichi di amministratore delegato o ad esso assimilabili.

D'ALIA GIANPIERO Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

29/10/2013