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Atto a cui si riferisce:
C.1/01503    premesso che:     la Corte costituzionale con la sentenza n. 275 del 19 ottobre 2016 si è pronunciata in merito ad una controversia tra regione Abruzzo e provincia di...



Atto Camera

Mozione 1-01503presentato daSCOTTO Arturotesto diMartedì 7 febbraio 2017, seduta n. 737

   La Camera,
   premesso che:
    la Corte costituzionale con la sentenza n. 275 del 19 ottobre 2016 si è pronunciata in merito ad una controversia tra regione Abruzzo e provincia di Pescara, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2-bis, della legge della regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 recante «Interventi per l'attuazione del diritto allo studio» introdotto dall'articolo 88, comma 4, della legge della regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale, 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)» promosso dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, nel procedimento vertente tra la provincia di Pescara e la regione Abruzzo, con ordinanza del 19 marzo 2014, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2014;
    nello specifico, in ordine alla non manifesta infondatezza, il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo poneva il dubbio della legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2-bis, della legge della regione Abruzzo n. 78 del 1978, in riferimento all'articolo 10 della Costituzione, in relazione all'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e dall'articolo 38 della Costituzione, che assicurano il diritto allo studio delle persone con disabilità, poiché l'effettività di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell'erogazione del contributo, al trasporto degli studenti disabili, alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio;
    la regione Abruzzo non ha contestato l'ammontare degli importi spesi dall'amministrazione provinciale, tuttavia ha eccepito che, in virtù dell'articolo 6, comma 2-bis, della legge regionale censurata, il proprio obbligo di corrispondere il 50 per cento delle suddette spese trova un limite nelle disponibilità finanziarie di bilancio;
    la Corte costituzionale ha evidenziato come l'inciso «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio», contenuto nell'articolo 6, comma 2-bis, della legge della regione Abruzzo n. 78 del 1978, legittimerebbe una decisione arbitraria della regione di coprire in modo discontinuo i costi del servizio, gestito in conformità del piano previsto dall'articolo 6 della medesima legge;
    è di tutta evidenza che l'inciso contenuto nell'articolo 6, comma 2-bis, della legge della regione Abruzzo n. 78 del 1978, limiterebbe il godimento del diritto allo studio degli studenti disabili, tutelato dalla Costituzione, in quanto sarebbe rimesso ad arbitrari stanziamenti di bilancio di anno in anno decisi dall'ente territoriale e, nella fattispecie, dalla norma censurata. Quest'ultima considererebbe le spese per i contributi alle province per il servizio di trasporto degli alunni disabili come spese non obbligatorie, cosicché i contributi regionali per il trasporto dei disabili potrebbero essere ridotti già nella fase amministrativa di formazione delle unità previsionali di base, senza che di ciò vi sia alcuna evidenza o limite a garanzia dell'effettivo godimento dei diritti costituzionalmente garantiti;
    con quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-bis, della legge della regione Abruzzo n. 78 del 1978, il finanziamento del servizio potrebbe essere ridotto in modo repentino e incontrollato, di anno in anno, rendendo del tutto variabile ed inattendibile la continuità e la pianificazione dell'organizzazione dello stesso da parte delle province, con inevitabili ripercussioni sulle famiglie e sulla possibilità di queste di poter assicurare la frequenza scolastica ai propri figli;
    la sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 2016 sancisce in questo caso che il servizio di trasporto scolastico dei disabili sia un diritto inviolabile e da garantire senza condizionamenti finanziari;
    si tratta con tutta evidenza di una sentenza storica in quanto sancisce il principio secondo cui «È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»: principio, peraltro, perfettamente declinabile nell'ambito della legislazione nazionale di bilancio;
    il punto 11 della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 2016 nel testo integrale recita: «11. – Non può nemmeno essere condiviso l'argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l'articolo 81 della Costituzione per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell'articolo 81 della Costituzione è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»;
    è evidente che quanto affermato nella pronuncia da parte della Corte Costituzionale travalica la questione di carattere regionale e assume un carattere di reinterpretazione applicativa dell'articolo 81 della Costituzione che, a detta della Corte Costituzionale, non può essere richiamato per limitare i diritti incomprimibili dei cittadini che sono sanciti nella Costituzione come ad esempio l'articolo 38 in materia di diritto del disabile all'istruzione;
    la Corte Costituzionale, dunque, con la sentenza n. 275 del 2016 ha affermato con chiarezza che spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione dei diritti incomprimibili dei cittadini, affinché questi non si traducano in una mera previsione programmatica, ma vengano invece riempiti di contenuti concreti e reali;
    la Corte Costituzionale ha affermato senza ombra di dubbio che l'effettività della realizzazione e attuazione dei diritti incomprimibili come sanciti dalla Costituzione non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento dei medesimi al fine di garantire l'attuazione dei diritti sociali;
    secondo la Corte Costituzionale nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi». Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione «non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali», cosicché «non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (Corte Costituzionale sentenza n. 260 del 1990);
    con la sentenza 275 del 2016 la Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2-bis, della legge della regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), introdotto dall'articolo 88, comma 4, della legge della regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», limitatamente all'inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa»;
    la vicenda relativa alla censura da parte della Corte Costituzionale dell'inciso dell'articolo 6, comma 2-bis, della legge n. 78 del 1978 della regione Abruzzo ha una valenza generale che deve indirizzare tutti gli atti e provvedimenti che riguardano sia lo stanziamento diretto di risorse per garantire i diritti incomprimibili dei cittadini sanciti dalla Costituzione sia i documenti programmatici che ne indicano l'ammontare complessivo;
    la Corte Costituzionale fornisce, del resto, un'indicazione importante, che fa da apripista non solo per l'intero settore dell'Istruzione, da decenni compresso e depauperato proprio da esigenze contabili e da brutali conteggi di bilancio, ma per l'intero panorama delle relazioni socio-economiche del nostro Paese;
    tale sentenza, infatti, erode in modo autorevole uno dei princìpi recentemente introdotti nell'ambito della Carta Costituzionale dal neoliberismo, ovverosia, il pareggio di bilancio ex articolo 81 della Carta fondamentale e le sue feroci ripercussioni sulla tenuta dello Stato sociale;
    dal Trattato di Maastricht del 1993 in poi l'egemonia dell'economia di mercato e la sua priorità rispetto ai diritti fondamentali dell'individuo hanno prodotto politiche completamente opposte ai principi fondamentali sanciti dal nocciolo duro della Costituzione;
    in coerenza con la sentenza n. 275 del 2016 della Corte Costituzionale si rende necessario che tutti i provvedimenti che prevedano l'attuazione e la garanzia dei diritti incomprimibili non siano più soggetti alle compatibilità economiche, spesso sollevate in sede parlamentare e altrettanto spesso richiamate dal Governo, per limitare stanziamenti ancorando le compressioni rinvenienti al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione: compressioni che, come si è detto, la Consulta ha censurato in quanto, come si è detto, deve essere la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione, indicando così una indicazione prioritaria nell'utilizzo delle risorse, laddove si riferiscano ai diritti sociali che in ogni caso non possono essere limitative ai fini del soddisfacimento degli stessi,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a modificare l'articolo 81 e, conseguentemente, gli articoli 97 e 119 della Costituzione in modo tale che una quota consistente e adeguata delle entrate dello Stato sia riservata ad assicurare, direttamente o indirettamente, il godimento dei diritti sociali, affinché sia garantita la piena attuazione degli articoli 32 e 38 della Costituzione, creando una garanzia efficace per i diritti;
2) ad assumere iniziative normative volte a modificare la legge di contabilità e finanza pubblica al fine di chiarire che, in sede di elaborazione di provvedimenti, anche di natura programmatica, che attengono alla tutela dei diritti sociali incomprimibili:
   a) debbano essere predisposti tutti gli strumenti volti ad assicurare l'esatta quantificazione delle risorse necessarie a garantire la piena realizzazione e attuazione dei diritti medesimi senza che ricorra alcun tipo di limitazione attraverso il richiamo al mero rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;
   b) debba essere allegata la relativa scheda tecnica indicante il numero dei soggetti rientrante nella platea degli aventi diritto e le relative risorse necessarie all'attuazione dei diritti sociali, al fine di garantire l'effettività della realizzazione e dell'attuazione dei diritti incomprimibili sanciti dalla Costituzione, nonché la certezza delle disponibilità finanziarie necessarie al soddisfacimento degli stessi;
   c) non possano essere fissati limiti in relazione alla disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio, ovvero in relazione alle risorse a legislazione vigente;
3) ad assumere iniziative affinché nel prossimo disegno di legge di bilancio una quota consistente e adeguata della spesa sia complessivamente destinata a garantire, direttamente o anche indirettamente, i diritti alla salute, all'istruzione, alla formazione e all'elevazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori, alla retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, all'assistenza sociale, alla previdenza e all'esistenza dignitosa dei lavoratori e delle loro famiglie.
(1-01503) «Scotto, Melilla, Costantino, Pannarale, Ricciatti, Marcon, Carlo Galli, Franco Bordo, Duranti, Martelli».