• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/15506    in data 23 luglio 2015 è deceduto Daniele Zoppi, 34enne di Ancona, in stato di detenzione nel carcere di Ancona-Montacuto, dove stava scontando un cumulo di pene relative a reati in...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15506presentato daRICCIATTI Laratesto diMercoledì 8 febbraio 2017, seduta n. 738

   RICCIATTI, DANIELE FARINA, QUARANTA, PIRAS, SANNICANDRO, COSTANTINO, NICCHI, MARTELLI, SCOTTO, MELILLA, ZARATTI e FRANCO BORDO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   in data 23 luglio 2015 è deceduto Daniele Zoppi, 34enne di Ancona, in stato di detenzione nel carcere di Ancona-Montacuto, dove stava scontando un cumulo di pene relative a reati in materia di stupefacenti e truffa;
   Zoppi soffriva di diverse patologie: era obeso, aveva problemi respiratori, pressione alta e diverse infiammazioni ed ernie alla schiena. Tali patologie avevano comportato, inoltre, una perdita di sensibilità alle gambe e una limitata mobilità, che aumentava i problemi di sovrappeso, oltre ad impedirgli di beneficiare dell’«ora d'aria»;
   pochi mesi prima del decesso era stato ricoverato e sottoposto ad una ricostruzione dell'anca;
   il suo legale, avvocato Luca Bartolini, aveva in più occasioni avanzato istanze alla magistratura di sorveglianza per rendere le condizioni di detenzione conformi alla necessaria dignità della pena, presentando richieste per la detenzione domiciliare (al fine di poter usufruire di una ozonoterapia), successivamente la sospensione di pena da riprendere a seguito delle cure necessarie e, infine, il ricovero in una struttura sanitaria per detenuti. Le richieste sono state tutte rigettate;
   delle due richieste al tribunale di sorveglianza competente, per ottenere il rinvio dell'esecuzione della pena per motivi di salute, l'ultima, del 7 luglio 2015, riportava il riconoscimento da parte del medico del carcere della necessità di costanti contatti con il servizio sanitario territoriale. Tuttavia anche in questo caso veniva attestato che le condizioni di gravità non erano tali da consentire un accoglimento dell'istanza del difensore. Pertanto, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena veniva rigettata ritenendo le condizioni di salute del detenuto compatibili con il regime carcerario;
   nell'ordinanza di rigetto del tribunale di sorveglianza, secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, è stato sottolineato che le condizioni del detenuto non erano compromesse al punto da non rispondere più alle cure disponibili. Ad avviso dei magistrati, il detenuto poteva essere curato in carcere, ma doveva essere seguito all'interno di adeguate strutture sanitarie per sottoporsi ad esami adeguati;
   il 23 luglio i compagni di cella di Zoppi, intorno alle 8 del mattino, allarmati dall'aggravarsi delle sue condizioni, allertavano gli agenti della polizia penitenziaria che chiamavano prontamente il servizio del 118, intervenuto pochi minuti dopo;
   tuttavia, le condizioni del detenuto erano apparse subito compromesse al punto che Zoppi moriva poco dopo per un arresto cardiocircolatorio provocato probabilmente da un infarto;
   il legale di Zoppi ha depositato un esposto alla procura di Ancona sull'accaduto;
   a quanto si apprende da fonti di stampa la stessa procura avrebbe aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti;
   a prescindere dall'esito dell'attività di indagine svolta dalla magistratura inquirente, i fatti riportati descrivono delle condizioni di detenzione contrarie, ad avviso degli interroganti, ai più elementari principi di dignità nell'esecuzione della pena –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;
   se non ritenga opportuno attivare una ispezione ministeriale al fine di accertare, parallelamente e nel rispetto dell'attività di indagine della magistratura, se le condizioni di detenzione di Zoppi siano state conformi e coerenti con i principi di una detenzione dignitosa, sanciti dalla Carta costituzionale, dalle convenzioni internazionali e dalle leggi del nostro Paese. (4-15506)