• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/10518    la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), prevede consistenti detrazioni...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10518presentato daMARIANI Raffaellatesto diMercoledì 8 febbraio 2017, seduta n. 738

   MARIANI, BORGHI, BRAGA, BERGONZI, STELLA BIANCHI, BRATTI, CARRESCIA, COMINELLI, COVELLO, DE MENECH, GADDA, GINOBLE, TINO IANNUZZI, MANFREDI, MARRONI, MASSA, MAZZOLI, MORASSUT, REALACCI, GIOVANNA SANNA, VALIANTE e ZARDINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), prevede consistenti detrazioni fiscali che il contribuente può richiedere dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
   l'articolo 1, comma 2, lettera c), punti 2) e 3), prevede, a tal fine, una detrazione fiscale del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro, ripartita in cinque quote annuali di pari importo; la peculiarità dell'incentivo è che esso cresce fino al 70 per cento o all'80 per cento qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio rispettivamente ad una o a due classi di rischio inferiori; inoltre, tra le spese incentivabili rientrano anche quelle per la classificazione e la verifica sismica degli immobili;
   per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali il bonus fiscale può aumentare fino al 75 per cento e 85 per cento in conseguenza del passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiori; il tetto di spesa incentivabile è 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari del condominio;
   l'operatività degli incentivi è subordinata all'approvazione delle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati;
   l'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 3), capoverso 1-quater, della citata legge prevede che le predette linee guida siano adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
   da notizie di stampa si apprende che le linee guida sono ancora in corso di esame presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
   è necessario che il decreto venga adottato nei termini previsti al fine di garantire al cosiddetto «sisma bonus» di dispiegare finalmente i propri effetti, tenuto conto dell'importanza strategica di tale agevolazione nel quadro delle misure di prevenzione antisismica –:
   a che punto sia l’iter relativo all'adozione del decreto ministeriale finalizzato alla definizione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni. (5-10518)