• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03482 ORELLANA, BENCINI, URAS, BOCCHINO, BATTISTA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che, a giudizio degli interroganti: è attualmente all'esame dei...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03482 presentata da LUIS ALBERTO ORELLANA
mercoledì 8 febbraio 2017, seduta n.758

ORELLANA, BENCINI, URAS, BOCCHINO, BATTISTA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che, a giudizio degli interroganti:

è attualmente all'esame dei due rami del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto del Governo n. 378), adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo l, comma 181, lettera c), della legge n. 107 del 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

meritano particolare menzione i criteri di delega contenuti nei punti 2) e 5), che prevedono rispettivamente: la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione, e la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992, e della legge n. 170 del 2010, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

lo schema di decreto legislativo individua una serie di misure che, di fatto, apportano sostanziali modifiche al regime che attualmente regola l'assistenza agli studenti con disabilità, destando forti preoccupazioni in molte associazioni di genitori di studenti disabili e nelle principali sigle sindacali;

di particolare rilievo in merito è il combinato disposto degli articoli da 5 a 7 dello schema di decreto legislativo, che modifica la disciplina sull'accertamento del grado di disabilità per gli alunni e sulle valutazioni;

in particolare l'articolo 5 individua la "valutazione diagnostico-funzionale" in luogo della "diagnosi funzionale" e del "profilo dinamico-funzionale", quale nuovo strumento per la definizione del ''funzionamento'' dell'alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104, che costituisce il fondamento su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico, di cui lo studente ha bisogno (e diritto) per una piena inclusione scolastica;

ai fini della fissazione dei contenuti della nuova "valutazione diagnostico funzionale", e della contestuale definizione dei criteri di redazione, nonché le modalità di individuazione dell'alunno e dello studente con disabilità, il comma 2 dell'articolo 5 prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale;

il successivo articolo 6, novellando l'articolo 4 della legge n. 104, modifica la composizione delle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, che dovranno essere composte da un medico specialista in medicina legale (con funzioni di presidente) e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile, nonché da un medico lNPS come previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, art. 19, comma 11;

il successivo comma 2 dell'articolo prevede l'integrazione delle commissioni con un rappresentante dell'amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità e, per la fase della valutazione diagnostico-funzionale, con uno specialista (terapista della riabilitazione) e con un operatore sociale, figure già previste dalle commissioni disciplinate all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992;

nell'illustrare tale disposizione, la relazione tecnica allegata al decreto evidenzia come, ai fini della valutazione diagnostico-funzionale e della definizione e quantificazione delle provvidenze, i soggetti di cui al comma 2, per provenienza e per competenze, siano imprescindibili al fine di definire: "sia il funzionamento dell'alunno e dello studente con disabilità sia, in un momento successivo a quello della redazione della valutazione diagnostico-funzionale, la tipologia di provvidenze di cui ha diritto". Tuttavia, a fronte della riconosciuta importanza di queste figure integrative, l'articolo ne vincola la presenza ai limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

come evidenziato dalla stessa relazione tecnica, la norma procedurale, facendo riferimento esclusivamente alla valutazione diagnostico-funzionale, elimina l'automatica attribuzione delle provvigioni sulla base dall'accertamento della condizione di handicap o di handicap grave, delineando così un meccanismo che sembra essere più attento alle esigenze di organico e di razionalizzazione delle risorse che alle esigenze degli studenti con disabilità;

altre criticità sorgono in merito all'articolo 16, che teoricamente dovrebbe prevedere misure per garantire un elemento fondamentale quale la continuità dell'insegnamento, ma che di fatto non prevede misure finalizzate a garantire allo studente la possibilità fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione, venendo meno alle precise indicazioni contenute nella legge delega;

il diritto allo studio e all'inclusione dello studente disabile sembra essere altresì minato dal contenuto dell'articolo 3, comma 2, lettera d), ai sensi del quale: "la costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata";

tale disposizione non solo aumenta in termini assoluti il numero massimo di alunni, ma rende tale limite non vincolante mediante l'utilizzo dell'espressione "di norma",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga le misure sin qui esposte effettivamente rispettose dei bisogni e dei diritti degli studenti con disabilità e concretamente efficaci nel garantirne l'inclusione in ambito scolastico.

(3-03482)