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Atto a cui si riferisce:
C.5/01435 l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto dal 1° gennaio 2013 il «tributo comunale sui rifiuti...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01435

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l'onorevole interrogante rappresenta talune criticità in ordine alte modalità di versamento della nuova TARES.
In particolare, l'onorevole chiede al Governo «quali misure intenda intraprendere al fine di semplificare le modalità di pagamento del tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani anche per i comuni che continuano ad applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nei casi in cui i comuni non abbiano rinnovato o stipulato una nuova convenzione con l'Agenzia delle entrate, in tal modo evitando lo sdoppiamento della modalità di pagamento del tributo attualmente prevista con le previgenti modalità di riscossione (conto corrente postale, bonifico, eccetera) e quelle della maggiorazione previsto con il modello di versamento F24».
Al riguardo il Dipartimento delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, condividendo le osservazioni formulate dall'onorevole interrogante e proprio in considerazione della finalità di evitare disagi per i contribuenti anche allo scopo di semplificare i rapporti con i comuni e tenuto conto dei ristretti tempi a disposizione, ritiene che non si ravvisano motivi ostativi all'effettuazione dei pagamenti del tributo e della maggiorazione tramite modello F24, anche per i comuni non convenzionati.
A tal fine, per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti pubblici, nonché per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi finanziari ed informativi destinati ai comuni, è necessario che i pagamenti siano effettuati attraverso i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013.
Ovviamente il Dipartimento ribadisce che i versamenti in questione potranno essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale di cui all'articolo 14, comma 35, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il Dipartimento fa presente che la soluzione appena individuata trova riscontro non solo nello stesso comma 4-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che fa salvo in ogni caso il versamento della maggiorazione, ma anche nell'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale stabilisce che «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011».