• C. 4272 EPUB Proposta di legge presentata il 2 febbraio 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4272 Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, e 6 maggio 2015, n. 52, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e delega al Governo per il coordinamento normativo
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4272


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MARTELLA
Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, e 6 maggio 2015, n. 52, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e delega al Governo per il coordinamento normativo
Presentata il 2 febbraio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è stata presentata una prima volta all'inizio di questa legislatura, il 15 aprile 2013, atto Camera n. 749, con l'obiettivo di modificare la disciplina allora in vigore per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: ciò si rendeva necessario dopo l'esperienza negativa maturata con l'applicazione della normativa approvata nel corso della XIV legislatura, ossia della legge 21 dicembre 2005, n. 270, cosiddetto porcellum. Come è noto, molti sono i cambiamenti avvenuti in questa materia nel corso di questa legislatura: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, ha innanzitutto dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge n. 270 del 2005. Successivamente è stata approvata una nuova legge per la sola Camera dei deputati, la legge n. 52 del 2015, cosiddetto italicum, anch'essa dichiarata parzialmente incostituzionale da una nuova sentenza della Corte. La presenza oggi di due leggi elettorali diverse per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica impone una nuova riflessione su questa materia e riapre uno spazio importante di discussione, all'interno del quale le ragioni che portarono all'epoca alla presentazione dell'atto Camera n. 749 acquistano nuova forza e attualità.
      In particolare, vale forse la pena di ricordare che l'elevato numero di sottoscrizioni raccolte per la presentazione dei quesiti referendari in materia elettorale nel 2009 e nel 2011, sebbene gli esiti delle relative consultazioni siano stati negativi (nel primo caso non è stato raggiunto il quorum prescritto dall'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, nel secondo caso i quesiti sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte costituzionale), dimostra come sia stata diffusa nell'opinione pubblica la convinzione che il sistema elettorale allora vigente, su base proporzionale, dovesse essere cambiato, nel senso, quantomeno, di un ritorno alla previgente disciplina e dell'eliminazione della contestata possibilità per il medesimo soggetto di presentare la propria candidatura in più circoscrizioni.
      Ciò è a maggior ragione confermato alla luce dell'esito delle ultime consultazioni elettorali nelle quali l'applicazione del sistema allora vigente, in presenza di un quadro politico caratterizzato dalla presenza di tre grandi aggregazioni, ha condotto a risultati del tutto incongrui e per molti aspetti paradossali, conferendo un'amplissima maggioranza a un gruppo alla Camera dei deputati e provocando una situazione di sostanziale stallo nell'altro ramo del Parlamento.
      I giudizi negativi, generalmente condivisi, sulla riforma del 2005 portano a reputare di buon senso un ritorno, in assenza di un nuovo largo accordo, alla disciplina già in vigore dal 1993. I limiti che anche quella riforma mostrò sono incomparabilmente meno gravi di quelli sopraggiunti con la nuova disciplina. In particolare, quella legge elettorale fu il frutto di un largo accordo parlamentare e come tale conserva una legittimità politica sicuramente più forte di quella derivante dal solo voto di maggioranza con cui è stata approvata la legge 21 dicembre 2005, n. 270. In ogni caso, nel ripristinare il testo previgente, come si prefigge la presente proposta di legge, si affrontano alcuni di quei limiti e se ne indica una soluzione. In particolare, si risolve con un altro sistema l'attribuzione dei seggi della quota proporzionale della Camera dei deputati; inoltre, si elimina la possibilità per un candidato di presentarsi in più di un collegio elettorale. La presente proposta di legge, in definitiva, risolve positivamente il quesito che fu oggetto di una consultazione referendaria sulla quota proporzionale nel 1999, che mancò il quorum per pochissimi voti, introducendo anche per la Camera dei deputati un sistema di attribuzione dei seggi esattamente identico a quello previsto per il Senato della Repubblica. Di fronte alla necessità di dotare oggi il nostro Paese di una legge omogenea per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tali considerazioni appaiono ancora più attuali e stringenti. Gli effetti che ne deriverebbero si possono così riassumere: per il Senato della Repubblica riprenderebbe vigore il sistema dell'elezione con collegio uninominale con recupero proporzionale e scorporo, e per l'elezione della Camera dei deputati sarebbe introdotto un sistema del tutto identico, con la sola differenza di avere le ventisei circoscrizioni elettorali al posto delle venti regioni previste per l'elezione dei senatori.
      Il sistema garantisce il bipolarismo tra gli schieramenti a confronto e nello stesso tempo riconsegna all'elettore un potere più forte di oggi nella scelta del parlamentare del suo collegio, come fu già positivamente sperimentato nelle elezioni svoltesi secondo la normativa del 1993.
      L'articolo 1 della proposta di legge modifica alcuni articoli del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e in particolare: l'articolo 1, nella parte relativa all'elezione dei deputati per la quota proporzionale; l'articolo 77, relativamente al procedimento di attribuzione dei seggi; l'articolo 83, che è abrogato; l'articolo 84, in relazione alle modalità di attribuzione dei seggi della quota proporzionale in ogni circoscrizione elettorale.
      L'articolo 2 prevede invece l'abrogazione della legge n. 270 del 2005 e della legge n. 52 del 2015 e fa rivivere le disposizioni previgenti del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, con le modifiche apportate.
      L'approvazione della presente proposta di legge richiederà un coordinamento, mediante decreto legislativo, della parte restante del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (coordinamento che, in particolare, dovrà riguardare la presentazione dei candidati, il procedimento di voto, le schede elettorali e la propaganda elettorale), in modo da renderlo coerente con la nuova disciplina di attribuzione dei seggi prevista dalla presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

          «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

          2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

          3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

          4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito proporzionalmente tra i gruppi dei candidati con il medesimo contrassegno concorrenti nei collegi uninominali a norma degli articoli 77 e 84»;

          b) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

          «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

          b) procede all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione non assegnati nei collegi uninominali. Procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi della lettera a).

          2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati con il medesimo contrassegno è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della circoscrizione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera a) del comma 1. La cifra individuale dei singoli candidati è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi della lettera a) del comma 1 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio»;

          c) l'articolo 83 è abrogato;

          d) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

          «Art. 84. – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi. A tale fine divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

          2. L'ufficio elettorale circoscrizionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti a ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra elettorale, esclusi i candidati

eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a).

          3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

Art. 2.

      1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori della circoscrizione Estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 52 del 2015, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione degli articoli 1, 77, 83 e 84, che riacquistano efficacia nel testo modificato dalla presente legge.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad apportare al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla presente legge, le ulteriori modifiche strettamente conseguenti a quanto previsto dalla medesima legge.