• C. 4155 EPUB Proposta di legge presentata il 22 novembre 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.4155 Delega al Governo per la disciplina della formazione e della tenuta delle liste elettorali mediante strumenti elettronici


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4155


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZANIN, PES, PAOLA BOLDRINI, BOLOGNESI, BORGHI, CARELLA, CASATI, COVA, FALCONE, FRAGOMELI, GRIBAUDO, MANFREDI, MONTRONI, PATRIARCA, SALVATORE PICCOLO, PRINA, RAGOSTA, ROMANINI, PAOLO ROSSI, SCANU, SENALDI, ZAN
Delega al Governo per la disciplina della formazione e della tenuta delle liste elettorali mediante strumenti elettronici
Presentata il 22 novembre 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — L'esigenza di un'ampia riconsiderazione della legislazione in materia di tenuta e di compilazione delle liste elettorali, nonché della tessera elettorale «cartacea» è largamente avvertita.
      Occorre infatti garantire trasparenza e, nel contempo, tempestività, efficacia ed efficienza su questioni che incidono così in profondità sui diritti dei cittadini e sui rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione.
      L'attuale strutturazione della tenuta, dell'aggiornamento e della revisione delle liste elettorali, nonché dell'uso della tessera elettorale «cartacea», tramite il quale il cittadino italiano può recarsi presso i seggi a esercitare il diritto di voto, non appare più adeguata rispetto alle tecnologie informatiche e digitali oggi disponibili, comportando un aggravio di adempimenti per gli uffici e per il personale ormai inutili e alquanto costosi.
      Relativamente alla tenuta e alla compilazione delle liste elettorali può essere senz'altro seguito l'esempio che ci viene dal diritto elettorale comparato di altri Paesi dell'Unione europea.
      Uno, in particolare, arriva dalla normativa tedesca, cioè l'estrazione delle liste elettorali, destinate ai seggi, direttamente dall'anagrafe, solamente prima di ogni consultazione elettorale.
      Oggi, anche da noi, la tecnologia e gli strumenti informatici permettono, in tutti i comuni, l'estrazione delle liste elettorali dall'anagrafe informatizzata e la loro formazione in pochissime ore: se i tempi tecnici di una consultazione dipendessero solo dalle liste elettorali, si potrebbe votare dall'oggi al domani. Non ha senso, quindi, tenere ancora, anche se su supporto informatico, lo schedario elettorale (per compilare le liste), oltre a quello anagrafico.
      I vantaggi sono evidenti: il superamento di una sequela di comunicazioni tra lo stato civile-anagrafe e l'elettorale per l'aggiornamento di quest'ultimo (emigrati, deceduti, perdita della cittadinanza, riacquisto, immigrati, cambi di abitazione eccetera) e conseguenti revisioni periodiche (dinamiche, straordinarie e semestrali) delle liste elettorali.
      Si deve anche considerare che, attualmente, tutti gli atti delle revisioni sono sottoposti al riesame della commissione elettorale circondariale che, oltre all'impegno di frequenti riunioni, è tenuta ad aggiornare gli esemplari delle liste depositate presso di essa. Riesame ritenuto superfluo dallo stesso Ministero dell'interno fin dal lontano 1981 (disegno di legge del Ministro dell'interno Rognoni atto Camera n. 2652 presentato alla Camera dei deputati il 6 giugno 1981).
      A tale commissione s'intende, comunque, riservare ancora l'esame dei ricorsi sulla compilazione delle liste, da parte dell'ufficiale elettorale comunale, e l'esame e l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali.
      I benefìci attesi dall'estrazione diretta dall'anagrafe, solo prima di ogni elezione, delle liste elettorali destinate ai seggi consistono nei seguenti: semplificazione, risparmio di risorse, economiche e di personale, maggiori garanzie di regolarità nella tenuta del corpo elettorale, maggiore sicurezza e più sicura conservazione dei dati, riqualificazione del lavoro degli operatori e recupero di efficienza.
      Per quanto concerne la tessera elettorale, anche a causa delle ripetute consultazioni elettorali, con il prossimo referendum del 4 dicembre 2016 ormai tre quest'anno (senza considerare quelle parziali), vi è un dispendio economico e di energie notevole per la stampa, la ristampa (perché gli spazi disponibili per la registrazione del voto sono ormai esauriti) e la distribuzione delle tessere.
      Oltre a questo spreco di risorse e di energie, bisogna tenere conto anche della palese violazione della privacy che consegue all'uso della tessera elettorale «cartacea», in quanto le «timbrature» sulla partecipazione (o no) dell'elettore al voto ne rivelano il comportamento elettorale.
      La questione è stata ripetutamente sollevata e richiamata dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale era addirittura già intervenuto sullo schema di regolamento relativo all'istituzione del nuovo documento elettorale, esprimendo «la preoccupazione che il modello ipotizzato di tessera cartacea possa portare a una eccessiva conoscibilità dei dati sul comportamento elettorale dei cittadini, con un effetto che non sarebbe conforme alla legge sulla privacy e al rispetto dei fondamentali diritti costituzionali».
      Ma, anche volendo lasciare da parte le questioni legate alla privacy, a distanza di quindici anni dal suo utilizzo, la tessera elettorale registra, purtroppo, un vero e proprio fallimento dal punto di vista operativo. Infatti, i punti di criticità delle tessere sono diversi: un elevato numero di tessere smarrite; un'eccessiva variabilità dei dati inerenti l'esercizio del voto (cambi di residenza o di indirizzo), con conseguenti «intoppi» ai seggi elettorali in occasione dell'esercizio del voto; un aggravio delle procedure interne per gli uffici elettorali con relativi costi in termini di tempo e di unità di lavoro utilizzate. Si deve tenere presente, tra l'altro, che i primi due aspetti si ripercuotono negativamente sul procedimento elettorale proprio nei giorni della votazione.
      Si ritiene, pertanto, necessario superare un sistema che, come peraltro ampiamente fatto rilevare sia dai sindaci che dai responsabili degli uffici elettorali comunali, non ha dato i risultati e i risparmi ipotizzati, rispetto al certificato elettorale.
      Al fine di superare tutti i problemi ai quali abbiamo accennato (costi, aggravio delle procedure, inefficienza della tessera elettorale), si propone di ammettere al voto gli elettori previa presentazione del solo documento di identificazione, tenuto conto che a ciascun seggio elettorale viene consegnato l'elenco degli aventi diritto al voto (liste sezionali).
      In considerazione della complessità della materia si reputa necessario fare ricorso allo strumento della delega legislativa.
      La presente proposta di legge si compone di quattro articoli che prevedono l'adozione, attraverso proprio il conferimento al Governo di un'apposita delega, di opportune norme, volte a conseguire i seguenti obiettivi: 1) estrarre le liste elettorali, destinate ai seggi, direttamente dall'anagrafe, superando l'attuale sistema farraginoso e costoso di tenuta, revisione, aggiornamento e stampa continui (e non solo per le votazioni) delle liste; 2) assicurare il diritto di voto, costituzionalmente garantito ai cittadini, mediante la loro possibilità di ricorrere alla commissione elettorale circondariale avverso l'omissione o l'indebita esclusione dalle liste elettorali; 3) superare la tessera elettorale come documento necessario per essere ammessi al voto, ritenendo sufficiente la presentazione al seggio della sola carta d'identità o documento equipollente.
      In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto e la modalità di esercizio della delega e le finalità perseguite.
      L'articolo 2 fissa i princìpi e criteri direttivi generali ai quali deve conformarsi la delega, al fine di disciplinare le procedure di estrazione e di compilazione delle liste elettorali destinate ai seggi.
      L'articolo 3 delega il Governo al fine di procedere al superamento della tessera elettorale come documento ufficiale tramite il quale il cittadino italiano può recarsi presso i seggi a esercitare il diritto di voto, ammettendolo invece a votare, presso la sezione elettorale di appartenenza, mediante la sola presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia.
      L'articolo 4 reca le disposizioni finali e transitorie e, in particolare, prevede la stampa, dalla data di entrata in vigore della legge, delle liste elettorali sezionali per i seggi solo in occasione delle votazioni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo in materia di liste
e di tessere elettorali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolamentare, in senso innovativo, utilizzando la tecnologia e gli strumenti informatici disponibili, le disposizioni legislative vigenti che disciplinano la tenuta e la compilazione delle liste elettorali, nonché della tessera elettorale.
      2. Le finalità perseguite dalla delega di cui al comma 1, oltre ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione di obblighi e di adempimenti onerosi e superflui, sono quelle della semplificazione delle procedure, dell'ottenimento di maggiori garanzie di regolarità nella gestione dei dati elettorali, di riqualificazione del lavoro degli operatori e di recupero di efficienza.
      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 2 e 3, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali per la revisione della normativa sulla tenuta e sulla revisione delle liste elettorali).

      1. Al fine di disciplinare le procedure di estrazione e di compilazione delle liste elettorali destinate ai seggi da parte dell'ufficiale elettorale e dei ricorsi sulla compilazione delle medesime liste alla commissione elettorale circondariale, la delega di cui all'articolo 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) superamento del vigente sistema di tenuta, di revisione e di aggiornamento

delle liste elettorali attraverso l'uso degli schedari informatici anagrafici;

          b) compilazione, da parte dell'ufficiale elettorale comunale, delle liste degli elettori, per ogni sezione elettorale del comune, solo in occasione di ogni consultazione elettorale, mediante estrazione informatica dalle anagrafi;

          c) fissazione delle modalità e dei tempi dei ricorsi alla commissione elettorale circondariale contro qualsiasi iscrizione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione nelle liste dell'ufficiale elettorale comunale;

          d) revisione delle modalità di designazione e di nomina dei componenti la commissione elettorale circondariale, riservando le scelte al prefetto.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi generali per il superamento della normativa sulla tenuta e sul rilascio della tessera elettorale).

      1. Al fine del superamento della normativa sulla tenuta e sul rilascio della tessera elettorale stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, la delega di cui all'articolo 1 della presente legge è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) ammissione al voto degli elettori, presso i seggi elettorali, con il solo documento d'identificazione, tenuto conto che le liste sezionali, da usare presso i seggi, contengono tutti e soli i nominativi degli elettori appartenenti alla rispettiva sezione;

          b) modalità di comunicazione agli elettori del luogo dove esercitare il diritto di voto, sezione elettorale e sede della stessa, mediante tutti gli strumenti d'informazione possibili, all'atto dell'iscrizione anagrafica e in caso di variazione di indirizzo;

          c) revisione del sistema delle deroghe e delle modalità vigenti che consentono ad alcune categorie di elettori di votare in una sezione o in un comune diversi da quelli di

appartenenza, tramite il rilascio di un'apposita attestazione;

          d) attestazione dell'avvenuta manifestazione del voto, con la firma anche dell'elettore in un'apposita colonna della lista sezionale, accanto a quella dello scrutatore che attesta che l'elettore medesimo ha votato.

Art. 4.
(Disposizioni finali e transitorie).

      1. Le commissioni elettorali circondariali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in funzione per gli adempimenti relativi all'esame dei ricorsi e all'ammissione delle candidature per le elezioni comunali fino alla loro ricostituzione con le modalità di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2. In tale periodo è comunque soppresso il riesame dei provvedimenti assunti dall'ufficiale elettorale da parte delle stesse commissioni.
      2. Dalla data entrata in vigore della presente legge, la stampa delle liste elettorali sezionali, destinati ai seggi, è effettuata solo in occasione delle consultazioni elettorali.