• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/15543    il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ha apportato diverse modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15543presentato daTIDEI Mariettatesto diLunedì 13 febbraio 2017, seduta n. 740

   TIDEI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ha apportato diverse modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64». In particolare, il comma 8 dell'articolo 9, disciplinante il trattamento economico e giuridico, attualmente in vigore, recita così: «Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale». La modifica ha equiparato i volontari del servizio civile che conseguono apposito attestato al termine del periodo previsto al personale militare in ferma annuale;
   ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), gli articoli 1014 e 678 disciplinano l'istituto della riserva in favore dei militari volontari congedati, senza demerito. In particolare, l'articolo 1014 citato prevede che la riserva dei posti si applichi a tutti i bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente. Tali atti devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto; inoltre, è previsto che le pubbliche amministrazioni trasmettano al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso. La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè: a) volontari in ferma prefissata di 1 anno; b) volontari in ferma prefissata di 4 anni; c) volontari in ferma breve triennale; d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;
   il summenzionato articolo 1014 è stato recentemente novellato dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, il quale ha introdotto alcune novità, tra cui: a) la previsione della quota di riserva nei bandi di assunzione nella polizia municipale e provinciale pari al 20 per cento; b) la conferma della quota di riserva del 30 per cento per le pubbliche amministrazioni in generale e del 50 per cento per l'amministrazione della Difesa; c) l'estensione dell'istituto della riserva del 30 per cento anche alle aziende speciali e istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   il sacro dovere costituzionale di difesa della Patria è stato oggetto di approfonditi studi e di innovative interpretazioni giurisprudenziali. Basti ricordare la storica sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 1967, la quale delinea sistemi difensivi diversi dal modello militare. Dunque, dalla giurisprudenza e dalla dottrina sono scaturiti gli interventi del legislatore che hanno condotto alla chiara individuazione del servizio civile quale modalità attuativa del dovere costituzionale di difesa della Patria –:
   se il Governo non reputi opportuno, ai fini di una effettiva e compiuta equiparazione tra i volontari delle Forze armate e i volontari del servizio civile nazionale, assumere iniziative normative per estendere l'istituto della riserva dei posti nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, assolvendo anche questi ultimi al sacro dovere costituzionale di difesa della Patria, come i volontari che prestano il proprio servizio svolgendo incarichi di natura militare in favore della comunità nazionale. (4-15543)