• Testo RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.6/00051 premesso che: in questi dieci mesi di attività la Commissione Giustizia è stata «monopolizzata» dal tema del sovraffollamento delle carceri e da ben tre settimane l'attività è...



Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00051presentato daGIORGETTI Giancarlotesto diMartedì 4 marzo 2014, seduta n. 182

La Camera,
premesso che:
in questi dieci mesi di attività la Commissione Giustizia è stata «monopolizzata» dal tema del sovraffollamento delle carceri e da ben tre settimane l'attività è rivolta alla discussione delle tematiche poste dal messaggio del Presidente della Repubblica sulla questione carceraria, inviato alle Camere il 7 ottobre 2013 dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 87, secondo comma, della Costituzione, con ciò impedendo l'esame di ulteriori e urgenti provvedimenti pendenti presso la Commissione, che attendono ormai da diverso tempo una valutazione e analisi;
il problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani è stato in passato risolto con amnistie e indulti e altri provvedimenti «tampone», ma tali strumenti si sono rivelati del tutto inidonei, anzi dannosi, a risolvere il problema, tanto che le carceri sono tornate in breve tempo stracolme come prima, creando però nel frattempo più problemi alla sicurezza dei cittadini;
dal 1942 a oggi sono stati varati tra indulti e amnistie 25 provvedimenti (uno ogni 2,8 anni) e l'ultimo indulto ufficiale in ordine di tempo, che risale al Governo Prodi nel 2006 (legge n. 241 del 2006), ha avuto effetti devastanti: dopo solo sei mesi dal provvedimento di clemenza il tasso di crescita dei delitti è aumentato dal 2,5 per cento al 14,4 per cento mentre le carceri sono tornate in poco tempo affollate come prima;
analogamente l'inefficacia di provvedimenti similari all'indulto, in genere di urgenza come misura deflativa del sovraffollamento carcerario e adottati dall'attuale Governo ma anche dal Governo «Monti», è dimostrato in prime cure proprio dalla loro ciclicità;
in particolare il testo unificato A.C. 331 e 927 Ferranti/Costa «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili» (ora all'esame del Senato AS 925) e il disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria» (A.C. 1921) seguono di solo un anno il decreto-legge 211 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 (cosiddetto decreto «svuota carceri»), che sostanzialmente ha previsto, da un lato, l'estensione a 18 mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso al beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio, (oltre 12.000 i condannati effettivamente scarcerati o meglio ammessi alla detenzione domiciliare) e dall'altro lato, la rinuncia, in attesa del giudizio per direttissima, all'applicazione della custodia cautelare in carcere per una serie di reati di grave allarme sociale (ad esempio furto, furto con violenza o con destrezza, come quello commesso su mezzi pubblici di trasporto, o nei confronti di chi si stia, o si sia appena recato presso sportelli automatici di prelievo di danaro o in banca) sostituita dalla detenzione presso il proprio domicilio;
analogamente la proposta di legge Ferranti/Costa non avrà alcun effetto permanente sulla riduzione del numero dei detenuti ristretti nelle carceri italiane, ma solo di rimettere in libertà delinquenti che si sono macchiati di reati di grave allarme sociale;
dai dati forniti dal Ministero della Giustizia emerge che i detenuti oggi reclusi hanno commesso in media tre reati a testa, e che in principalità i detenuti hanno commesso, prendendo in considerazione, rispetto alla media detta, il reato più grave, la produzione e spaccio di sostanze stupefacenti 23.094 presenze (su un popolazione di 64.500 detenuti circa), per la rapina 9.473 presenze, per l'omicidio volontario 9.077 presenze, per l'estorsione 4.238 presenze, per il reato di furto 3.853 presenze (tenuto sempre conto che in media i reati ascrivibili ai detenuti sono tre), per il reato di violenza sessuale 2.755 presenze e per la ricettazione 2.732 presenze;
l'elevata minaccia degli atti di clemenza (indulto, amnistia), e questo a conferma di quanto esposto, la si ricava proprio dalla relazione del Ministro della Giustizia, che in tema di «custodia cautelare»... evidenzia come «dall'esame della serie storica delle presenze a partire dal 1992 ... il numero dei soggetti detenuti in attesa di giudizio è rimasto sostanzialmente stabile, ad eccezione del picco che si è registrato negli anni immediatamente successivi all'indulto del 2006»;
la soluzione al sovraffollamento carcerario, è, e rimane ancorata, secondo i dati che emergono dalla piena lettura della relazione del commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, al piano originario previsto nel 2010 (Ordinanza Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, n. 3861) che stanziava 675 milioni di euro per la costruzione di 11 nuovi istituti penitenziari per un totale di 4.750 posti e l'ampliamento di 20 padiglioni di istituti esistenti per 4.400 posti, così per un totale complessivo di 9.150 posti;
invece con lo stanziamento dei 227,8 milioni di euro, sottratti ai 675 milioni originari, si riuscirebbe, approssimativamente, a creare altri 5.800 posti (ogni posto in media costa circa 38.641 euro), e così per un totale di 17.373 posti che sommati agli attuali (47.599), consentirebbero di avere una capienza di posti pari a 64.972, posti superiori agli attuali detenuti che risultano essere (alla data del 14 ottobre 2013) pari a 64.564;
nel computo dei posti detentivi appena evidenziati, benché in alcun modo presi in considerazione o comunque valutati dalla relazione del commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, potrebbero essere aggiunti, come invece risulta dall'VIII rapporto nazionale realizzato dall'osservatorio dell'associazione Antigone, ben 38 carceri (che potremmo definire fantasma) in tutta Italia, ossia istituti penitenziari che, negli ultimi venti anni e più, sono stati costruiti, a volte anche arredati e vigilati ma che rimangono inutilizzati, sottoutilizzati o in totale stato d'abbandono;
tra questi vi è il carcere di Irsina (Matera), costato 3,5 miliardi di lire negli anni Ottanta ma in funzione soltanto per un anno e oggi un deposito del Comune, il carcere di San Valentino (Pescara) costruito da quasi vent'anni ma mai utilizzato e ora in stato di abbandono, il penitenziario di Codigoro (Ferrara) dal 2001 ancora chiuso, un altro penitenziario ad Accadia (Foggia) mai utilizzato, ed altri ancora;
si potrebbero, altresì, «rimodulare» gli spazi e ottenere un ulteriore incremento dei posti disponibili, così alzando il livello di «tollerabilità», allineandosi a quanto previsto dal Comitato per la prevenzione della tortura (istituito dal Consiglio d'Europa) che ha fissato in 7 m2 (2 metri o più tra le pareti, 2 metri e mezzo tra il pavimento e il soffitto) lo spazio minimo per detenuto;
infine oltre alla costruzione di nuovi istituti penitenziari di cui sopra, altra misura deflativa che potrebbe efficacemente realizzata da subito è incentivare il trasferimento dei detenuti stranieri attraverso l'applicazione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, ratificata dall'Italia con la legge 25 luglio 1988 n. 334 e via via allargata con una serie di accordi bilaterali con i paesi di origine;
secondo i dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), pubblicati su un quotidiano nazionale, ad oggi sono 22.770 i detenuti stranieri, un terzo della popolazione carceraria, e, considerato che il costo medio per detenuto e di circa 130 euro, se lo Stato desse seguito agli accordi di rimpatrio, almeno per i 12.509 detenuti stranieri che scontano una condanna già definitiva, i soli sui quali può ricadere l'ipotesi di un trasferimento, si avrebbe un risparmio di circa 568 milioni di euro l'anno, un milione e mezzo al giorno, che potrebbe essere destinata a costruire nuove strutture e ammodernare quelle esistenti;
alla convenzione di Strasburgo del 1983 mancano sia come firmatari della convenzione che come accordi bilaterali, per contro, proprio i Paesi che per nazionalità affollano maggiormente gli istituti penitenziari; il Marocco, con 4.249 detenuti occupa il secondo posto nella classificazione delle presenze straniere (18,7 per cento), la Romania con 3.674 detenuti (16,1 per cento) e la Tunisia con 2.774 (12,2 per cento);
applicando il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 «Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea», con cui si è data attuazione al reciproco riconoscimento delle sentenze penali nell'ambito comunitario, si porrebbe procedere al trasferimento che in questo caso non necessita del consenso del detenuto, dei detenuti comunitari con pena definitiva (ad esempio quelli provenienti dalla Romania), che sono ristretti nelle carceri italiane per reali puniti con pena detentiva non inferiore ai 3 anni e con pena residua da scontare non inferiore ai 3 mesi;
non procedendo in questo senso si consente, da un lato il «colpevole» aggravamento del sovraffollamento carcerario e dall'altro lato, si induce l'opinione pubblica a ritenere che provvedimenti di clemenza o «para» clemenza (indulto/amnistia/messa alla prova/etc.) siano gli unici «mezzi» per affrontare il problema,

impegna il Governo

ad attuare e applicare il trasferimento di detenuti stranieri, in ossequio sia alle disposizioni della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, ratificata dall'Italia con la legge 25 luglio 1988 n. 334 che a quelle di cui al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 per i cittadini stranieri comunitari;
ad applicare le convenzioni bilaterali esistenti in materia di estradizione, ad incentivare la sottoscrizione di accordi bilaterali, e ciò al fine di far scontare la pena detentiva o una misura privativa della libertà personale nel Paese di origine;
ad adottare, quale ulteriore misura deflativa per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario con effetti durevoli e senza alcun effetto negativo o pericoloso per la sicurezza e incolumità dei cittadini, l'attuazione del piano carceri già predisposto nel 2010, l'implementazione delle risorse ad esso destinate, l'impiego dei penitenziari ed edifici ad oggi esistenti ma inutilizzati quali istituti di pena, la rimodulazione degli spazi detentivi secondo quanto previsto dal Comitato per la prevenzione della tortura istituito dal Consiglio d'Europa;
ad adottare tutte quelle misure necessarie a garantire il rispetto del principio della certezza della pena, senza alcun ricorso a provvedimenti di clemenza, di indulto, amnistia o similare nei contenuti e per gli effetti.
(6-00051) «Giancarlo Giorgetti, Molteni, Attaguile, Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini».