Testo DDL 2678
Atto a cui si riferisce:
S.2678 Modifica al comma 2 dell'articolo 126-bis del Codice della strada
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2017
Modifica al comma 2 dell'articolo 126-bis del codice della strada
Onorevoli Senatori. -- I princìpi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità sono da applicarsi nel nostro ordinamento anche nei casi di sanzione conseguente alla commissione di un illecito amministrativo e quindi anche nel caso di sanzioni stabilite per la violazione di una norma del codice della strada.
L'attuale codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede nei confronti dello stesso soggetto due sanzioni per la stessa violazione.
Infatti al comma 2 dell'articolo 126-bis si prevede che il proprietario del veicolo che risulti avere pagato la sanzione pecuniaria per il superamento dei limiti di velocità accertato con strumenti elettronici, debba essere soggetto a unâulteriore sanzione pecuniaria se non fornisce i dati identificativi del conducente che quei limiti violava «entro il termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi».
La seconda sanzione risulta irragionevole e non proporzionale perché la ratio della norma è quella di identificare il conducente al fine dellâapplicazione delle sanzioni accessorie a quella pecuniaria, prima fra tutti la sottrazione dei punti dalla patente. Risulterebbe ragionevole pretendere dal proprietario del veicolo, dichiaratosi non responsabile della violazione, che per non subire le sanzioni accessorie fornisca i dati del diverso conducente, pena l'applicazione automatica e aggiuntiva delle ulteriori sanzioni. Invece la norma, prevedendo un'altra sanzione pecuniaria che prescinde dall'identificazione del responsabile, sembra conseguire come unico obiettivo quello di consentire al soggetto che infligge la sanzione di fare cassa con un'ulteriore sanzione pecuniaria. à da sottolineare il fatto che la seconda sanzione colpisce il cittadino che ha diligentemente pagato la sanzione pecuniaria prevista per la trasgressione.
La proposta del presente disegno di legge prevede la distinzione tra proprietario del veicolo che sia persona fisica e quello che sia persona giuridica. Nel primo caso, al soggetto che entro il suddetto termine di trenta giorni dal pagamento della sanzione non dichiari le generalità del conducente, si applicheranno in automatico, se previste, anche le sanzioni accessorie. Solo nel caso in cui la proprietà del veicolo sia di una persona giuridica si applicherà l'ulteriore sanzione pecuniaria in quanto risulterà certamente impossibile addebitare le sanzioni aggiuntive a unâidentificabile persona fisica.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 285, è sostituito dal seguente:
«2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persona diversa dal proprietario del veicolo, spetta a quest'ultimo o ad altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo che omette di fornire i dati identificativi del conducente è direttamente considerato responsabile della violazione e ad esso si applicheranno le eventuali sanzioni accessorie. Se l'omissione è commessa da una persona giuridica, senza giustificato e documentato motivo, si applica l'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica».