• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/15592    l'articolo 148 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15592presentato daSBERNA Mariotesto diMercoledì 15 febbraio 2017, seduta n. 742

   SBERNA. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 148 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate al finanziamento di iniziative vantaggio dei consumatori, al fine di compensare, o in qualche modo risarcire, i consumatori e/o utenti per gli effetti lesivi che hanno subito dai comportamenti scorretti tenuti dalle imprese sanzionate;
   il comma 2 del citato articolo specifica che le predette entrate sono riassegnate (anche nell'esercizio successivo) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito fondo per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le commissioni parlamentari competenti. Nello stato di previsione del citato Ministero è stato istituito il capitolo n. 1650 (fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori);
   con le risorse del fondo predetto sono, tra le altre cose, finanziati interventi miranti alla restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di «polizze dormienti»;
   sono stati a tal fine pubblicati tre avvisi pubblici per ovviare alla disparità di trattamento verificatasi per quei titolari di polizze dormienti la cui prescrizione è avvenuta tra l'entrata in vigore della legge 166 del 2008 quella del decreto legislativo n. 179 del 2012, non avendo quest'ultimo carattere retroattivo;
   il Ministero dello sviluppo economico ha indetto, tramite la Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) tre bandi di rimborso volti ad indennizzare i consumatori danneggiati per le modifiche intervenute in materia di prescrizione delle polizze vita e per la scarsa disponibilità e tempestività dell'informazione relativa al susseguirsi di tali modifiche: due bandi hanno rimborsato i risparmiatori le cui polizze erano scadute entro il 31 dicembre 2009 e il terzo quelli con prescrizione intervenuta anteriormente al 1o aprile 2010;
   rimane tuttavia una disparità di trattamento tra i risparmiatori, in quanto sono del tutto esclusi dal rimborso coloro la cui prescrizione è avvenuta tra il 1o aprile 2010 e il 20 ottobre 2012, data dell'entrata in vigore della legge n. 179 del 2012;
   in data 28 ottobre 2016 con il decreto ministeriale per l'anno 2016 delle disponibilità del «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono riassegnate somme pari a euro 8.879,798,74 per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
   a parere dell'interrogante si tratta dell'unica fonte di finanziamento della politica dei consumatori in Italia e, non trattandosi di risorse finanziarie pubbliche, ma di proventi da sanzioni irrogate ad imprese private che anno in vario modo frodato i consumatori o gli utenti, nella logica della legge citata, dovrebbero essere reindirizzate, previo parere del Parlamento, a favore della generale categoria dei consumatori;
   in particolare, le suddette risorse, mediante l'emanazione di un ulteriore bando da parte di Consap s.p.a. potrebbero garantire l'indennizzo dei titolari di polizze dormienti scadute tra il 1o aprile 2010 ed il 20 ottobre 2012 ovviando così alla disparità suesposta –:
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato ritenga di porre in essere per garantire a tutti i risparmiatori suddetti di rientrare in possesso del loro denaro. (4-15592)