• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/10581    con sentenza del 9 novembre 2010 la Corte di giustizia europea, sezione grande, ha dichiarato, a seguito di domande di decisione pregiudiziale proposte da un giudice tedesco, ai sensi...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10581presentato daGALLINELLA Filippotesto diMercoledì 15 febbraio 2017, seduta n. 742

   GALLINELLA, GAGNARLI e L'ABBATE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   con sentenza del 9 novembre 2010 la Corte di giustizia europea, sezione grande, ha dichiarato, a seguito di domande di decisione pregiudiziale proposte da un giudice tedesco, ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE, l'invalidità degli articoli 42, paragrafo 1, punto 8-ter, e 44-bis del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e del regolamento n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1290/2005, per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal fondo europeo agricolo di garanzia FEAGA e dal fondo europeo agricolo di sviluppo regionale FEASR, nella parte in cui, con riguardo a persone fisiche beneficiarie di aiuti, tali disposizioni impongono la pubblicazione di dati personali relativi ad ogni beneficiario, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l'entità di questi ultimi;
   tra le motivazioni alla base della suddetta sentenza, la Corte ravvisa il superamento dei limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità nella misura in cui le istituzioni comunitarie, nel prescrivere gli obblighi di pubblicità, non abbiano effettuato un equilibrato contemperamento tra gli obiettivi dell'articolo 44-bis del regolamento 1290/2205 e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, come noto, sanciscono, tra l'altro, il diritto della persona al rispetto della propria vita privata;
   il superamento dei limiti di cui sopra non si individua, sempre secondo la Corte, per quanto concerne le persone giuridiche, in quanto la gravità della lesione del diritto alla protezione dei dati personali si presenta in maniera differente per queste ultime e le persone fisiche;
   è certamente democratico il principio secondo il quale i contribuenti hanno diritto ad essere correttamente informati sull'impiego delle finanze pubbliche e, tuttavia, la sentenza in parola intervenendo in un ambito come quello agricolo dove i beneficiari degli interventi sono anche persone fisiche, appare in qualche modo sacrificare tale obiettivo con il rischio di limitare la trasparenza sull'uso dei fondi comunitari a titolo PAC (politica agricola comune) e conseguentemente di peggiorarne la gestione finanziaria spesso, e a ragione, accusata di irregolarità e anomalie di ogni genere –:
   se il Governo ritenga opportuno che, contrariamente a quanto avviene per le persone giuridiche, specie nell'attuazione dei progetti finanziati dalle politiche di coesione per i quali esistono apposite piattaforme di pubblicità dei dati, per le persone fisiche beneficiarie degli aiuti a titolo di PAC non sia possibile valutare l'utilizzazione delle risorse ed eventualmente quali iniziative di competenza intenda intraprendere affinché, pur nel rispetto di criteri pertinenti come i periodi durante i quali si sono percepiti gli aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l'entità di questi ultimi, sia ripristinato l'obbligo di pubblicità dei dati relativi ai beneficiari.
(5-10581)