• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04280/030    premesso che:     in base alla norma contenuta nel decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito in legge con modificazioni con la successiva legge di conversione...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04280/030presentato daGRIMOLDI Paolotesto diMercoledì 15 febbraio 2017, seduta n. 742

   La Camera,
   premesso che:
    in base alla norma contenuta nel decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito in legge con modificazioni con la successiva legge di conversione n. 33 del marzo 2015, le banche popolari con attivo superiore agli 8 miliardi hanno l'obbligo di trasformazione in s.p.a.;
    i gruppi che al 30 giugno del 2014 si trovavano al disopra di questo ammontare erano dieci (Banco Popolare, Ubi, Bper, Popolare di Milano, Popolare di Vicenza, Veneto banca, Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Popolare di Bari e Popolare dell'Etruria e del Lazio) a cui si aggiungeva un undicesimo gruppo derivato dalla fusione tra la Volksbank dell'Alto Adige e la Popolare di Marostica;
    la trasformazione in spa comporta come conseguenza più evidente per i soci il passaggio dal voto capitario al voto in proporzione del valore della quota di partecipazione, come previsto normalmente per le società di capitali;
    attualmente, la circolare della Banca d'Italia che contiene le misure attuative per la trasformazione delle banche popolari in spa è stata sospesa in via cautelare dal Consiglio di Stato in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità della riforma stessa;
    in particolare, sulla limitazione del diritto di recesso per i soci, secondo il Consiglio di Stato, la suddetta circolare della Banca d'Italia presenta «profili di non manifesta infondatezza» di legittimità costituzionale e «appare affetta da vizi derivati nella parte in cui disciplina l'esclusione del diritto al rimborso». Inoltre, «i provvedimenti impugnati e la disciplina legislativa sulla cui base sono stati adottati incidono direttamente su prerogative relative allo status di socio della banca popolare, presentando così profili di immediata lesività»;
    i ricorsi contro la legge di riforma delle popolari che ne eccepivano l'incostituzionalità sono stati numerosi, soprattutto da parte delle associazioni dei consumatori. Respinti in primo grado dal Tar, il Consiglio di Stato ne ha invece riconosciuto la fondatezza, unificando i vari ricorsi in un'unica decisione e rinviando la questione alla Corte costituzionale;
    ad oggi, quindi, la migliore soluzione sembrerebbe quella di rinviare il termine in scadenza per la trasformazione delle popolari che mancano, tra cui la Popolare di Bari e Popolare di Sondrio, in modo da avere certezze sul diritto di recesso in base alla decisione della Corte costituzionale;
    il provvedimento in oggetto pur contenendo, al Capo IV, misure urgenti per il settore bancario, non ha previsto però il rinvio del termine per le banche popolari per la trasformazione in s.p.a.,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine per la trasformazione delle banche popolari in s.p.a.
9/4280/30. Grimoldi, Busin, Guidesi, Laffranco, Palese.