• C. 4265 EPUB Proposta di legge presentata il 1° febbraio 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4265 Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica mediante sistema maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4265


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato RIGONI
Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica mediante sistema maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
Presentata il 1° febbraio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge era già stata presentata una prima volta il 22 maggio 2013, atto Camera n. 1025, pochi mesi dopo l'avvio della presente legislatura. Si riteneva infatti che la reintroduzione di collegi uninominali per garantire quel forte legame tra eletti ed elettori che la riforma elettorale approvata dal centrodestra nella XIV legislatura (legge n. 270 del 2005) aveva profondamente intaccato, sostituendo i collegi con lunghe liste bloccate – fosse il sistema elettorale preferibile per un Paese come l'Italia.
      Successivamente, come è noto, sono intervenute una nuova legge elettorale per la Camera dei deputati, la legge n. 52 del 2015, cosiddetto Italicum, e ben due diverse sentenze della Corte costituzionale, una avente ad oggetto la costituzionalità di alcune disposizioni della legge n. 270 del 2005 e una avente ad oggetto la costituzionalità di alcune disposizioni della legge n. 52 del 2015. Allo stato attuale, pertanto, il nostro Paese dispone di due leggi elettorali, tra di loro non perfettamente omogenee, per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Pertanto, proprio alla luce del nuovo quadro in materia elettorale e sulla base della necessità di adottare un nuovo sistema omogeneo per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sembra aprirsi non solo lo spazio per una nuova riflessione in materia elettorale, ma anche la possibilità, alla luce della parziale incostituzionalità delle due differenti leggi elettorali vigenti per i due rami del Parlamento, di accedere a un sistema elettorale profondamente diverso.
      Il modello di riferimento della presente proposta di legge è quello francese, che ha garantito una progressiva e armonica bipolarizzazione del sistema partitico, grazie all'introduzione del doppio turno di collegio.
      La proposta di legge, infatti, prevede che tutti i seggi per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, esclusi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, siano assegnati in collegi uninominali, in cui vince il candidato che riesce a ottenere la maggioranza assoluta (sistema majority).
      Questo comporta che, se nessuno raggiunge tale soglia al primo turno, si dà luogo a un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di consensi.
      L'introduzione del doppio turno di collegio consente di raggiungere due obiettivi che si ritengono fondamentali: esprimere l'autonomia delle singole forze politiche al primo turno e garantire la loro aggregazione al secondo, qualora nessuna di esse sia riuscita a imporre un proprio candidato. Di conseguenza è assicurata la coerenza politica delle coalizioni, conferendo altresì agli elettori la possibilità di esprimere un voto «utile», secondo una chiara e forte logica maggioritaria, che di per sé costituisce un requisito imprescindibile per garantire stabilità ai Governi, tramite il contenimento della frammentazione dell'offerta politica.
      Il via libera al doppio turno di collegio consentirebbe di ridurre la frammentazione delle forze politiche presenti nel Parlamento nonché di eliminare il meccanismo che porta a una classe parlamentare nominata esclusivamente dai capi dei partiti e non scelta dagli elettori, con conseguente e crescente distacco della classe politica dai cittadini e dalla società civile. Si tratta di una situazione patologica, senza eguali in Europa, che mina la credibilità delle istituzioni democratiche e dei partiti. Tutto questo senza dubbio allontana i cittadini dalla partecipazione, alimentando l'antipolitica, il qualunquismo e quelle tendenze populistiche – in diffusione crescente – che contribuiscono a indebolire ulteriormente istituzioni pubbliche già fragili come quelle italiane.
      A maggior ragione diminuire la frammentazione diviene ancora più necessario in un contesto caratterizzato da riassetti che mettono in discussione il ruolo degli Stati nazionali e da sistemi d'informazione che mutano radicalmente le classiche modalità di confronto con la cittadinanza: la qualità della democrazia assume un rilievo primario in ragione della sempre più pressante necessità di una politica forte e rinnovata che sia capace di rispondere in maniera tempestiva ed efficace ai cambiamenti e che possa contribuire a ridare un senso comune al futuro.
      Il sistema elettorale che si intende introdurre cerca proprio di rispondere a queste esigenze, poiché garantisce quell'aggregazione fra le forze politiche che è ormai una condizione necessaria affinché il nostro sistema politico-istituzionale sia in grado di riacquistare efficienza e capacità decisionale.
      Il doppio turno di ballottaggio inoltre garantisce il rafforzamento del sistema bipolare senza spingere artificiosamente verso un bipartitismo coatto, poiché incentiva fisiologicamente la ricomposizione delle forze politiche.
      Attualmente, a seguito delle due citate sentenze della Corte costituzionale, abbiamo un sistema proporzionale, corretto con un premio di maggioranza per la lista che supera il 40 per cento dei voti, per la Camera dei deputati, e un sistema proporzionale, senza alcun premio di maggioranza, per il Senato della Repubblica. Se si volesse abolire il premio di maggioranza vigente per la sola Camera dei deputati al fine di rendere i due sistemi omogenei, la soluzione più naturale sarebbe quella di costituire un collegio uninominale con doppio turno.
      Un bipolarismo stabile e maturo costituisce infatti il punto di arrivo imprescindibile di qualsiasi riforma elettorale che possa dirsi coerente con l'evoluzione che il nostro assetto istituzionale ha sperimentato nel corso dell'ultimo ventennio, poiché rafforza alcune delle caratteristiche di cui un sistema istituzionale virtuoso non può fare a meno: derivazione elettorale degli esecutivi, alternanza, trasparenza e ricambio della classe politica.
      La critica che ormai accompagna da lungo tempo le ipotesi di introduzione del doppio turno nel nostro ordinamento, secondo cui comporterebbe un vantaggio per la coalizione di centrosinistra rispetto a quella di centrodestra – presumendo che il suo elettorato sia meno mobilitato – non pare in realtà fondata: il caso francese dimostra chiaramente che nel medio e nel lungo periodo, in seguito all'alternanza al potere dei due schieramenti, la propensione all'astensionismo dell'elettorato è più accentuata in quello della coalizione che ha appena governato e viceversa, a prescindere dalla sua colorazione politica.
      In altre parole, nessuna delle due coalizioni maggiori attualmente presenti in Italia ne sarebbe danneggiata costantemente, garantendo quindi a esse pari opportunità di partenza.
      Anche la critica secondo cui il collegio uninominale avvantaggerebbe una coalizione piuttosto che l'altra in ragione di una maggiore o minore capacità di coagularsi attorno a un unico candidato è in larga parte infondata: la capacità di far convergere su un unico candidato i voti degli elettori dei vari partiti dipende infatti dal grado di vicinanza ideologica e programmatica fra le forze politiche che compongono la coalizione, ma si tratta di un dato di per sé variabile nel corso del tempo.
      Anche l'obiezione secondo cui i sistemi che si basano su collegi uninominali sono fisiologicamente penalizzanti per il sesso sottorappresentato non risulta fondata: è infatti compito fondamentale dei partiti prevedere disposizioni per la selezione delle candidature che permettano quel riequilibrio di genere sempre più necessario per consolidare la credibilità democratica del nostro sistema istituzionale.
      Infine, l'obiezione secondo cui il sistema elettorale maggioritario a doppio turno trova un incastro perfetto solo se abbinato all'elezione diretta del Capo dello Stato è anch'essa priva di fondamento: il nostro sistema si è andato strutturando in maniera sempre più marcata lungo uno schema bipolare che, se debitamente supportato e confermato da un sistema maggioritario, può garantire, anche solo per tale via, una stabilità istituzionale che assicuri la continuità dell'indirizzo politico nonché il collegamento tra la volontà popolare e il Governo del Paese.
      L'introduzione, quindi, del sistema uninominale a doppio turno, aldilà dei lati positivi e delle critiche, potrebbe finalmente garantire la stabilità istituzionale, il rapporto diretto tra la volontà popolare e i rappresentanti eletti dai cittadini, nonché la scelta di una chiara ed evidente proposta politica basata su una stabile e fruttuosa alleanza tra le forze politiche omogenee.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

          «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso nel primo turno elettorale, nonché, se necessario, nel turno di ballottaggio.

          2. Il territorio nazionale è ripartito in seicentodiciotto collegi elettorali assegnati alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico».

      2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      3. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 4. – 1. Il voto è un diritto e un dovere di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

          2. Ogni elettore dispone di un voto per la elezione del candidato nel collegio, da esprimere su un'apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato che può essere accompagnato, oltre che dall'eventuale contrassegno proprio del candidato, dal contrassegno o dai contrassegni di gruppi o movimenti politici che ne appoggiano la candidatura. I contrassegni che contraddistinguono il candidato nella scheda non possono essere inferiori a uno e superiori a quattro. Nella scheda gli spazi complessivi riservati a ciascun candidato, accompagnati

da uno o più contrassegni, devono essere uguali».

      4. Al settimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati».
      5. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 13. – 1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è situato il comune capoluogo del collegio è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circondariale, composto da tre magistrati per ciascun collegio compreso nella sua giurisdizione e da un presidente scelto dal presidente della corte d'appello anche tra i magistrati della corte d'appello stessa o di altri tribunali della circoscrizione».

      6. Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare o appoggiare candidature nei collegi devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi stessi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. Coloro che intendono presentare candidati al di fuori dei partiti o dei gruppi organizzati di cui al presente comma devono preventivamente presentare il contrassegno con il quale intendono candidarsi».
      7. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      8. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

          «Art. 17-bis. – 1. La presentazione delle candidature è fatta per singoli candidati. I

candidati che sono presentati dai partiti o dai gruppi politici di cui all'articolo 14 devono, per poter utilizzare il relativo contrassegno, presentare una dichiarazione di collegamento che deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante di cui all'articolo 17. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

          2. La dichiarazione di appoggio a un candidato da parte di un partito o di un gruppo politico di cui all'articolo 14 deve essere fatta entro ventiquattro ore dalla presentazione della candidatura con dichiarazione accompagnata dall'accettazione del candidato in favore del quale è fatta, nelle stesse forme previste per la presentazione della candidatura stessa.

          3. Qualora le dichiarazioni di appoggio alla candidatura siano superiori al numero dei contrassegni di cui all'articolo 4, sono preferiti, dopo l'eventuale contrassegno proprio del candidato, i contrassegni secondo l'ordine di dichiarazione di appoggio. Nel manifesto elettorale di cui all'articolo 24 sono riportati tutti i contrassegni.

          4. Per ogni candidato nei collegi devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo.

          5. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

          6. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da

uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

          7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

          8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

          9. La scheda di ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati, scritti nell'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti il contrassegno proprio del candidato e i contrassegni dei partiti o dei gruppi politici che ne hanno presentato o ne sostengono la candidatura».

      9. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      10. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 19. – 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

      11. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

          2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa è subito impresso il timbro della sezione.

          3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

          4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

          5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

          6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

      12. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 77. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, compiute le operazioni di sua competenza, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, proclama eletto in ciascun collegio, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti validamente espressi.

          2. Qualora nessun candidato sia proclamato eletto in base alle disposizioni di cui al comma 1, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

          3. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia da parte di uno dei candidati ammessi al secondo turno, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo.

          4. La rinuncia di cui al comma 3 può essere effettuata entro il quarto giorno successivo a quello della prima votazione, con dichiarazione fatta nelle stesse forme previste per l'accettazione della candidatura.

          5. Al secondo turno elettorale è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età».

      13. Gli articoli 83, 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.
      14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 86. – 1. Qualora successivamente allo svolgimento delle elezioni generali un seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77 rimanga vacante per qualsiasi causa, entro quindici giorni si procede alla convocazione dei comizi elettorali da tenere in una domenica compresa tra il quarantesimo e il quarantacinquesimo giorno successivi.

          2. Il mandato del deputato eletto in una elezione suppletiva cessa con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati».

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:

          «Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. I trecentonove seggi sono ripartiti tra le regioni

a norma dell'articolo 57 della Costituzione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

          2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali, pari al numero dei seggi assegnati a ognuna di esse.

          3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

          4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono quelli definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422».

      2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

          «Art. 2. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi».

      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia l'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
      4. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

          «Art. 8. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati nonché i singoli candidati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

      5. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

          «Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta dai singoli candidati con l'accettazione della candidatura.

          2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio o la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

          3. Per ogni candidato devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale si presenta e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno intende contraddistinguersi.

          4. La dichiarazione di presentazione della candidatura di collegio deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

          5. La dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

          6. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza costituzionale di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

          7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

          8. La documentazione relativa alle candidature deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione».

      6. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

          «Art. 10. – 1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature sono state presentate nei termini e nelle forme prescritti.

          2. Il singolo candidato o il suo delegato può prendere cognizione, entro la stessa

giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

          3. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati e ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

          4. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle candidature sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

          5. Contro le decisioni di eliminazione delle candidature, i delegati possono ricorrere all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

          6. Per le modalità e i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti e agli uffici elettorali regionali si osservano le disposizioni dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

      7. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

          «Art. 11. – 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, compie le seguenti operazioni:

          a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera d) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

          b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;

          c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

          d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura – ufficio territoriale del Governo nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

              1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati e i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

              2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

          2. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato nella scheda non possono essere inferiori a uno e superiori a quattro.

          3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1.

          4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

          5. La scheda elettorale per l'elezione nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana e in lingua francese».

      8. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

          «Art. 12. – 1. La designazione dei rappresentanti dei candidati presso gli uffici

elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

          2. I rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio».

      9. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

          «Art. 13. – 1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

          2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

          3. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori del collegio.

          4. I rappresentanti dei candidati nei collegi per l'elezione della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio senatoriale».

      10. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

          «Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno e il cognome e nome del candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni».

      11. Dopo il titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo modificato

dal presente articolo, è inserito il seguente:
«TITOLO IV-bis. – Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

          Art. 14-bis. – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

          a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

          b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

          2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validi.

          3. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 2, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno. Al secondo turno sono ammessi di diritto i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti validi. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo.

          4. La rinuncia di cui al comma 3 può essere effettuata entro il quarto giorno successivo a quello della prima votazione, con dichiarazione fatta nelle stesse forme previste per l'accettazione della candidatura.

          5. Al secondo turno è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

      12. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

          «Art. 16. – 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, un apposito verbale; uno degli esemplari è inviato subito alla Segreteria del Senato della Repubblica,

che ne rilascia ricevuta; il secondo è trasmesso alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

          2. Il terzo esemplare del verbale di cui al comma 1 è depositato nella cancelleria del tribunale dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni».

      13. Gli articoli 17, 17-bis e 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono abrogati.
      14. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

          «Art. 19. – 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore, il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediatamente comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno affinché si proceda a elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui agli articoli 9 e 14-bis.

          2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

          3. Le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica.

          4. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

          5. Nel caso in cui si proceda a elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».

Art. 3.
(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).

      1. All'articolo 16, quarto comma, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature».
      2. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste dei candidati» sono soppresse.
      3. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le candidature nei collegi»;

          b) al secondo comma, le parole: «Insieme con le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Per le candidature nei collegi» e le parole: «della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi»;

          c) al terzo comma, le parole: «l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi»;

          d) al sesto comma, le parole: «di una lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «di una candidatura di collegio»;

          e) al settimo comma, le parole: «della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «della candidatura nei collegi» e le parole: «la lista» sono sostituite dalle seguenti: «la candidatura nei collegi»;

          f) l'ottavo comma è abrogato.

      4. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi» e le parole: «a ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti:

«a ciascuna candidatura nei collegi».
      5. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, alinea, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi»;

          b) al primo comma, numeri 1) e 2), le parole: «le liste» sono sostituite dalle seguenti: «le candidature nei collegi»;

          c) al primo comma, numero 3), le parole: «le liste» sono sostituite dalle seguenti: «le candidature nei collegi» e le parole: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e» sono soppresse;

          d) al primo comma, numero 4), le parole: «cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali» sono sostituite dalle seguenti: «dichiara non valide le candidature nei collegi, per le quali»;

          e) al primo comma, numero 5), le parole: «cancella dalle liste i nomi dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dichiara non valide le candidature nei collegi dei soggetti»;

          f) al primo comma, il numero 6) è sostituito dal seguente: «6) dichiara non valide le candidature nei collegi di candidati già presentatisi in un altro collegio;»;

          g) al secondo comma, le parole: «di ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nei collegi»;

          h) al terzo comma, le parole: «delle liste contestate o modificate» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati contestati».

      6. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi»;

          b) al secondo comma, le parole: «di liste o» sono soppresse e le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».

      7. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 2) è premesso il seguente: «1-bis) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I nominativi dei candidati nei collegi sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;»;

          b) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di cui al numero 1-bis), il numero d'ordine da assegnare ai contrassegni dei candidati. I contrassegni di ogni candidato sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio, salvo quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 3»;

          c) al numero 3), le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi»;

          d) al numero 4), le parole: «le liste ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi»;

          e) al numero 5), le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei nominativi dei candidati nei singoli collegi».

      8. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «i delegati di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 17-bis e» e le parole: «della lista» sono sostituite dalle seguenti: «del candidato nel collegio»;

          b) al terzo comma:

              1) al primo periodo, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi» e le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi»;

              2) al secondo periodo, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi» e le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi».

      9. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di ogni lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni candidato nel collegio».
      10. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957:

          a) al numero 4), le parole: «le liste dei candidati del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nel collegio»;

          b) al numero 6), le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio».

      11. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «nelle tabelle A-bis e A-ter allegate» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella B allegata»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Le schede per l'elezione dei deputati nei collegi riportano accanto a ogni contrassegno il cognome e il nome del candidato»;

          c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

          «2-ter. Le schede devono pervenire agli uffici elettorati debitamente piegate».

      12. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di lista» sono

sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».
      13. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi»;

          b) al secondo comma, le parole: «di liste» sono soppresse.

      14. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quarto comma, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi»;

          b) al settimo comma, le parole: «le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi».

      15. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».
      16. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati».
      17. Il secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e il nome del candidato preferito e il contrassegno o i contrassegni relativi. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità del voto che l'elettore ha facoltà di esprimere».
      18. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è

sostituito dal seguente: «Art. 59. – 1. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio rappresenta un voto individuale».
      19. All'articolo 67, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».
      20. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 2), le parole: «dei voti di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei voti per i candidati nel collegio»;

          b) al secondo comma, le parole: «per le singole liste e» sono soppresse e dopo la parola: «candidati» sono inserite le seguenti: «nei collegi».

      21. All'articolo 72, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio».
      22. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio» e le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio».
      23. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «delle liste presenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio»;

          b) al secondo comma, le parole: «alle liste» sono sostituite dalle seguenti: «ai candidati».

      24. All'articolo 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste presenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio».


      25. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio»;

          b) al quinto e al sesto comma, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».

      26. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di lista presenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».
      27. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».
      28. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».

Art. 4.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendono al loro interno più

collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

          b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dalla lettera a), per le zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

      2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, dalla Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo

deve indicarne i motivi alle Camere; il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del medesimo decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente un'adeguata motivazione.
      4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi assegnati.
      5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993 le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni di cui alla presente legge e per la semplificazione e l'abbreviazione del procedimento elettorale.
      6. All'inizio di ogni legislatura, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione di cui al comma 2 secondo le modalità ivi previste. Dopo ogni censimento generale e, comunque, ogni volta che ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede, altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di una nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.