• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/10622    la legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 2 comma 71, ha disposto, con decorrenza dal 1o gennaio 2017, l'abrogazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10622presentato daMAESTRI Patriziatesto diGiovedì 16 febbraio 2017, seduta n. 743

   PATRIZIA MAESTRI, ROMANINI, GNECCHI, CARRA, GIACOBBE, ZANIN, TARICCO, CAPOZZOLO e DAMIANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   la legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 2 comma 71, ha disposto, con decorrenza dal 1o gennaio 2017, l'abrogazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 che disciplinavano l'istituto della mobilità per i lavoratori di quelle imprese che, benché ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale, ritenessero di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i dipendenti sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative;
   il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha disciplinato la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), con decorrenza dal 1o maggio 2015, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;
   l'articolo 2 del sopraccitato decreto legislativo identifica i destinatari della prestazione nei lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;
   per gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato continuano, quindi, a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
   la cancellazione dell'istituto della mobilità, con decorrenza 1o gennaio 2017, ha quindi ridotto significativamente gli strumenti di sostegno al reddito per gli operai agricoli a tempo indeterminato ed, in particolare, per quei lavoratori di imprese cooperative e dei loro consorzi che, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura;
   infatti, un operaio agricolo a tempo indeterminato che avesse cessato il rapporto di lavoro il 31 dicembre 2016, stante le attuali normative, non percepirebbe alcuna forma di sostegno al reddito. Qualora invece il rapporto a tempo indeterminato cessasse nel 2017 lo stesso si vedrebbe liquidata, nel corso del 2018, la sola disoccupazione ordinaria agricola, con riferimento alle giornate di lavoro prestate –:
   se i Ministri interrogati non intendano farsi promotori, con la massima sollecitudine, di un intervento normativo di riforma della disciplina degli strumenti di integrazione al reddito specificatamente destinati ai lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricolo, con particolare riferimento ai lavoratori di imprese cooperative e dei loro consorzi, al fine di far fronte alla cancellazione, dal 1o gennaio 2017, dell'indennità di mobilità, valutando l'opportunità di estendere anche a questi lavoratori l'istituto della «NASpI».
(5-10622)