Testo DDL 2683
Atto a cui si riferisce:
S.2683 Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2017
Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati
Onorevoli Senatori. -- La piaga dei matrimoni precoci, ancora diffusi nel mondo in diversi contesti politici e culturali, viola il diritto di bambine e ragazze di vivere con gioia, serenità e in piena autonomia. Parliamo, infatti, di bambine costrette a sposarsi ancora piccole, ben prima dei 18 anni, con uomini già adulti, spesso molto più anziani e con già altre mogli nonché, a subire le proposte sessuali dei mariti, rischiando malattie e complicazioni durante il parto, prive di qualsiasi forma di assistenza, conforto e rapporti umani in cui rifugiarsi. Ricevono continue violenze fisiche e psicologiche e, infine, perdono ogni possibilità di essere padrone del proprio destino e del proprio futuro, di innamorarsi e di scegliere liberamente quando creare una famiglia.
Secondo le stime riportate nell'ultimo Rapporto Unicef presentato nel novembre 2015, nel mondo circa 700 milioni di ragazze si sono sposate in età minorile. Oltre un terzo di esse, circa 250 milioni, hanno contratto matrimonio addirittura prima di compiere 15 anni. I tassi più elevati di diffusione del fenomeno si registrano nell'Asia meridionale (46 per cento) e nell'Africa subsahariana, non a caso le medesime regioni del globo in cui sono massimamente diffusi altri fenomeni, quali la mortalità materna e infantile, la malnutrizione, nonché l'analfabetismo.
A quanto detto, si aggiunga il fatto che le gravidanze precoci provocano ogni anno 70.000 morti fra le ragazze di età compresa tra 15 e 19 anni e costituiscono una quota rilevante della mortalità materna complessiva. A sua volta, un bambino che nasce da una madre minorenne ha il 60 per cento delle probabilità in più di morire in età neonatale, rispetto a un bambino che nasce da una donna di età superiore a 19 anni. E anche quando sopravvive sono molto più alte le possibilità che debba soffrire di denutrizione, nonché di ritardi cognitivi o fisici.
Il 2 luglio 2015 il Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato la prima risoluzione sulla prevenzione e lâeradicazione dei matrimoni precoci e forzati (Child, Early and Forced Marriages) per la messa al bando dei matrimoni precoci e forzati. La predetta risoluzione, inoltre, sollecita tutti gli Stati membri ad emanare, applicare e rispettare le leggi e le politiche volte alla prevenzione del matrimonio precoce e forzato e alla protezione dei soggetti a rischio al fine di garantire che il matrimonio si celebri unicamente con consenso informato, libero e pieno dei futuri coniugi.
Attualmente in Italia non esistono ricerche statistiche dedicate in grado di fornire informazioni sui matrimoni forzati; tuttavia, anche se si tratta di un fenomeno difficile da rilevare per le sue caratteristiche complesse e «liquide», attraverso diversi analisi di associazioni impegnate sul tema, si ritiene che il fenomeno dei matrimoni forzati, con l'incremento dell'immigrazione delle famiglie provenienti dal subcontinente indiano e da alcuni paesi arabi sia aumentato, anche se ad oggi non risultano censimenti ufficiali in materia. Spesso, come rilevato da più parti, nel momento in cui le famiglie emigrano e cercano di riprodurre le proprie radici sul suolo ospitante, avviene una sorta di corto circuito; pertanto, con la formazione delle seconde generazioni, nate in Italia, il matrimonio combinato si è trasformato in matrimonio «combinato forzato», poiché dalla semplice proposizione del partner si è passati alla coercizione, alle minacce ed alla violenza. Quest'ultima poi non esiste solo nella forma fisica, che è più facile individuare, ma anche in forme più sottili di tipo psicologico, che si esprimono attraverso riprovazione, allontanamento, emarginazione della minore «non obbediente» dalla comunità familiare e religiosa. Tuttavia, occorre sottolineare come le religioni non svolgano un ruolo centrale in questo tipo di rito, che spesso è, invero, prassi consolidatasi da tempo in talune culture.
In Italia, diversamente da altri Paesi europei, non esiste una legge che faccia riferimento al problema dei matrimoni forzati. Occorre, pertanto, ricorrere all'utilizzo di altri strumenti giuridici, prima fra tutte Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.
Il 13 ottobre 2016, il Senato della Repubblica ha approvato la mozione 1-00637 con prima firmataria le senatrice Fedeli, con la quale si impegnava il Governo ad assumere tutte le opportune iniziative per la piena attuazione della risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite «Child, early and forced marriages», nonché a valutare in uno scambio sinergico con il Parlamento l'opportunità di prevedere, quale nuova fattispecie delittuosa, il matrimonio forzato e tutte le attività ad esso connesse al fine di tutelare le vittime di queste condotte stante la loro particolare vulnerabilità . Il presente disegno di legge nasce a seguito della predetta mozione e a seguito del lavoro svolto, pertanto, alla luce della grave violazione dei diritti umani che comporta il perpetrarsi della pratica dei matrimoni forzati, con l'intento di colmare un vuoto normativo del nostro ordinamento conseguentemente a quanto votato da quest'Assemblea.
Nello specifico, l'articolo 1 introduce nel codice penale gli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies. L'articolo 609-terdecies punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringa un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivino uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile.
L'articolo 609-quaterdecies prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, parenti o affini entro il quarto grado, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza. Nei casi in cui il fatto sia commesso in danno di minore che non abbia compiuto gli anni dieci la pena della reclusone è da sette a dodici anni. Con il nuovo articolo 609-quindecies sono disposte quali pene accessorie: la perdita della responsabilità genitoriale; l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa, nonché la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. Infine, nei casi di condanna per una delle ipotesi di cui ai nuovi articoli 609-terdeciese e 609-quaterdecies è esclusa l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.
L'articolo 2 dispone l'istituzione dell'Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto in materia di matrimoni forzati. Il predetto Osservatorio, coordinato dal Ministero della giustizia, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale e scolastico delle vittime. Infine, in ogni provincia e città metropolitana il questore competente al rilascio dei permessi di soggiorno individua uno o più funzionari di polizia con il ruolo di referente per il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati al fine di facilitare i rapporti con i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni non profit operanti nel settore.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione nel codice penale articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 609-duodecies del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 609-terdecies. -- (Matrimonio forzato) --Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Art. 609-quaterdecies. -- (Circostanze aggravanti) -- La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto di cui all'articolo 609-terdecies è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.
La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Art. 609-quindecies. -- (Pene accessorie) -- La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-terdecies comporta:
a) la perdita della responsabilità genitoriale;
b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».
2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale dopo le parole: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «609-terdecies, 609-quaterdecies».
Art. 2.
(Istituzione dell'Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto in materia di matrimoni forzati, nonché interventi di prevenzione in sede locale)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto in materia di matrimoni forzati, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dellâAutorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, e delle organizzazioni non profit specificamente operanti nel settore del contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati e matrimoni precoci.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati, anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale e scolastico delle vittime.
3. In ogni provincia e città metropolitana il questore competente al rilascio dei permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nomina uno o più funzionari di polizia quali referenti per il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati con il compito di facilitare i rapporti con i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni non profit di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.