• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/03798 il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2013 ha avviato il processo di trasmissione informatizzata...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03798presentato daVARGIU Pierpaolotesto diMartedì 4 marzo 2014, seduta n. 182

VARGIU. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2013 ha avviato il processo di trasmissione informatizzata dei dati relativi al rinnovo delle patenti;
il successivo decreto del 15 novembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013 e la circolare esplicativa della motorizzazione civile del 17 dicembre 2013 diramavano le relative disposizioni procedurali e stabilivano che dal 9 gennaio 2014 fossero disponibili i sistemi informatici necessari alla trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti per il rinnovo di validità della patente di guida;
il relativo manuale operativo contenente le indicazioni tecniche da osservare da parte delle aziende sanitarie (ad esempio, l'acquisizione di foto e firma) è stato trasmesso in concomitanza con l'entrata in vigore della nuova procedura e solo trenta giorni prima della sua prevista obbligatorietà;
dall'8 febbraio 2014 non sono più ammesse comunicazioni di rinnovo di validità della patente difformi da quelle previste dai provvedimenti ministeriali varati nel dicembre 2013;
la perentorietà dell'entrata in vigore di tali procedure ha costretto numerose aziende sanitarie ad individuare velocemente i fabbisogni strumentali e ad acquistare nuove attrezzature elettroniche, al fine di ottemperare ai nuovi vincoli normativi;
molte aziende sanitarie – già dotate di strumenti informatici per il trattamento dati – hanno chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'attivazione della cooperazione applicativa tra i propri sistemi informatici ed il programma proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ricevendo tuttavia inizialmente un diniego da parte del CED del Ministero, motivato dal fatto che la procedura realizzata non consente la cooperazione applicativa con altri sistemi informatici;
dopo che alcune regioni hanno rilevato l'esistenza di un evidente contrasto tra la nuova normativa e gli obblighi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, la direzione generale della motorizzazione è stata costretta a prevedere, con la citata circolare del 17 dicembre 2013, la possibilità di operare in modalità di cooperazione tra gli applicativi informatici delle amministrazioni coinvolte, esplicitando le modalità di avvio delle necessarie procedure di integrazione informatica;
ad oggi, tuttavia, non risulta all'interrogante che la direzione della motorizzazione abbia fornito le credenziali e la documentazione necessarie per l'avvio della cooperazione applicativa, cosa che, se confermato, sarebbe in contrasto con gli obblighi previsti dagli articoli 41 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di procedimento e fascicolo informatico e di analisi comparativa delle soluzioni;
il rispetto di quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, oltre a rappresentare un obbligo e non una discrezione per qualsiasi amministrazione nazionale o regionale, consente alle amministrazioni sanitarie di operare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
le nuove modalità imposte dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'acquisizione delle fotografie e della firme e di collegamento al portale web per l'immissione dei dati richiedono una ripetizione di operazioni manuali che inevitabilmente assorbe ulteriori risorse umane (medici o amministrativi) delle aziende sanitarie, già pesantemente limitate dalle indicazioni di spending review, rischiando di generare gravi disservizi e allungamenti delle liste di attesa;
tale situazione è stata ulteriormente aggravata da frequenti blocchi del sistema informatico ministeriale. In particolare, non essendo prevista la possibilità di trasmissione dei dati con sistemi alternativi, risulterebbe che i pubblici operatori delle commissioni mediche locali (su indicazione di operatore ministeriale), in alcuni casi siano stati costretti ad utilizzare le proprie connessioni telematiche personali, pur di garantire i diritti dei cittadini, in quanto il portale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non accettava la connessione con la casella pubblica della ASL.
oltre a queste criticità di tipo organizzativo, la nuova normativa starebbe ingenerando il rischio di pratiche illegittime per ciò che attiene al trattamento dei dati personali, in quanto gli Uffici territoriali della motorizzazione civile hanno fornito, nella maggioranza dei casi, un unico codice d'accesso ed una unica password ad ogni commissione medica locale e un unico codice d'accesso ed una unica password per tutti i medici monocratici appartenenti alla stessa azienda sanitaria;
le credenziali di accesso e lo stesso pin sono pertanto forzatamente condivisi da tutti gli operatori appartenenti alla medesima struttura, mentre il pin dovrebbe invece essere un personal identification number;
appare evidente che un unico identificativo, password e pin, condiviso da più operatori amplifica la possibilità di autenticazioni non autorizzate, anche da parte di utenze estranee alle ASL, con alto rischio di falsificazioni nel rinnovo delle patenti di guida e costituisce comunque una pratica non conforme a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali (articoli da 33 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
gli operatori delle aziende sanitarie stanno faticosamente cercando di ovviare alle pesanti difficoltà operative e alle illegittimità venutesi a creare a seguito della nuova normativa sopra richiamata, nonché di adoperarsi per prevenire i notevoli disagi per l'utenza –:
se non ritenga opportuno, al fine di evitare ulteriori disagi ai cittadini, assumere iniziative immediatamente per disporre la sospensione ed il successivo differimento del termine dell'8 febbraio 2014, avviando contemporaneamente un tavolo di lavoro con le regioni che:
a) permetta di definire le modalità operative che consentano il pieno rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali;
b) garantisca la possibilità degli scambi informatici previsti dal codice dell'amministrazione digitale;
c) dia tempo alle amministrazioni sanitarie di raggiungere la necessaria operatività organizzativa e strutturale. (4-03798)