• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02262 il regime tributario della cedolare secca nel caso di affitto di immobili ad uso turistico presenta taluni margini di incertezza, qualora il proprietario dell'immobile si avvalga di un'agenzia...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02262presentato daCAPEZZONE Danieletesto diMartedì 4 marzo 2014, seduta n. 182

CAPEZZONE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il regime tributario della cedolare secca nel caso di affitto di immobili ad uso turistico presenta taluni margini di incertezza, qualora il proprietario dell'immobile si avvalga di un'agenzia di mediazione immobiliare;
in tali casi il rapporto tra il proprietario e l'agenzia immobiliare si articola sostanzialmente secondo tre diverse tipologie:
a) mandato con rappresentanza conferito all'agenzia dal proprietario dell'immobile da affittare;
b) mandato senza rappresentanza conferito all'agenzia dal proprietario dell'immobile da affittare;
c) stipula di un contratto di locazione tra il proprietario e l'agenzia di mediazione e successiva stipula di un contratto di sublocazione tra la medesima agenzia di mediazione e il cliente finale che utilizza l'immobile per uso abitativo;
mentre nella prima ipotesi (quella del mandato con rappresentanza), il regime della cedolare secca è sicuramente applicabile, negli altri due casi la disciplina in materia non appare chiara, inducendo dunque il proprietario a non avvalersi di questo regime di favore;
infatti l'indirizzo interpretativo assunto dall'Agenzia delle entrate attraverso la circolare n. 26 del 1o giugno 2011, pur ammettendo che il regime della cedolare secca può applicarsi alle locazioni con finalità turistiche, non ha fatto la necessaria chiarezza sul punto, limitandosi ad affermare che non osta all'esercizio dell'opzione per la cedolare secca da parte del locatore l'intervento di un'agenzia che operi come «mero intermediario» tra locatore e conduttore: in particolare, l'utilizzo della dizione «mero intermediario» ha creato incertezze presso i contribuenti e gli operatori del settore;
in tale situazione si rischia che, pur in presenza del medesimo negozio giuridico (affitto di un immobile ad uso abitativo da parte di una persona fisica), la tassazione possa risultare diversa a seconda della tipologia di rapporto intercorrente tra l'agenzia di mediazione immobiliare e il proprietario;
ritenere che il regime della cedolare secca possa essere applicato solo nel caso in cui tra il proprietario e l'agenzia si instauri un rapporto di mandato con rappresentanza, violerebbe la ratio e la lettera della normativa sulla cedolare secca, la quale, all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, richiede solo che il locatore sia una persona fisica, che l'immobile locato abbia uso abitativo e che la locazione non sia effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni (senza invece porre alcun limite rispetto alla natura del conduttore dell'immobile), determinerebbe una irrazionale discriminazione tra i proprietari, condizionando il regime tributario applicabile in base alla configurazione formale del rapporto con l'agenzia, oltre a creare inaccettabili distorsioni della concorrenza a seconda della qualificazione giuridica del rapporto tra agenzia e cliente;
in tale contesto occorre dunque stabilire con nettezza che il regime della cedolare secca è applicabile alle locazioni relative ad immobili ad uso turistico a prescindere dalle modalità attraverso le quali è regolato il rapporto tra proprietario e agenzia immobiliare (mandato con/senza rappresentanza e sublocazione), in quanto risultino comunque rispettati i requisiti normativi relativi alla qualifica soggettiva del locatore (persona fisica che non effettui la locazione nell'esercizio di attività di impresa, di arti o professioni), ed all'uso dell'immobile (abitativo);
tale questione assume maggiore importanza se si considera che la recente normativa statale in materia turistica consente, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 2011, alle agenzie di mediazione immobiliare che svolgono la loro opera nel settore delle locazioni turistiche, di avvalersi liberamente delle tre predette modalità operative (mandato con/senza rappresentanza e sub locazione) –:
quali iniziative intenda assumere al fine di chiarire in modo incontrovertibile che i contribuenti possono avvalersi del regime tributario della cedolare secca per i redditi derivanti da locazioni di immobili con finalità turistiche anche nei casi in cui il proprietario dell'immobile si avvalga dell'opera delle agenzie immobiliari sia attraverso mandato con rappresentanza, sia attraverso mandato senza rappresentanza e sia attraverso lo strumento della sub locazione. (5-02262)