• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02630/017 in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, premesso che: l'articolo 4,...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2630/17 presentato da GIOVANNI PICCOLI
giovedì 16 febbraio 2017, seduta n. 764

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,
premesso che:
l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha ulteriormente prorogato dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni;
molte imprese alberghiere, a causa del perdurare della grave crisi economica e della conseguente stretta creditizia, non potranno completare l'adeguamento alla normativa antincendio entro il predetto termine;
occorre evidenziare che le imprese alberghiere sono state costrette a sospendere e rallentare l'esecuzione dei lavori, già avviati, in attesa di conoscere i contenuti del provvedimento di semplificazione delle prescrizioni tecniche, che il Ministro, in attuazione di quanto disposto dall'articolo Il del decreto legge n. 150 de12013, avrebbe dovuto emanare entro il30 aprile 2014;
il provvedimento di semplificazione, approvato con DM 14 luglio 2015 ha riguardato solo le strutture con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50;
è stato recentemente approvato il DM 9 agosto 2016 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", che ha reso disponibile alle imprese uno strumento alternativo alla vigente regola tecnica;
il Titolo II, dell'allegato al DM 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere", integrato dal DM 6 ottobre 2003, pubblicato sulla G.U. n. 239 del 14 ottobre 2003, riporta, con un elenco numerato, le regole tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con capacità superiore a venticinque posti letto;
impegna il Governo,
ad adottare provvedimenti volti:
a) ad avviare un percorso normativo che permetta ai proprietari delle strutture alberghiere di procedere all'adeguamento sulla base di progressività degli adempimenti;
b) a raggiungere l'obiettivo di "prevenzione incendi" attraverso incrementi di sicurezza successivi;
c) a tenere presente, nel fissare la scadenza temporale dei singoli adempimenti ed interventi, l'effettiva possibilità della realizzazione dei medesimi.
(numerazione resoconto Senato G6.101)
(9/2630/17)
PICCOLI