• Testo DDL 2473

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Atto a cui si riferisce:
S.2670 Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2473
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori FALANGA, BUCCARELLA, CALIENDO, DI MAGGIO, LUMIA, GIOVANARDI, MUSSINI e STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2016

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

Onorevoli Senatori. -- La presente proposta normativa reca disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

La materia è attualmente regolata dall'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 -- recante la «Nuova disciplina della professione forense» -- che stabilisce che i componenti del consiglio dell'ordine circondariale forense siano eletti dagli iscritti con modalità stabilite in apposito regolamento adottato, secondo la regola generale prevista per i regolamenti attuativi della legge forense, dall'articolo 1 della stessa legge.

Con decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 2014, è stato adottato il predetto regolamento, il cui ambito di applicazione, in coerenza con la norma primaria, attiene, in generale, alle modalità di svolgimento delle elezioni del consiglio (determinazione dei seggi, convocazione elettorale, propaganda, presentazione delle candidature e delle liste, funzionamento della commissione elettorale e del seggio, schede elettorali ed espressione del voto, svolgimento delle operazioni di voto, votazione con sistema elettronico, scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti) e alla previsione, nei meccanismi attuativi delle predette modalità, del riparto dei consiglieri da eleggere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi in ossequio a quanto previsto all'articolo 51 della Costituzione.

Con le pronunce n. 8332, 8333 e 8334 del 2015, tutte di contenuto analogo, il tribunale amministrativo del Lazio ha annullato il regolamento limitatamente agli articoli 7 e 9, nella parte in cui: a) consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di canditati da eleggere (ciò che sarebbe in contrasto con il dettato dell'articolo 28, comma 3, della citata legge n. 247 del 2012); b) consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere; c) prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere.

Va rilevato che, in pendenza di impugnazione del regolamento, alcuni ordini territoriali hanno proceduto allo svolgimento delle elezioni ed al rinnovo del consiglio, mentre altri non hanno attivato o hanno sospeso le operazioni di voto, continuando ad operare in regime di prorogatio.

Si pone la necessità di intervenire con norma primaria al fine di fornire un quadro normativo stabile alla elezione dei consigli degli ordini forensi e per riattivare il processo di rinnovo dei consigli, sospeso dalle impugnazioni, al fine di ottenere un assetto rappresentativo unitario.

La soluzione di un intervento normativo organico consentirebbe di evitare un ulteriore modifica regolamentare di adeguamento alle decisioni del giudice amministrativo che dovessero risultare definitive e permetterebbe di esplicare scelte politiche orientate ad un maggiore espansione della tutela del pluralismo ed alla contestuale conferma della tutela del genere meno rappresentato in coerenza con il dettato costituzionale, che non consente di prefigurare un risultato elettorale alterando artificiosamente la composizione della rappresentanza (come oggi sembra prevedere la legge forense).

Dell'intervento normativo qui illustrato si possono così sintetizzare i caratteri essenziali:

riscrittura con norma primaria dell'intero sistema elettorale relativo ai consigli dell’ordine degli avvocati (COA), con copertura delle aree regolate delle disposizioni contenute nel citato regolamento n. 170 del 2014 (si realizza così il duplice obiettivo di regolare immediatamente l'intera materia al fine di far fronte alle criticità aperte dall'impugnazione del regolamento anche in chiave di riavvio del processo elettorale interrotto; di rendere stabile la normativa elettorale altrimenti soggetta comunque a possibili impugnazioni);

eliminazione, nell'ambito di un sistema in cui viene comunque conservato il principio per cui sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, di ogni riferimento alle liste, con conseguenti esclusive candidature individuali degli avvocati;

possibilità di esercitare il diritto di voto esclusivamente attraverso l'indicazione nominativa del candidato (escludendo anche in questa fase ogni riferimento a liste);

al fine di consentire che nel consiglio siano presenti anche candidati espressi da aggregazioni elettorali non maggioritarie, previsione per cui ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore alla metà dei consiglieri da eleggere, arrotondato per eccesso;

in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, previsione che l'elettore possa esprimere il numero massimo di voti se i candidati votati appartengono ai due generi e se a quello meno rappresentato è attribuita almeno la metà del numero massimo di voti esprimibili, con arrotondamento all'unità inferiore;

introduzione di un regime di nullità del voto espresso mediante l'indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, nonché di un regime di nullità del voto espresso in violazione della regola della tutela del genere meno rappresentato;

introduzione di un regime transitorio che prevede, in funzione dell'allineamento della durata dei consigli, l'immediato rinnovo di quelli eletti secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, e le cui elezioni sono state annullate in via definitiva alla data di entrata in vigore della legge, nonché dei consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170.

Quanto ai rapporti con l'articolo 28 della legge n. 247 del 2012, restano affidati alla disciplina di tale disposizione:

a) la composizione del consiglio dell'ordine con l'indicazione del numero dei componenti da eleggere in relazione agli iscritti;

b) la durata in carica del consiglio, la scadenza ed il regime di prorogatio;

c) le regole di incompatibilità con la carica di consigliere;

d) le disposizioni relative alla elezione di presidente, segretario e tesoriere del consiglio;

e) le regole per la validità delle riunioni del consiglio;

f) la norma sulla competenza del Consiglio nazionale forense in materia di risultato delle elezioni.

Il provvedimento normativo è strutturato in 20 articoli raccolti in tre capi:

-- Capo I Disposizioni generali (articoli 1 e 2);

-- Capo II Elettorato attivo e passivo e sistema elettorale (articoli 3 e 4);

-- Capo II Modalità di svolgimento delle elezioni (articoli 5-16);

-- Capo III Disposizioni finali e transitorie (articoli 17 e 20).

Gli articoli 1 e 2, che compendiano il Capo I, delineano, rispettivamente, l'oggetto della legge e forniscono talune definizioni utili ad una più snella lettura del testo.

L'articolo 3, che con il 4 compone il Capo II, ripropone il principio della segretezza del voto (comma 1), fissa le regole di elettorato attivo (comma 2) e stabilisce i presupposti per l'eleggibilità, oltre alla regola del limite dei due mandati.

L'articolo 4 stabilisce, a tutela del pluralismo nella rappresentanza, che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore alla metà dei consiglieri da eleggere, nonché (al comma 2) che, attraverso le modalità di espressione del voto viene garantita la tutela del genere meno rappresentato.

L'articolo 5 definisce i compiti del presidente del consiglio in sede di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio (convocazione prevista dall'articolo 27 della citata legge n. 247 del 2012). È stabilito che egli provveda a determinare il numero complessivo di componenti del consiglio nella misura stabilita dall'articolo 28, comma 1, della legge; a determinare il numero massimo di voti che ciascun elettore può esprimere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 (un numero non superiore alla metà dei consiglieri da eleggere, arrotondato all'unità superiore); quindi, a fissare le date di svolgimento delle elezioni, che è previsto si tengano per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, compresi tra il lunedì ed il sabato della medesima settimana, e per un tempo, nell'arco di ciascuna giornata, non inferiore a quattro ore consecutive. È precisato che la fissazione della data di svolgimento delle elezioni deve avvenire con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni stesse, onde consentire, con uniformità sul territorio nazionale, una adeguata preparazione delle candidature e concedere un congruo tempo da destinare alla propaganda elettorale.

Le determinazioni del presidente del consiglio dell'ordine sono soggette a pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ordine e a comunicazione al Consiglio nazionale forense.

L'articolo 6 regola la convocazione elettorale, che avviene da parte del presidente del consiglio dell'ordine (legittimato dalla legge a convocare l'assemblea per le elezioni), il quale, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto e spedisce l'avviso di convocazione a tutti gli aventi diritto al voto con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta spedizione (raccomandata, fax, PEC). È altresì prevista l'affissione dell'avviso nei locali del tribunale, compresi gli spazi riservati al consiglio e la pubblicazione sul sito internet dell'ordine.

È previsto che l'avviso di convocazione contenga, oltre che il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere, anche l'invito a presentare le candidature individuali almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

In via residuale, per i casi di consigli dell'ordine numerosi (con più di 500 iscritti) che, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni possa essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano del luogo in cui ha sede l'ordine, per almeno due giorni lavorativi in settimane diverse, ferma restando la prevista affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione mediante il sito internet dell'ordine.

L'articolo 7 detta regole sulla propaganda elettorale, da non potersi svolgere nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto.

L'articolo 8 regola la presentazione delle candidature, che può avvenire solo individualmente, sino alle ore 12 del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

All'articolo 9 è contenuta la disciplina della composizione della commissione elettorale (della quale fanno parte oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati; per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, la commissione è coadiuvata da un numero non inferiore a quattro scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati), delle funzioni attribuite alla commissione (verifica le candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti) e della possibilità che sia strutturata in sottocommissioni nella fase dello spoglio delle schede. È inoltre previsto al comma 1 dell'articolo illustrato che non possono far parte della commissione elettorale il presidente del consiglio ed il consigliere segretario nel caso in cui risultino candidati. È stato coerentemente modificato il comma 3 con la precisazione che, ove il presidente del consiglio ed il segretario uscenti siano candidati per le nuove elezioni, alla designazione del presidente e del segretario della commissione provvede il consiglio unitamente alla designazione degli altri componenti. È previsto inoltre che il presidente ed il segretario della commissione possano delegare le loro rispettive funzioni ai componenti della stessa commissione.

Al presidente della commissione è affidato lo specifico compito, una volta terminate le operazioni di verifica delle candidature, di numerare le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'articolo 10 regola la predisposizione delle schede elettorali e l'espressione del voto da parte degli iscritti.

Per agevolare l'espressione del voto, è previsto che le schede contengano un numero di righe pari a quello massimo esprimibile determinato a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

Specifiche norme sono dettate per la vidimatura delle schede in vista della loro utilizzazione per il voto e per la loro conservazione nel corso delle operazioni.

Le regole sull'espressione del voto sono dettate in conformità ai principi che informano la disciplina: quello a tutela del pluralismo ed il principio sull'equilibrio di genere. Quindi: il voto è espresso esclusivamente attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente; l'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), se i candidati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuita almeno la metà del numero massimo di voti esprimibili, con arrotondamento all'unità inferiore; in ogni caso, l'elettore non può esprimere per candidati di un solo genere un numero di voti superiore alla metà del numero massimo consentito, arrotondato all'unità superiore.

L'articolo 11 disciplina il seggio elettorale, quale luogo in cui si svolgono le operazioni elettorali, comunque posto nei locali del tribunale ove ha sede in consiglio. All'interno del seggio è previsto che devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto, nonché esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori sia l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura, sia l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti. La norma in esame disciplina infine, con norma di dettaglio, l'accesso e la permanenza nel seggio elettorale a garanzia di segretezza e regolarità delle operazioni.

Le operazioni di voto presso il seggio, presieduto dallo stesso presidente della commissione e con il segretario della commissione elettorale medesima che svolge le funzioni di segretario del seggio, sono disciplinate dall'articolo 12, che regola le attribuzioni del presidente (verifica della regolare costituzione del seggio elettorale, dichiarazione di apertura della tornata elettorale, decisione sulle eventuali contestazioni, nomina degli scrutatori tra i presenti, non componenti del consiglio e non candidati), i compiti del segretario, le operazioni di chiusura e riapertura del seggio.

L'articolo 13 prevede e disciplina la particolare opzione circa le modalità di votazione, deliberata dal consiglio dell'ordine, consistente nella votazione con sistema elettronico. Sono previste una serie di cautele per l'accesso e l'utilizzazione del sistema informatico. Alle operazioni di voto presiede in tal caso il referente informatico designato dal consiglio dell'ordine che autorizza questa modalità di votazione.

L'articolo 14 individua criteri di validità e di attribuzione del voto in sede di scrutinio. In particolare è previsto che quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, è nulla e non conteggiata la sola preferenza; quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata è univoca e non corrisponde a quello di altro candidato; allorché un candidato sia indicato con uno dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato.

Sono previste ipotesi di nullità dell'intera scheda allorché essa contenga elementi di estraneità al voto e identificativi dell'elettore.

È quindi prevista la nullità del voto espresso in violazione del limite fissato per i voti esprimibili. La nullità investe i soli voti eccedenti il limite.

È inoltre prevista la nullità del voto in favore di un candidato espresso in difformità dalla regola stabilita all'articolo 10, comma 5, a tutela del genere meno rappresentato, quando i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano la metà, con arrotondamento all'unità superiore, del numero massimo determinato a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b); la nullità è previsto che operi limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Con l'articolo 15 si chiude il complesso di norme sullo svolgimento delle operazioni elettorali sino alla proclamazione degli eletti. Si prevede la verbalizzazione delle operazioni di scrutinio e la possibilità per tutti gli aventi diritto al voto di essere presenti. All'esito della conta dei voti, viene formata, da parte della commissione elettorale, una prima graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.

È quindi stabilita la regola che risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

Le operazioni di voto si concludono con la dichiarazione del risultato e la proclamazione degli eletti da parte del presidente del seggio. Di ciò è prevista immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini, con correlativa pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ordine ordine il cui consiglio è rinnovato.

Il Capo III si chiude con una ulteriore disposizione che regola il subentro del primo dei non eletti nel rispetto del mantenimento di equilibrio dei generi e l'ipotesi della rinnovazione delle operazioni elettorali (articolo 16).

Il Capo IV raccoglie le disposizioni concernenti il regime transitorio e la salvezza degli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, mantenendo fermi gli effetti del giudicato (articolo 17); le abrogazioni (articolo 18); la clausola d'invarianza finanziaria (articolo 19) e la specifica entrata in vigore (articolo 20).

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione è disciplinata dall'articolo 28 della stessa e dalla presente legge;

c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera b).

Capo II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E SISTEMA ELETTORALE

Art. 3.

(Elettorato attivo e passivo)

1. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base alle disposizioni della presente legge.

2. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura dei consiglieri è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Art. 4.

(Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato)

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore alla metà dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, arrotondato all'unità superiore.

2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al Capo III le modalità di espressione del voto.

Capo III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 5.

(Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)

1. Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) determina il numero massimo di voti che ciascun elettore può esprimere a norma dell'articolo 4, comma 1;

c) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità-notizia.

Art. 6.

(Convocazione elettorale)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.

2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature individuali degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.

6. Quando il numero degli iscritti all'ordine è superiore a 500, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni di cui al comma 4 può essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione mediante il sito internet dell'ordine.

Art. 7.

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art. 8.

(Candidature)

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.

2. Le candidature possono essere presentate, a pena di irricevibiltà, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9.

(Commissione elettorale)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera d).

6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno 4 membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.

7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 10.

(Schede elettorali ed espressione del voto)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.

3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso esclusivamente attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), se i candidati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuita almeno la metà del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), con arrotondamento all'unità inferiore. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per candidati di un solo genere un numero di voti superiore alla metà del numero massimo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), arrotondato all'unità superiore.

Art. 11.

(Seggio elettorale)

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.

2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.

5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 12.

(Operazioni di voto)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.

2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.

3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;

c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;

d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.

9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 13.

(Votazione con sistema elettronico)

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;

b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;

d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;

e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una scheda di voto che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell’apposita urna;

f) prevedere il «blocco» della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;

g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di «sospensione», disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la «riattivazione» delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le password di cui alla lettera b);

h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;

i) prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle password di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 14.

(Scrutinio delle schede)

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10, salvo quanto previsto al comma 1;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. È nullo il voto in favore di un candidato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano la metà, con arrotondamento all'unità superiore, del numero massimo determinato a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 15.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

Art. 16.

(Sostituzione degli eletti)

1. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

(Regime transitorio)

1. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 2014, e le cui elezioni sono state annullate in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal citato decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La durata dei consigli dell'ordine di cui al comma 1 è stabilita in funzione del rinnovo del Consiglio nazionale forense alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della presente legge e di tale durata non si tiene conto ai fini del rispetto del limite ai mandati di cui all'articolo 28, comma 5, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.

Art. 18.

(Abrogazioni)

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.

Art. 19.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.