• Relazione 2583 e 1295-A

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Atto a cui si riferisce:
S.2583 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2583 E 1295-A

Relazione Orale

Relatore Mazzoni

TESTO PROPOSTO DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 22 febbraio 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 2583)

d’iniziativa dei deputati ZAMPA, CARFAGNA, Antimo CESARO, GOZI, DALL'OSSO, FRATOIANNI, MANTERO, D'AGOSTINO, DELLAI, FORMISANO, GALGANO, IORI, MARAZZITI, OLIARO, SBROLLINI, SCUVERA, SOTTANELLI, VEZZALI, RAMPI, DE ROSA, AMODDIO, BENI, BINETTI, Paola BRAGANTINI, Bruno BOSSIO, CAPONE, CARNEVALI, COSTANTINO, Giuseppe GUERINI, KRONBICHLER, MIGLIORE, NICCHI, PICCIONE, PILOZZI e QUARANTA

(V. Stampato Camera n. 1658)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 ottobre 2016

CON ANNESSO TESTO DEL
DISEGNO DI LEGGE

Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate (n. 1295)

d’iniziativa dei senatori PUGLISI, AMATI, BIANCO, CANTINI, CIRINNÀ, COCIANCICH, DEL BARBA, DIRINDIN, FABBRI, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPI, FILIPPIN, GINETTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MATTESINI, MINEO, MUCCHETTI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, TOMASELLI, VALENTINI, ZAVOLI, CUCCA, FORNARO, LUMIA e RICCHIUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2583

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 2583 e su emendamenti

(Estensore: Broglia)

21 febbraio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

all'articolo 7, comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere»;

all'articolo 7, comma 1, dopo il capoverso 1-bis inserire il seguente:

«1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci»;

all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e alle risorse» con le seguenti: «ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse»;

all'articolo 16, comma 1, capoverso 4-quater, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017»;

all'articolo 17 sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

all'articolo 21 sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2/6, 5.2/9, 5.2/22, 5.2/30, 5.2, 6.3/3, 19.0.1/1 e 19.0.1.

Il parere è altresì di semplice contrarietà sull'emendamento 2.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sui disegni di legge nn. 2583 e 1295

(Estensore: Cociancich)

16 novembre 2016

La Commissione, esaminati i disegni di legge,

considerato che essi introducono una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di rafforzarne la tutela in quanto soggetti vulnerabili e di disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale le procedure per la loro identificazione;

ricordato che la normativa europea in materia di minori non accompagnati è dettata principalmente dalla direttiva 2013/32/UE («direttiva procedure») e dalla direttiva 2013/33/UE («direttiva accoglienza» nell’ambito del sistema comune di asilo;

considerato che il 13 luglio 2016, la Commissione europea ha presentato il secondo pacchetto di riforma del sistema di asilo (in aggiunta al primo pacchetto del 4 maggio 2016), in cui sono previste modifiche alle citate direttive «procedure» (COM(2016) 465) e «accoglienza» (COM(2016) 467), anche al fine di assicurare maggiori garanzie comuni ai richiedenti asilo con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, prevedendo tra l’altro che questi debbano essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda d’asilo;

ricordato che nell’ambito del discorso sullo Stato dell’Unione, pronunciato dinanzi al Parlamento europeo il 14 settembre 2016, il Presidente della Commissione europea ha diffuso una lettera di intenti in cui ha indicato come prioritari per l’anno a venire alcuni temi, tra cui la protezione dei minori non accompagnati (oltre all’attuazione della dichiarazione UE-Turchia, la ricollocazione dei rifugiati dalla Grecia e dall’Italia, la rapida adozione delle proposte di riforma del sistema comune europeo di asilo, compresa la riforma del «meccanismo Dublino» l’attuazione del nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi, l’efficace attuazione di tutte le misure intraprese a seguito dell’Agenda europea sulla migrazione, la rapida adozione del nuovo quadro di reinsediamento europeo proposto dalla Commissione);

valutato che le disposizioni contenute nei disegni di legge non sembrano presentare profili di incompatibilità con la vigente normativa europea in materia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di tenere conto delle proposte legislative europee di riforma del sistema comune d’asilo, presentate dalla Commissione europea il 4 maggio e il 13 luglio 2016, nelle parti in cui dispongono in materia di tutela dei minori non accompagnati, tra cui per esempio le previsioni di tempi procedurali certi e brevi di cui alle proposte COM(2016) 465 e COM(2016) 467, di riforma delle direttive «procedure» e «accoglienza» o le disposizioni concernenti le procedure di identificazione e di fotosegnalamento dei minori di cui alla proposta COM(2016) 272 di rifusione del regolamento Eurodac;

si esprime infine apprezzamento per gli obiettivi del provvedimento che affronta un fenomeno dai contorni drammatici e che vede la presenza sul nostro territorio, nell'ultimo anno, di circa 20.000 minori non accompagnati, e si auspica una sua celere approvazione.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatore Rostellato)

25 gennaio 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge S. 2583, approvato dalla Camera, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;

richiamato il proprio parere espresso in data 20 ottobre 2016, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione» e «ordinamento civile e penale», che, rispettivamente, le lettere a), b) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che diverse disposizioni incidono peraltro anche sulle materie «istruzione» e «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), nonché sulle materie «politiche sociali» e «formazione professionale», spettanti alla competenza legislativa delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la formazione dei tutori volontari debba avvenire - anziché da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza - con le modalità che dovranno essere stabilite con normative regionali;

b) all'articolo 14, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «ove possibile» con le seguenti: «ove necessario».

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.
(Ambito di applicazione)(Ambito di applicazione)

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

Identico

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

Art. 2.Art. 2.
(Definizione)(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Identico

Art. 3.Art. 3.
(Divieto di respingimento)(Divieto di respingimento)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

«1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;

b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».

2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 4.Art. 4.
(Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)(Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;

b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».

Art. 5.Art. 5.
(Identificazione dei minori stranieri
non accompagnati)
(Identificazione dei minori stranieri
non accompagnati)

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente:

Identico

«Art. 19-bis. -- (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). -- 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.Art. 6.
(Indagini familiari)(Indagini familiari)

1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

Identico

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1.

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.Art. 7.
(Affidamento familiare)(Affidamento familiare)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».

«1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

Art. 8.Art. 8.
(Rimpatrio assistito e volontario)(Rimpatrio assistito e volontario)

1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

Identico

2. All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 9.Art. 9.
(Sistema informativo nazionale
dei minori stranieri non accompagnati.
Cartella sociale)
(Sistema informativo nazionale
dei minori stranieri non accompagnati.
Cartella sociale)

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

Identico

2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.Art. 10.
(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione)(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione)

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

Identico

a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;

b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Art. 11.Art. 11.
(Elenco dei tutori volontari)(Elenco dei tutori volontari)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è stato ancora nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato ancora nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.

2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.

2. Identico.

Art. 12.Art. 12.
(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati)(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale e alle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

b) identica;

«2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».

c) identica;

2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

2. Identico.

Art. 13.Art. 13.
(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo)(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

Identico

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 14.Art. 14.
(Diritto alla salute e all'istruzione)(Diritto alla salute e all'istruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

Identico

«b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 15.Art. 15.
(Diritto all'ascolto dei minori stranieri
non accompagnati nei procedimenti)
(Diritto all'ascolto dei minori stranieri
non accompagnati nei procedimenti)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:

Identico

«2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Art. 16.Art. 16.
(Diritto all'assistenza legale)(Diritto all'assistenza legale)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Art. 17.Art. 17.
(Minori vittime di tratta)(Minori vittime di tratta)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

1. Identico.

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

2. Identico.

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18.Art. 18.
(Minori richiedenti protezione
internazionale)
(Minori richiedenti protezione
internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

b) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».

Art. 19.Art. 19.
(Intervento in giudizio delle associazioni
di tutela)
(Intervento in giudizio delle associazioni
di tutela)

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Identico

Art. 20.Art. 20.
(Cooperazione internazionale)(Cooperazione internazionale)

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

Identico

Art. 21.Art. 21.
(Disposizioni finanziarie)(Disposizioni finanziarie)

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

1. Identico.

2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.Art. 22.
(Disposizioni di adeguamento)(Disposizioni di adeguamento)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 1295

D'iniziativa dei senatori Puglisi ed altri

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati nonché ai minori stranieri non accompagnati cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che si trovano nel territorio nazionale, fatte salve le disposizioni di maggior favore applicabili in ragione della loro cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea.

2. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore in materia di protezione dei minori, applicabili a tutti i minori presenti nel territorio dello Stato.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, anche se convivente con parenti entro il quarto grado che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 3.

(Divieto di respingimento)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

«1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari»;

b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato,» sono inserite le seguenti: «a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni irreparabili per il minore,».

2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge che non sono accompagnate da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 4.

(Servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza)

1. Al comma 6 dell'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, dopo le parole: «a tre mesi» sono inserite le seguenti: «nonché ai minori stranieri non accompagnati».

2. Al decreto del Ministro dell'interno 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai minori stranieri non accompagnati»;

b) al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole: «e i suoi rappresentanti» sono inserite le seguenti; «, nonché i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie autorizzate dal Ministero dell'interno attraverso le prefetture – Uffici territoriali del Governo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con i minori stranieri non accompagnati»;

c) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: «status di rifugiato» sono inserite le seguenti: «e di minore straniero non accompagnato».

3. A ogni minore straniero non accompagnato sono immediatamente garantiti un servizio di prima assistenza e l'accompagnamento in una struttura di prima accoglienza, anche prima e indipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera.

4. Ai fini della presente legge:

a) per «servizio di prima assistenza» si intende l'offerta di beni e di servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati, comprese l'informazione legale e la mediazione culturale;

b) per «struttura di prima accoglienza» si intende una struttura autorizzata a svolgere attività di accoglienza, anche temporanea, o per il tempo strettamente necessario a concludere le operazioni di identificazione e a individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore, e comunque, non oltre le 72 ore dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura.

5. L'elenco dei servizi e delle strutture di cui al comma 4, nonché dei requisiti essenziali che essi devono possedere è determinato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti le regioni e i comuni.

Art. 5.

(Obbligo di segnalazione)

1. All'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 5, dopo le parole: «al di fuori delle situazioni consentite,» sono inserite le seguenti: «l’ufficio di frontiera,».

Art. 6.

(Identificazione)

1. Dopo l'articolo 31 del testo unico, come modificato dall’articolo 3 della presente legge è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. -- (Disposizioni concernenti ti minori stranieri non accompagnati). -- 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente e coadiuvati, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, svolgono un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Al termine del colloquio di cui al comma 1 il giudice tutelare competente impartisce le opportune disposizioni per il proseguimento della procedura di identificazione e di accoglienza.

3. Nei casi di dubbi relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 4 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.

4. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma.

5. Nel caso permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato il giudice tutelare competente può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

6. Lo straniero è informato, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

7. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multi disciplinare da professionisti, adeguatamente formati, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psicofisico della persona. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33-bis.

8. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

9. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.

10. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale ordinario.

11. Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica europea European dactyloscopie (EURODAC)».

Art. 7.

(lndagini familiari)

1. Dopo l'articolo 31-bis del testo unico, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 31-ter. -- (Indagini familiari). -- 1. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare dei minori stranieri non accompagnati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, stipula apposite convenzioni con associazioni, enti e organizzazioni non governative per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, in altri Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi.

2. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.

3. Il risultato delle indagini di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore.

4. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

Art. 8.

(Affidamento)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti locali promuovono la compilazione di elenchi di affidatari adeguatamente formati per accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne l'affidamento familiare in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».

Art. 9.

(Rimpatrio assistito)

1. I provvedimenti di rimpatrio assistito di un minore straniero non accompagnato sono adottati dal tribunale per i minorenni competente.

2. All'articolo 33 del testo unico, come modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 10.

(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

2. In seguito al colloquio previsto dall'articolo 31-bis, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, l'assistente sociale compila un'apposita cartella sociale e dà indicazioni utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11.

(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione)

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore di anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la potestà genitoriaIe, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età:

b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano.

Art. 12.

(Tutela)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale ordinario è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, in base alla procedura definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali ordinari sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

2. Si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo IX, del codice civile.

Art. 13.

(Sistema nazionale di accoglienza)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema nazionale di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, di seguito denominato «Sistema».

2. Il Sistema garantisce l'individuazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. Qualora il minore straniero non accompagnato debba essere affidato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, si procede all'individuazione del luogo in cui collocarlo attraverso la consultazione di un sistema informativo e informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate che segnala i posti di accoglienza disponibili a livello nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, con comprovata esperienza nella tutela e nella protezione dei minori. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema informatizzato.

3. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all’articolo 31-bis del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

4. Qualora dal colloquio di cui al comma 3 emerga un fondato dubbio rispetto alla qualificazione del minore quale vittima di tratta o richiedente protezione internazionale, lo stesso è collocato in una struttura prevista dal programma di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, o in una comunità del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

5. Le regioni stabiliscono specifici requisiti organizzativi, tra i quali il servizio di mediazione culturale e il servizio di assistenza legale gratuito, per le comunità per minori che accolgono minori stranieri non accompagnati.

Art. 14.

(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosti 1990, n. 241, e successive modificazioni».

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, con decreto motivato, il proseguimento dell'accoglienza presso una delle strutture di cui all’articolo 13 e l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 15.

(Diritto alla salute)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale.

Art. 16.

(Diritto all'istruzione)

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

2. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 17.

(Diritto all'ascolto dei minori
nei procedimenti)

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 28, le parole: «e riguardanti i minori» sono soppresse;

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 33-bis. -- (Superiore interesse del minore). -- 1. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il loro superiore interesse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3.

2. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

3. Il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Art. 18.

(Diritto all'assistenza legale).

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento».

Art. 19.

(Minori vittime di tratta)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nel confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 33-bis del testo unico e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotti dalla presente legge, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

Art. 20.

(Minori richiedenti protezione
internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«3-bis. Presso ogni Commissione territoriale è istituita una sezione specializzata nell'ascolto dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. Ove necessario tali sezioni possono essere composte anche da membri onorari, con comprovata esperienza nell'ascolto dei minori. La presenza dei membri onorari è disciplinata con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

b) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 33-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

c) al comma l dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

d) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».

Art. 21.

(Minori coinvolti in attività illecite)

1. Il comma 6 dell'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

«6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo è altresì rilasciato, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, nonché allo straniero ammesso alla misura della messa alla prova o a una misura alternativa o sostitutiva della detenzione per reati commessi durante la minore età, al fine di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale».

Art. 22.

(Intervento in giudizio delle associazioni
di tutela)

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Art. 23.

(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale che, di concerto con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il Tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché da rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e di promozione dei diritti dei minori.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 garantisce, altresì, periodiche consultazioni con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.

Art. 24.

(Cooperazione internazionale)

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione europea internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

Art. 25.

(Fondo nazionale per l'accoglienza
dei minori stranieri non accompagnati)

1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La dotazione del Fondo è pluriennale ed è stabilita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 26.

(Disposizione finanziaria)

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

Art. 27.

(Disposizioni di adeguamento)

1. Con regolamento da adottare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e 9 dicembre 1999, n. 535, le modifiche necessarie all’attuazione della presente legge.