• C. 4259 EPUB Proposta di legge presentata il 31 gennaio 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4259 Modifica all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4259


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BUSIN, GUIDESI,
INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, RONDINI, SALTAMARTINI,
SIMONETTI
Modifica all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento
Presentata il 31 gennaio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La congiuntura economica e la nuova etica di amministrazione e di governo della spesa pubblica impongono il contenimento dei costi. Con la presente proposta di legge si intende, ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, stabilire che l'indennità spettante ai membri del Parlamento per lo svolgimento del mandato è pari al trattamento annuo lordo riconosciuto ai sindaci dei comuni capoluogo di regione. L'indennità non è comunque dovuta in caso di assenza ingiustificata dai lavori parlamentari, secondo le disposizioni stabilite dagli Uffici di presidenza delle Camere. In sede degli Uffici di presidenza delle Camere, i rappresentanti della Lega nord e autonomie – lega dei popoli – noi con Salvini, di seguito «Lega» hanno proposto e sostenuto tutte le misure per la diminuzione dei costi della politica, dalla richiesta di abolizione dei vitalizi per i parlamentari cessati dalla carica, all'applicazione della legge Fornero ai parlamentari in carica dal 2012, alla diminuzione delle indennità. Abbiamo sempre perseguito nei fatti la diminuzione dei costi della politica. Abbiamo introdotto, per entrambe le Camere, strumenti per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni, come il voto con le minuzie (riconoscimento tramite le impronte digitali) per debellare il deprecabile malcostume dei cosiddetti pianisti. Con l'ultima manovra del Governo Berlusconi III (decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, della legge n. 148 del 2011) sono state introdotte diverse misure per diminuire i costi della politica. Le principali norme inserite prevedevano: 1) per gli anni 2011, 2012 e 2013, una riduzione per i componenti degli organi costituzionali – fatta eccezione per la Presidenza della Repubblica e per la Corte costituzionale – delle retribuzioni o delle indennità di carica superiori a 90.000 euro lordi annui, nella misura del 10 per cento per la parte eccedente 90.000 euro e fino a 150.000 euro e del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; 2) la riduzione delle indennità del 20 per cento per la parte eccedente 90.000 euro e fino a 150.000 euro e del 40 per cento per la parte eccedente 150.000 euro per i parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare. È stata introdotta, inoltre, l'incompatibilità della carica di deputato e di senatore, nonché delle cariche di Governo, con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa a organi di governo di enti pubblici territoriali aventi – alla data di indizione delle elezioni o della nomina – popolazione superiore a 5.000 abitanti. È stato previsto che le citate incompatibilità si applichino, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento. Fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta. Tutte misure disposte in attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari (che tra l'altro, era stata proposta dalla Lega, ma purtroppo bocciata nel referendum costituzionale del 2006) e in attesa della rideterminazione del relativo trattamento economico in misura non superiore alla media, ponderata rispetto al prodotto interno lordo (PIL), degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'area euro, così come si erano impegnati ad attuare i Governi Monti, Letta e Renzi.
      I tagli ai costi della politica hanno interessato tutti i livelli costituzionali, anche gli enti locali. La prima legge finanziaria del Governo Berlusconi III ha previsto numerosi interventi sia sulla disciplina di alcuni organi (comunità montane, giunte comunali e provinciali, forme associative comunali, circoscrizioni di decentramento comunale) sia sullo status degli amministratori (aspettativa, indennità e rimborsi di spese). Basti ricordare l'abolizione delle comunità montane a «livello del mare», la riduzione del numero dei componenti e delle loro indennità nonché degli assessori nelle giunte comunali, delle comunità montane e provinciali. Per quanto concerne le forme associative comunali sono stati introdotti limiti all'adesione a un'unica forma associativa al fine di semplificare la varietà delle diverse forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture. Sempre con la legge finanziaria 2008 è stata introdotta la riduzione del numero delle circoscrizioni di decentramento comunale prevedendo la presenza obbligatoria delle circoscrizioni solo per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. Inoltre, è stato modificato il regime delle aspettative degli amministratori locali, limitando la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di svolgimento del mandato, soltanto ad alcune figure di amministratori locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, componenti delle giunte comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di aree metropolitane). Sono stati interamente posti a carico di alcune categorie di amministratori locali gli oneri previdenziali e assistenziali qualora questi siano stati collocati – a domanda – in aspettativa non retribuita per il periodo di svolgimento del mandato. Sono state ridotte le indennità del sindaco o del presidente dell'organo rappresentativo dell'ente locale, dei consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane. È stato introdotto il divieto di cumulo degli emolumenti degli amministratori locali. È stata soppressa la possibilità per i parlamentari nazionali o europei e per i consiglieri regionali (che siano anche amministratori locali) di percepire i gettoni di presenza. Un intero capo (il capo II del titolo I) del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», è stato dedicato alle misure recanti la riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi (organi costituzionali e di governo e apparati politici). È stata introdotta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, relative alle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Tali riduzioni sono comprensive anche delle riduzioni di spesa disposte dagli organi costituzionali. Sono stati introdotti: a) la riduzione del trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato; b) la riduzione dei compensi dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; c) la riduzione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici, successivamente definitivamente eliminate; d) limiti ai conferimenti per incarichi delle pubbliche amministrazioni; e) la riduzione dei costi della politica locale; f) la riduzione dei costi degli organi collegiali; g) la riduzione del 10 per cento del compenso degli organi di amministrazione e controllo di società non quotate del conto della pubblica amministrazione e di società totalmente possedute dalle amministrazioni pubbliche; h) limiti per le amministrazioni pubbliche del conto della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, alle spese per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni, formazione e per le autovetture.
      Avviandomi alle conclusioni, da quanto si evince da questa lunga quanto non esaustiva elencazione, è evidente che alla Lega, sia quando ha avuto responsabilità di Governo, sia all'opposizione, non si può recriminare la volontà di aver operato al fine di razionalizzare i costi della politica. Le ultime vicende referendarie collegate alla riforma costituzionale hanno palesato che per tagliare le spese relative alle indennità dei parlamentari basterebbe approvare in tempi rapidi la presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

          «Art. 1. – 1. Ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari al trattamento annuo lordo riconosciuto ai sindaci dei comuni capoluogo di regione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, e della tabella A allegata al medesimo regolamento.

          2. L'indennità di cui al comma 1 non è dovuta in caso di assenza ingiustificata dai lavori parlamentari, secondo le disposizioni stabilite dagli Uffici di presidenza delle Camere».