• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01787 MARCUCCI, RICCHIUTI, FABBRI, LO GIUDICE, VALENTINI, LAI, COCIANCICH, DEL BARBA, ASTORRE, VATTUONE, DI GIORGI, GUERRIERI PALEOTTI, MIRABELLI, CANTINI, PUGLISI, Mauro Maria MARINO, SCALIA,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01787 presentata da ANDREA MARCUCCI
mercoledì 5 marzo 2014, seduta n.201

MARCUCCI, RICCHIUTI, FABBRI, LO GIUDICE, VALENTINI, LAI, COCIANCICH, DEL BARBA, ASTORRE, VATTUONE, DI GIORGI, GUERRIERI PALEOTTI, MIRABELLI, CANTINI, PUGLISI, Mauro Maria MARINO, SCALIA, IDEM, CIRINNA', SAGGESE, PEZZOPANE, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO, GOTOR, MICHELONI, D'ADDA, CUOMO, FEDELI, MATTESINI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

nei giorni scorsi il sindacato di polizia Sappe ha denunciato la presenza nel carcere genovese di Pontedecimo di una mamma con un bambino di 20 giorni. La detenuta, di nazionalità cinese, è soggetta a provvedimento di custodia cautelare per il reato di sfruttamento della prostituzione ed è stata arrestata nonostante avesse ancora sul corpo i punti di sutura del parto;

tutto questo avviene, nonostante la legge n. 62 del 2001 recante "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" disponga all'art. 1, comma 1: "Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza";

la citata legge ha altresì disposto, per talune fattispecie, che il giudice possa disporre la custodia "presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano";

in materia di detenzione domiciliare, la legge n. 62 del 2011 ha altresì stabilito che la pena possa essere espiata presso case famiglia protette, ove esse siano state istituite;

considerato che:

sulla base della legge citata, la detenzione della donna, con il neonato, nel carcere genovese è da considerarsi illegittima;

in tema di tutela dei minori, segnatamente in situazioni che li espongano a particolare vulnerabilità, quali la circostanza detentiva di un genitore, la Convenzione Onu sui diritti del bambino rappresenta i principi guida che debbono ispirare le decisioni in tale delicato ambito, stabilendo: all'art. 3, che l'interesse superiore del bambino vada considerato come preminente; all'art. 8, che i minori non debbano subire discriminazioni per la condizione dei loro genitori e all'art. 9, che vada tutelata la relazione genitori-figli,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare il rispetto delle norme vigenti per il caso della detenuta cinese;

se non intenda informare il Parlamento sul numero di Istituti a custodia attenuata per detenute madri e di case famiglia esistenti in Italia.

(4-01787)