• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/15704    i lavoratori del comparto poligrafici, editoriale e stampatrici di periodici, che hanno operato in strutture che hanno cessato l'attività anche in costanza di fallimento, a cui è stata...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15704presentato daNASTRI Gaetanotesto diGiovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   NASTRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   i lavoratori del comparto poligrafici, editoriale e stampatrici di periodici, che hanno operato in strutture che hanno cessato l'attività anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, secondo quanto prevede l'attuale disciplina in materia di trattamenti pensionistici, non rientrano all'interno dei requisiti di accesso di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in quanto non facenti parte degli accordi di procedura sottoscritti tra il 1o settembre ed il 31 dicembre 2013;
   al riguardo, l'articolo 1, commi da 295 a 297, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 riconosce infatti, alla suesposta tipologia di lavoratori, la facoltà di accedere al prepensionamento sulla base dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data del 31 dicembre 2013, ancorché maturino tali requisiti successivamente alla predetta data, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
   l'interrogante evidenzia come la platea dei soggetti coinvolti, che hanno subito la perdita del posto di lavoro a seguito della crisi economica che ha interessato in maniera significativa l'intero settore, sia elevata e che riguarda anche altri comparti, in quanto coinvolge numerosi segmenti strettamente connessi: della stampa, della grafica e della cartotecnica;
   a giudizio dell'interrogante risulta conseguentemente necessario, estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 295, della legge n. 208 del 2015 agli accordi sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, in materia di requisiti di accesso al regime delle decorrenze per il prepensionamento, nei riguardi dei lavoratori in precedenza richiamati, ancorché, di coloro che, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dall'impresa del settore editoriale e stampatrici di periodici, che ha cessato l'attività, anche a seguito del fallimento;
   quali orientamenti il Ministro, intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa, e se, al riguardo, al fine di non accrescere ulteriormente le tensioni, sociali nel Paese, non intenda assumere iniziative normative per salvaguardare i dipendenti delle aziende del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, estendendo agli accordi già sottoscritti, per il periodo tra il 1o gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, quanto previsto delle disposizioni di cui al comma 295 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 fermo restando che qualora dall'esame delle domande presentate risultasse il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa attualmente previsti, l'Inps non avrebbe tenuto a prendere in esame ulteriori domande di pensionamento. (4-15704)