• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04304/055    premesso che:     il comma 3 dell'articolo 7 dispone il differimento (dal 1o gennaio 2017) al 1o gennaio 2020 dell'applicazione di alcuni divieti in materia di procedure di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04304/055presentato daMANTERO Matteotesto diGiovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 7 dispone il differimento (dal 1o gennaio 2017) al 1o gennaio 2020 dell'applicazione di alcuni divieti in materia di procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici;
   in particolare, il termine, già modificato, previsto al comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 24 marzo 2014 (che ha attuato la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), implicava l'attesa del 1o gennaio 2017 per l'applicazione dei divieti su alcune procedure di sperimentazione che prevedono l'impiego di animali per ricerche, in particolare, sui trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse e sulle sostanze ed d'abuso, per lo sviluppo ad esempio di nuove terapie per la tossicodipendenza;
    in proposito, si ricorda che risulta già avviata dalla Commissione europea una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (2016/2013) per violazione del diritto dell'Unione relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, dovuta anche a segnalazioni degli enti di ricerca nazionali che lamentano condizioni eccessivamente restrittive rispetto a quelle esistenti in materia negli altri Stati membri;
    il decreto n. 26 attuativo della direttiva, peraltro, affida al Ministero della salute il compito di effettuare un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
    di tale monitoraggio, che doveva appunto condursi sull'esistenza di metodi alternativi, semmai effettuato, non se ne conoscono i risultati;
    la sperimentazione animale pone un interrogativo importante: da una parte si deve tutelare la vita dell'animale, che, in quanto essere senziente e dotato di un livello di cognizione, non può essere trattato come un mero oggetto inanimato, dall'altra è necessario tutelare il diritto alla salute e del cittadino, la sicurezza clinica nella sperimentazione, la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo sanciti dalla nostra Costituzione;
    pertanto appare indispensabile incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi rispetto all'impiego di animali nelle sperimentazioni,

impegna il Governo

entro gli ulteriori tempi previsti dalla proroga, a rispettare la indispensabile esigenza di monitorare e promuovere, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, così come recepite a livello nazionale, iniziative volte a informare e diffondere le metodologie alternative alla sperimentazione animale.

9/4304/55. (Testo modificato nel corso della seduta) Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Baroni, Dall'Osso, Palese.