• C. 1798 EPUB Proposta di legge presentata il 12 novembre 2013

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.1798 Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, in materia di impiego nei lavori socialmente utili dei lavoratori destinatari di un'indennità di mobilità o di altre indennità e sussidi connessi allo stato di disoccupazione o inoccupazione ovvero del trattamento straordinario di integrazione salariale o altrimenti sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, nonché modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di decadenza dalla fruizione dei suddetti trattamenti, indennità e sussidi


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1798


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VITELLI, CAPUA, DI GIOIA, MATARRESE, MOLEA, MONCHIERO, RABINO, VARGIU, VEZZALI
Modifiche al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, in materia di impiego nei lavori socialmente utili dei lavoratori destinatari di un'indennità di mobilità o di altre indennità e sussidi connessi allo stato di disoccupazione o inoccupazione ovvero del trattamento straordinario di integrazione salariale o altrimenti sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, nonché modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di decadenza dalla fruizione dei suddetti trattamenti, indennità e sussidi
Presentata il 12 novembre 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende disciplinare in modo chiaro e senza ambiguità la materia relativa ai lavoratori disoccupati o inoccupati e beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito, di indennità di mobilità o di altre indennità o sussidi. In particolare, essa intende ripristinare, con adeguate modifiche, la normativa che prevede la possibilità di impiegare i citati lavoratori nei lavori socialmente utili (LSU), cioè nelle attività promosse nei settori della cura della persona, dell'ambiente, del territorio, della natura, del recupero di spazi urbani e dei beni culturali e altro.
      Coinvolgere i lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali o assistenziali in LSU significa consentire agli enti locali di fornire ai cittadini un maggior numero di servizi senza oneri aggiuntivi (tranne i costi assicurativi): i citati lavoratori, ognuno nell'ambito delle proprie competenza e qualifica, saranno tenuti a prestare la loro opera per un monte ore determinato in relazione all'indennità percepita. Questo, tra l'altro, consentirà ai lavoratori stessi di «sentirsi utili» alla comunità, contribuendo a superare quel senso di frustrazione derivante dalla perdita del lavoro.
      La proposta di legge, inoltre, prevede in modo semplificato e chiaro, eventuali sanzioni, quali la decadenza dal diritto a percepire il trattamento previdenziale o assistenziale, stabilendo in modo inequivoco condizioni e casi nei quali tale sanzione è applicabile.
      La disciplina vigente in materia rappresenta un vero e proprio «ginepraio» legislativo che si presta ad ambiguità di interpretazioni, senza contare che essa non appare più adeguata a una situazione, quale quella attuale, nella quale il fenomeno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ha assunto la valenza di una vera e propria emergenza nazionale, destinata, purtroppo, a non risolversi in tempi brevi, stante la perdurante crisi dell'apparato produttivo.
      Una cifra basta a delineare l'entità del fenomeno: nel 2012 il costo della CIGS è stato pari a 5,6 miliardi di euro (dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale), cui va aggiunto un costo sociale non calcolabile ma evidente.
      All'interno dei milioni di persone che si sono ritrovate senza lavoro, ma che godono di un contributo garantito (seppur ridimensionato rispetto alla situazione lavorativa), coesistono casi diversi. Vi è chi reagisce con un'apatia o una rassegnazione passiva, adagiandosi nella situazione di «assistito», e chi, per contro, reagisce ricorrendo al lavoro nero, con il risultato di sottrarre lavoro a chi non ha un'altra fonte di reddito: una sorta di «guerra tra poveri» che, sulla distanza, rischia di minare, in modo forse poco percettibile ma devastante, la coesione sociale. Questo finisce per creare una situazione paradossale, nella quale il lavoratore in CIGS, specie se questa situazione si prolunga nel tempo, un po’ perché si è disabituato a un impegno lavorativo, un po’ perché gli è più vantaggioso integrare il trattamento previdenziale o assistenziale con i proventi del lavoro in nero, finisce per rifiutare di tornare al suo posto di lavoro originario qualora l'azienda presso la quale prestava la sua opera lo richiami.
      È chiaro, quindi, che è giunto il momento di affrontare la situazione senza pregiudizi, ma con quel pragmatismo che il suo carattere emergenziale richiede.
      Va poi sottolineato che affrontare la questione della possibilità di utilizzare i lavoratori in CIGS in LSU e delle sanzioni da applicare per un'eventuale decadenza dal diritto all'erogazione degli ammortizzatori sociali risponde all'esigenza di ripristinare quella che potremmo definire l’«etica del lavoro» che sottende il dettato costituzionale, là dove si afferma che «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», cioè sul contributo lavorativo di tutti i cittadini al benessere della comunità.
      In questo momento di crisi economica gli enti locali non sono in grado di fornire ai cittadini adeguati servizi sia sul piano dell'assistenza alle persone che su quello della manutenzione della città o del territorio: grazie alla collaborazione dei lavoratori in CIGS, potranno essere realizzati servizi quali assistenza agli anziani, manutenzione di strade e parchi urbani, nonché di edifici di pubblica utilità quali le scuole. Ogni lavoratore in CGIS potrà prestare la propria opera a seconda della mansione svolta nell'ambito del proprio lavoro originario.
      Questa proposta di legge, che si prefigge la revisione e l'aggiornamento delle disposizioni vigenti, può inoltre fare da modello per più ampi interventi di semplificazione della normativa sul lavoro.
      Essa interviene su vari livelli, che si sintetizzano di seguito.
      Ripristina, con modifiche, alcune disposizioni previste dal decreto legislativo n. 468 del 1997 riguardante i LSU e l'utilizzo in tali lavori dei beneficiari di trattamenti previdenziali o assistenziali.
      In particolare, essa prevede di:

          1) ripristinare la normativa che aveva stabilito che i lavoratori in CIGS (oltre che i lavoratori disoccupati o in mobilità)

potevano esser utilizzati in LSU pena la decadenza dal trattamento previdenziale (la lettera c) del comma 40 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, cosiddetta «riforma Fornero», riproduce l'articolo 9 del decreto legislativo n. 468 del 1997);

          2) ampliare l'elenco delle attività comprese fra i lavori di pubblica utilità previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 468 del 1997, aggiungendo, tra i lavori di recupero, conservazione e riqualificazione, compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, i lavori eventualmente da realizzare per scuole, università ed edifici penitenziari. Pertanto i lavoratori in CGIS potranno essere coinvolti non solo nei servizi di cura e assistenza alle persone o nei lavori di manutenzione della propria città e del proprio territorio, ma anche, ad esempio, nel collaborare nel ridipingere una scuola per renderla più piacevole per i propri figli.

      La proposta di legge, inoltre, definisce quali sono i soggetti utilizzabili in LSU stabilendo che, fatte salve le disposizioni che prevedono l'utilizzo di altri soggetti, possono essere coinvolti in tali lavori i lavoratori destinatari di un'indennità di mobilità o di altre indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ovvero destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale o altrimenti sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
      La proposta di legge prevede che per i citati soggetti da assegnare a LSU si tenga conto della corrispondenza tra la qualifica da essi posseduta e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e che l'assegnazione ai progetti di LSU avvenga a cura dei centri per l'impiego competenti o tramite richiesta nominativa da parte dell'organismo gestore del progetto.
      Le attività per i LSU dovranno svolgersi nel comune o nell'area del centro per l'impiego dove si svolge la prestazione. In ogni caso le attività dei LSU devono svolgersi in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o, comunque, che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
      La proposta di legge precisa che l'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali o assistenziali non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dagli elenchi tenuti dai centri per l'impiego o dalle liste di mobilità.
      La proposta di legge ribadisce, inoltre, che i soggetti percettori di trattamenti previdenziali utilizzati in LSU sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali o assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.
      La presente proposta di legge, infine, all'articolo 2, modifica il citato articolo 4, commi da 40 a 43, della legge n. 92 del 2012 e in particolare:

          a) stabilisce in modo inequivoco le situazioni in cui vengono meno i presupposti per il riconoscimento di un diritto del lavoratore alla conservazione di un trattamento previdenziale o assistenziale, definendo le cause di decadenza da tale diritto;

          b) identifica in modo preciso i trattamenti previdenziali o assistenziali che potrebbero esser oggetto di decadenza.

torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      «2. Le attività di cui al comma 1 includono le prestazioni di attività in lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 2 da parte di titolari di trattamenti previdenziali o assistenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7»:

          b) all'articolo 2:

              1) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: «degli edifici a rischio,» sono inserite le seguenti: «di scuole, università o edifici penitenziari,»;

              2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. I progetti di lavori di pubblica utilità, predisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dagli enti pubblici economici, sono corredati delle delibere di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto, recanti gli impegni in ordine alle opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio»;

              3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro sei mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani d'impresa, affidando a essi direttamente la gestione dei progetti di lavori di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto, o invia successivamente,

la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore. Qualora la convenzione non sia stipulata il progetto si intende cessato»;

          c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
      «1. I progetti di cui all'articolo 1 possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuati, sentiti i Ministri interessati per materia, anche su proposta delle regioni e degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili»;

          d) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 3-bis. – (Soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili). – 1. Fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono l'utilizzo di altri soggetti, possono esser utilizzati nei lavori socialmente utili i lavoratori destinatari di un'indennità di mobilità o altri indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ovvero destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale o altrimenti sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro.
      Art. 3-ter. – (Assegnazione ai progetti di lavori socialmente utili). – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3-bis da assegnare ai progetti di lavori socialmente utili si tiene conto preliminarmente della corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto.
      2. L'assegnazione ai progetti di lavori socialmente utili dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis avviene a cura dei centri per l'impiego competenti o mediante richiesta nominativa da parte dell'organismo gestore del progetto. I lavoratori sono

tenuti a rispondere alla convocazione da parte dei soggetti abilitati entro sei giorni dal ricevimento della comunicazione»;

          e) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
      «1. Le amministrazioni pubbliche possono svolgere le attività di cui all'articolo 1 mediante l'utilizzo dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis residenti nel comune o nell'area del centro per l'impiego dove si svolge la prestazione. In ogni caso le attività offerte per i progetti di lavori socialmente utili devono svolgersi in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici»;

          f) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:
      «1. L'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali o assistenziali di cui all'articolo 3-bis non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione o la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori o dalle liste di mobilità. L'ente utilizzatore o l'organismo gestore fornisce tutte le informazioni necessarie, compresi il luogo di impiego, la data di inizio la durata e la descrizione dell'attività.
      2. I lavoratori utilizzati beneficiari di trattamenti previdenziali o assistenziali di cui all'articolo 3-bis sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali o assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali o assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso

il soggetto utilizzatore. L'importo integrativo è erogato dall'ente utilizzatore direttamente al lavoratore o tramite l'INPS, previa stipulazione di una convenzione, versando a tale fine le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei relativi oneri».
Art. 2.

      1. I commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono sostituiti dai seguenti:
      «40. Il lavoratore destinatario di un'indennità di mobilità o di altri indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ovvero destinatario del trattamento straordinario di integrazione salariale o altrimenti sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decade dai trattamenti medesimi, qualora senza giustificato motivo:

          a) rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione, ovvero non lo frequenti regolarmente;

          b) rifiuti di partecipare a un'iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ovvero non vi partecipi regolarmente;

          c) non accetti di essere impiegato in lavori socialmente utili;

          d) non accetti un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto;

          e) non riprenda il lavoro in caso di richiamo in attività durante un periodo di sospensione dal lavoro con ammissione al trattamento di integrazione salariale.

      41. Nelle ipotesi di cui al comma 40, i responsabili dell'attività formativa o dei lavori socialmente utili, i datori di lavoro ovvero le agenzie per il lavoro comunicano direttamente all'INPS e, in caso di mobilità, al centro per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali o assistenziali. A seguito di tale comunicazione l'INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
      42. Le disposizioni dei commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione ovvero le attività offerte per i lavori socialmente utili si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
      43. Nei casi di cui ai commi 40 e 41, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.
      43-bis. Avverso gli atti di cui al comma 41 è ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni territoriali del lavoro competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'INPS e, nel caso di mobilità, al competente centro per l'impiego.
      43-ter. La mancata comunicazione di cui al comma 41 del presente articolo è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta dalle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».