• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00440 con l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata stabilita l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma...



Atto Camera

Interpellanza 2-00440presentato daCANCELLERI Azzurra Pia Mariatesto diGiovedì 6 marzo 2014, seduta n. 184

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
con l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata stabilita l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate;
come indicato nella relazione resa dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 1 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il suindicato accorpamento è finalizzato al conseguimento di «obiettivi di risparmio, razionalizzazione gestionale ed efficientamento delle strutture». Una operazione che si inquadra, come precisato nel documento, «in una più ampia manovra di revisione degli apparati amministrativi, finalizzata a ridurre la spesa pubblica ma anche ad accrescere l'efficienza delle strutture». I risultati attesi comprendono il miglioramento dei servizi resi all'utenza, lo sviluppo della tax compliance, una maggiore efficacia della lotta all'evasione fiscale e, al contempo, la riduzione del costo attraverso lo sfruttamento delle economie di scala e di gestione;
l'avvio del processo di accorpamento è stato accompagnato da un ampio dibattito di carattere politico, giuridico e sindacale, tuttora insopito, che ha messo più volte in discussione l'opportunità della manovra sia con riferimento ai pretesi guadagni di efficienza – tutt'altro che scontati – sia con riguardo all'ancor più delicato problema del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione che risulterebbe alterato e compromesso da ingiustificati processi di concentrazione delle burocrazie pubbliche;
in particolare, dubbi sono stati sollevati sulla reale possibilità di conseguire sinergie operative ed economie di scala attraverso l'accorpamento di strutture con mission e operatività del tutto differenti quali l'Agenzia del territorio e l'Agenzia delle entrate o, come nel caso della gestione dei giochi, rispetto al funzionamento dell'apparato doganale;
dall'esame delle esperienze di «merging» maturate negli altri Paesi europei non emerge una tendenza all'accorpamento tra le agenzie delle entrate e quelle del territorio né, tantomeno, dei giochi alle dogane. Nel Regno Unito, ad esempio, le attività del catasto sono separatamente attribuite al valuation office agency dell'HMRC, mentre le attività delle conservatorie dei registri immobiliari sono svolte da un'altra agenzia, la HM Land Registry. In Spagna entrate e dogane sono gestite dall'agenzia tributaria (Aeat), mentre l'attività del catastale della conservatoria è svolta direttamente dal ministero delle finanze. In Francia, ove non vige il sistema delle agenzie ma quello tradizionale ministeriale, l'attività del catasto, del demanio e della conservatoria dei registri immobiliari è gestita specificamente dal service France domaine della Dgfip e i dirigenti di questa struttura hanno un separato percorso di carriera rispetto agli altri burocrati. In tutte le citate esperienze, inoltre, i processi di accorpamento si sono rivelati difficili e costosi a causa dell'eterogeneità tecnica ed operativa delle funzioni conglobate e dell'adeguamento del sistema informatico e delle competenze dei funzionari;
analoghe perplessità sono manifestate nella risoluzione in Commissione n. 8-00185 del 4 luglio 2012 ove «si evidenzia come eventuali accorpamenti o trasferimenti di funzioni da un settore all'altro dell'Amministrazione finanziaria, non potranno essere realizzati in forma generica, meccanica o irrazionale, ma debbano invece tenere attentamente conto delle diversità e delle omogeneità nelle attività svolte, dell'articolazione degli interessi pubblici coinvolti, delle peculiarità delle materie trattate, nonché delle necessità di assicurare un adeguato presidio territoriale e di rispondere alle legittime esigenze dei cittadini e degli operatori professionali». Nel medesimo documento si formula la fondamentale raccomandazione, con riferimento alle operazioni di riforma del catasto «di mantenere distinte le funzioni di attribuzione del valore e della rendita catastale dei fabbricati da quelle di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari basati su tali valori»;
nel decreto-legge n. 4 del 2012 recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi è stabilito «all'articolo 1 al comma 3, alla lettera a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;
il suindicato piano di assunzioni è destinato a soddisfare non solo le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero ma anche al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi;
il piano di assunzioni nell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), decreto-legge n. 4 del 2014 il cui onere in capo alla collettività potrebbe superare l'ammontare di 80 milioni di euro nell'arco di un triennio e che è destinato per espressa previsione ad assicurare il mero funzionamento istituzionale dell'Agenzia delle entrate a giudizio dell'interrogante costituisce riprova dell'inefficacia e inefficienza del processo di accorpamento delle agenzie fiscali, deliberato neanche due anni prima proprio con l'obiettivo di ridurre il costo delle suddette amministrazioni in un'ottica di spending review –:
se non si ritenga urgente e necessario fornire dettagliata esposizione circa l'effettiva sussistenza di economie di scala e sinergie operative nell'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate, anche alla luce delle esperienze europee in materia di «merging» delle burocrazie fiscali;
se non si ritenga di dover fornire, con la massima urgenza, una stima quantitativa di tali risparmi, se esistenti, sia con riferimento alle eventuali economie finora conseguite sia a quelle conseguibili nel medio e lungo periodo;
se non si ritenga perniciosa per i diritti dei cittadini una così radicale strategia di compattazione delle burocrazie fiscali sotto l'egida di un unico vertice dirigenziale non soggetto al diretto controllo del Ministero, anche alla luce delle ben note iniquità ed inefficienze verificate nel sistema della riscossione di Equitalia S.p.a. che costituisce un precedente particolarmente illuminante di quella che all'interrogante appare la fallacia e la disfunzionalità di simili concentrazioni di potere;
se non si ritenga di dover dare seguito a quanto previsto nella risoluzione in Commissione n. 8-00185 del 4 luglio 2012 con riferimento alle operazioni di riforma del catasto mantenendo, «distinte le funzioni di attribuzione del valore e della rendita catastale dei fabbricati da quelle di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari basati su tali valori» attraverso il conferimento delle summenzionate funzioni a distinte ed autonome amministrazioni o agenzie.
(2-00440) «Cancelleri».