• Relazione 2494, 2241 e 2437-A

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Atto a cui si riferisce:
S.2494 [Ddl reddito di inclusione] Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2494, 2241 E 2437-A

Relazione Orale

Relatrice Parente

TESTO PROPOSTO DALLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 23 febbraio 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino
delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (n. 2494)

presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(V. Stampato Camera n. 3594)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 luglio 2016

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell’articolo 126-
bis del Regolamento

CON ANNESSO TESTO DEI
DISEGNI DI LEGGE

Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare (n. 2241)

d'iniziativa del senatore BUEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2016

Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà (n. 2437)

d’iniziativa dei senatori LEPRI, ASTORRE, CHITI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, ICHINO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, IDEM, Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SPILABOTTE, SUSTA e VATTUONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2016

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2494

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

sul disegno di legge n. 2494 e sugli emendamenti

7 febbraio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera g), che, nel riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, indicato tra i princìpi e i criteri direttivi di delega, sarebbe opportuno prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata, in quanto la materia appare riconducibile anche alla competenza delle regioni e degli enti locali.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 1.2 e 1.16 parere non ostativo, a condizione che siano soppressi i seguenti commi: il comma 6-sexies, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvino con apposito provvedimento il modello tipo delle intese per la condivisione delle automobili di servizio, appare suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali; il comma 6-octies, poiché nel prevedere l'obbligo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui avvalersi, individuate tramite apposito bando pubblico, appare di eccessivo dettaglio e pertanto suscettibile di incidere sull'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali; il comma 6-undetricies, in quanto le disposizioni ivi contenute, nel prevedere che gli organi costituzionali possano concorrere all'attuazione dei princìpi della legge con proprie deliberazioni, appaiono in ogni caso suscettibili di ledere il principio dell'autonomia degli organi costituzionali;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

21 febbraio 2017

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.1 (testo 2), riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Santini)

sul disegno di legge n. 2494

18 gennaio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto che l'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 1, comma 4, lettera c), può essere svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando che la riassegnazione di eventuali risparmi al Fondo per la lotta alla povertà, prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera d), appare, nel caso di specie, finalizzata a dare migliore rappresentazione della permanenza in bilancio delle predette economie, sia pure attraverso una formulazione non perfettamente conforme al procedimento previsto dalla legge di contabilità.

su emendamenti

15 febbraio 2017

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.12, 1.16, 1.24, 1.32, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.67, 1.98, 1.111, 1.117, 1.169, 1.1, 1.20, 1.22, 1.49, 1.50, 1.55, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.91, 1.17, 1.43, 1.90, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.145, 1.170 e 1.0.1.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.104 e 1.113.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

su ulteriore emendamento

21 febbraio 2017

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.1 (testo 2), relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARERE DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITA')

(Estensore: De Biasi)

sul disegno di legge n. 2494

22 febbraio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che il testo reca una delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

considerato che la delega legislativa mira in particolare a: rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona; contrastare la povertà e l'esclusione sociale; ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali, rendendo quest'ultimo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo ed omogeneo nell'accesso alle prestazioni;

esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Romano)

sul disegno di legge n. 2494

21 settembre 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che è un provvedimento collegato alla legge di stabilità 2016, recante una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

considerato, in particolare, che:

il comma 1 dell’articolo unico del disegno di legge stabilisce le finalità della delega legislativa, ovvero di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l’esclusione sociale, e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell’accesso alle prestazioni, anche nel rispetto dei princìpi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

il medesimo comma 1 prevede l’adozione di tre distinti decreti legislativi aventi ad oggetto: a) l’introduzione di una misura denominata reddito di inclusione, volta al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale; b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà; c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali;

il comma 2 reca i princìpi e criteri direttivi concernenti la delega relativa al reddito di inclusione;

il comma 3 reca i princìpi e criteri direttivi concernenti la delega relativa al riordino dell’assistenza al contrasto della povertà;

il comma 4 reca i princìpi e criteri direttivi concernenti la delega relativa al maggior coordinamento dei servizi sociali;

considerato che il Consiglio dell’Unione europea, nelle Raccomandazioni sul programma nazionale di riforma 2016 e sul programma di stabilità 2016 dell’Italia, del 12 luglio 2106 (2016/C 299/01), sottolinea che «L'adozione e l'attuazione della strategia nazionale di lotta contro la povertà e una razionalizzazione della spesa sociale potrebbero segnare i primi passi verso la progressiva introduzione di un adeguato sistema di assistenza sociale basato sul principio dell'inclusione attiva, a livello nazionale e senza produrre effetti sostanziali sul bilancio» e raccomanda, al punto n. 4, di «adottare e attuare la strategia nazionale di lotta contro la povertà e rivedere e razionalizzare la spesa sociale»;

ricordato che, nell’ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) istituito con il regolamento (UE) n. 223/2014, il Programma operativo in essere presso il Ministero del lavoro stanzia per il periodo 2014-2020 circa 789 milioni di euro per attuare sul territorio nazionale una serie di interventi a favore di persone in condizioni di grave deprivazione materiale, per l’acquisto e distribuzione di beni alimentari, nonché per la fornitura di materiale scolastico a ragazzi appartenenti a famiglie disagiate, l’attivazione di mense scolastiche in aree territoriali con forte disagio socio-economico, e per erogare aiuti a favore delle persone senza dimora e in condizioni di marginalità estrema;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con il seguente rilievo:

in riferimento al criterio direttivo di cui alla lettera c) del comma 2, concernente l’individuazione dei beneficiari del «reddito di inclusione» mediante la previsione di un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea, sembrerebbe opportuno valutare se sussista l’esigenza di chiarire già nella presente disciplina di delega: quali siano i termini di applicazione, con riferimento ai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea, dei princìpi generali di non discriminazione e di parità di trattamento, a cui sembrerebbe farsi riferimento con il richiamo al «rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea», tenuto conto che la direttiva 2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) pone un obbligo di estensione ai cittadini comunitari delle prestazioni di assistenza sociale.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatrice Cardinali)

sul disegno di legge n. 2494

20 ottobre 2016

La Commissione,

esaminato il provvedimento,

richiamato il proprio parere espresso in data 7 luglio 2016, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) sia alla competenza legislativa delle regioni in materia di «politiche sociali» (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

condivisa la finalità del disegno di legge di delega, che introduce una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, denominata reddito di inclusione e individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

preso atto che nella procedura di adozione dei decreti legislativi è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata;

preso, altresì, atto che – grazie alla modifica apportata dalla Camera nel corso dell'esame in Assemblea all’articolo 1, comma 4, lettera d) – è stata introdotta la necessità della previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della predisposizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei protocolli formativi e operativi volti ad agevolare l'attuazione della misura nazionale di contrasto della povertà, di cui comma 1, lettera a);

considerato che la previa intesa in sede di Conferenza unificata assicura un maggiore coordinamento tra le misure di contrasto alla povertà disciplinate a livello territoriale con la misura unica nazionale prevista dal comma 1, lettera a), e che sull'opportunità di garantire tale coordinamento questa Commissione aveva richiamato l'attenzione delle Commissioni di merito in sede di espressione del parere in prima lettura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNI DI LEGGE

Per il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone modificazioni, si veda lo stampato n. 2494.

Per i testi dei disegni di legge nn. 2241 e 2437, dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 2494, si vedano i corrispondenti stampati.