• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/03888 il Consorzio per le autostrade siciliane è un ente pubblico regionale non economico sottoposto al controllo della regione siciliana, costituito nel 1997 dalla unificazione (articolo 16, lettera...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03888presentato daD'UVA Francescotesto diGiovedì 6 marzo 2014, seduta n. 184

D'UVA, PARENTELA, BALDASSARRE e SPESSOTTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
il Consorzio per le autostrade siciliane è un ente pubblico regionale non economico sottoposto al controllo della regione siciliana, costituito nel 1997 dalla unificazione (articolo 16, lettera B, della legge n. 531 del 1982) di tre diversi consorzi concessionari ANAS operanti in Sicilia;
gli scopi sociali del Consorzio per le autostrade siciliane risultano essere il completamento dei lavori di costruzione non ancora realizzati delle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e Siracusa-Gela, la realizzazione di eventuali altre iniziative nel settore autostradale e stradale di cui il consorzio dovesse risultare concessionario o affidatario, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione o affidata;
il Consorzio per le autostrade siciliane è attualmente concessionario ANAS di due importanti arterie autostradali della regione siciliana, l'Autostrada «A20», che collega la città di Messina e la città di Palermo, e l'Autostrada «A18», la quale unisce le città di Messina e Catania, facente parte dalla asse viario europeo «E45»;
ad oggi risultano essere diversi i procedimenti aperti dalla procura della Repubblica italiana a carico del consorzio, a causa di presunti sprechi di denaro pubblico, nonché per la mancanza di adeguati sistemi di sicurezza e di manutenzione nei tratti autostradali da esso direttamente gestiti, nonostante il contratto di concessione li preveda quali elementi essenziali;
dai documenti dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emerge che a carico del consorzio per le autostrade siciliane è stata richiesta la decadenza dalla concessione con decreto interministeriale n. 457 del 5 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 2010, e notificato alla società concessionaria in data 29 novembre 2010;
al provvedimento ha avuto seguito un lungo contenzioso conclusosi con sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa in cui veniva dichiarato nullo il decreto interministeriale del 5 luglio 2010, n. 457, dichiarante la decadenza della concessione di costruzione e di esercizio;
così come riportato da diversi quotidiani locali in data 11 novembre 2013, tra i quali il giornale consultabile anche online «la Gazzetta del Sud», la società Anas avrebbe già inviato al consorzio per le autostrade siciliane una lettera ufficiale, all'interno della quale viene richiesta «una lunga serie di giustificazioni in ordine ad inadempienze circa la sicurezza stradale, minacciando altresì la revoca della stessa concessione, con contestazioni che spaziano dalla manutenzione delle piste alla segnaletica sia orizzontale che verticale, dai guardrail agli impianti elettrici, dalle opere in verde agli impianti telematici di esazione», in riferimento sia al tratto autostradale «A18», sia al tratto «A20»;
attualmente i cittadini siciliani che intendono usufruire delle tratte autostradali «A18» e «A20», sono tenuti al pagamento di un pedaggio stradale, vista la vigenza della concessione del tratto al Consorzio per le autostrade siciliane, per l'utilizzo delle infrastrutture e per i servizi offerti agli utenti;
il pagamento di un pedaggio autostradale per la percorrenza del tratto (ticket) può trovare giustificazione in tutti quei casi in cui la società divenuta concessionaria del tratto viario considerato, si impegni contrattualmente ad assicurare un servizio migliore di quello altrimenti offerto dalla rete stradale non affidata a gestione esterna, ovvero a sostenere le spese per l'ammodernamento, l'innovazione, la gestione e la manutenzione del tratto considerato;
attualmente risultano diversi i sinistri direttamente ovvero indirettamente imputabili a inadempienze nella sicurezza e nella manutenzione stradale, così come riportato dall'associazione italiana «Confconsumatori Nazionale» in data 8 febbraio 2011;
la stessa società è stata ammessa parte civile dal giudice monocratico del tribunale di Messina, dottoressa Militello, nel procedimento penale che vede imputati due dirigenti del Consorzio autostrade siciliane per il reato di omicidio colposo per la morte di un giovane deceduto all'età di 24 anni, a seguito di un incidente autonomo che ha coinvolto l'autoveicolo a bordo del quale viaggiava come passeggero;
il procedimento vede i dirigenti del Consorzio per le autostrade siciliane imputati per aver «colposamente cagionato la morte del giovane omettendo di garantire le condizioni di sicurezza stradale dei luoghi in cui si è verificato il sinistro e precisamente la tangenziale A20 ME-PA, teatro negli ultimi anni, di numerosi incidenti stradali mortali provocati dalle precarie condizioni di manutenzione in cui versa il tratto in questione di proprietà dell'ANAS ma affidato in concessione al Consorzio per le Autostrade Siciliane»;
il tratto autostradale «A19», di proprietà e di diretta gestione della società statale Anas, che collega le città di Palermo e Catania, che non prevede attualmente alcun pagamento per la sua percorrenza, non presenta livelli di sicurezza e di manutenzione inferiori a quelli offerti dal Consorzio per le autostrade siciliane, benché non certamente ottimali –:
se intenda assumere iniziative urgenti per verificare la presenza di gravi inadempienze da parte del Consorzio per le autostrade siciliane nei sistemi di sicurezza e manutenzione stradale, tali da attentare alla sicurezza dei cittadini siciliani che percorrono le due arterie autostradali affidate alla sua diretta gestione;
se intenda verificare la sussistenza delle ragioni che hanno dato vita al contratto di concessione delle autostrade «A18» e «A20», e se non ritenga iniquo il pagamento di un pedaggio da parte dei cittadini siciliani che usufruiscono di tali tratte;
se intenda impegnarsi affinché le agevolazioni introdotte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore dei pendolari italiani, le quali prevedono esenzioni fino al 20 per cento sui costi dei ticket autostradali, vengano celermente fatte applicare anche dal Consorzio per le autostrade siciliane in tutta la rete autostradale di sua competenza (4-03888)