• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/03905 confrontando la banca dati dei prodotti fitosanitari, consultabile nel sito del Ministero della salute, il progetto FAS Veneto 2012 (fitosanitari-ambiente-salute – piano regionale di controllo...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03905presentato daBENEDETTI Silviatesto diVenerdì 7 marzo 2014, seduta n. 185

BENEDETTI, CECCONI, BARONI, DALL'OSSO, DI VITA, SILVIA GIORDANO, GRILLO, LOREFICE, MANTERO, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, LUPO e PARENTELA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
confrontando la banca dati dei prodotti fitosanitari, consultabile nel sito del Ministero della salute, il progetto FAS Veneto 2012 (fitosanitari-ambiente-salute – piano regionale di controllo ufficiale sul commercio e impiego dei prodotti fitosanitari) e le schede di sicurezza autoprodotte delle aziende chimiche e dagli Enti e Istituzioni Internazionali (SdS) emergono dati contrastanti relativamente alle classi di rischio assegnate;
dal controllo emerge che gli sviluppatori del progetto FAS-2012 hanno assegnato classe di rischio «nc» (non classificato) oppure «mcp» (maneggiare con prudenza) a fitosanitari classificati N dal ministero e cioè nocivi o tossici anche nei lungo periodo per l'ambiente acquatico;
emerge inoltre il mancato aggiornamento di alcune schede: prendiamo il caso del principio attivo MANCOZEB, che dal 2010 la CE ha classificato «Xn,N» ossia nocivo per l'uomo e per l'ambiente. Il Ministero invece in molte schede contenenti il Mancozeb attribuisce ancora «Xi,N» ossia irritante per l'uomo e nocivo per l'ambiente;
anche il principio attivo CLORPYRIFOS, classificato internazionalmente come «T,N», ossia tossico per l'uomo e nocivo per l'ambiente, è invece classificato nelle schede del Ministero relativi a fitofarmaci per i quali non sia stato rivelato l'entità da N (nocivo per l'ambiente) a Xi (irritante per l'uomo) a Xn (nocivo per l'uomo);
su 699 voci di fitosanitari registrate nel progetto FAS-2012 sulla base di un'analisi fatta dagli interroganti risultano: n. 28 schede risultano senza la classe di rischio nel database ministeriale; n. 7 schede risultano senza la classe di rischio e l'etichetta nel database ministeriale; n. 428 schede non c’è corrispondenza tra le classi di rischio assegnate nel database ministeriale e le classi di rischio assegnate ai principi attivi nelle schede sicurezza autoprodotte dalle aziende chimiche o nei database dei principi attivi, aggiornati e gestiti da enti e istituzioni universitarie europee; in diversi casi si riscontrano discordanze tra la classe di rischio assegnata nel database ministeriale rispetto all'etichetta ministeriale;
si possono fare altri esempi: Enervin Top – registrazione n. 14812, è un «antiparassitario e fungicida» che rispecchia molti dei problemi sin qui riscontrati; la scheda del database ministeriale non corrisponde all'ultima scheda di sicurezza autoprodotta dall'azienda chimica (30 gennaio 2013); sembrano infatti due prodotti differenti; il prodotto indicato sul database ministeriale con classe di rischio N è sicuramente un prodotto con classe di rischio Xn,N, come pure il prodotto identificato nella scheda di sicurezza dell'azienda, dove nella sezione 16 «altre informazioni», descrive e classifica la nocività ed i rischi per la salute umana, oltre che per l'ambiente. Esempio di alcune frasi di rischio riportate: può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; nocivo se inalato – nocivo se ingerito; provoca gravi lesioni oculari – può provocare una reazione allergica della pelle;
ciò nonostante, l'azienda chimica assegna la classe di rischio N (nocivo per l'ambiente), adeguandosi all'assegnazione (errata) del ministero. Una contraddizione veramente molto pericolosa;
il prodotto fitosanitario SYSTHANE 4,5 PLUS è un fungicida sistemico per il controllo dell'oidio su vite, melo, pero, pesco, nettarina, susino, albicocco, melone, anguria, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, carciofo, fragola, rosa, garofano;
il database ministeriale assegna la classe di rischio N «nocivo per gli organismi acquatici»; anche l'etichetta ministeriale (visibile nel database) indica nella frasi di rischio: «nocivo per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico». Andando invece a leggere la scheda di sicurezza, autoprodotta, secondo il regolamento (CE) N 453/2010 vedremo che a pagina 14 – sezione 16 «altre informazioni» – le classi di rischio e le frasi di rischio sono molto più gravi, riguardanti la nocività per l'uomo e il feto, tanto gravi da mettere in secondo piano il rischio per gli organismi acquatici; esempio di alcune frasi di rischio riportate: sospettato di nuocere al feto – possibile rischio, di danni ai bambini non ancora nati; può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; tossico se inalato – nocivo se ingerito;
ma nella sezione 2 – identificazione dei pericoli – al punto 2.2 «elementi dell'etichetta» (secondo la direttiva CE) la frase di rischio indica «nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico»;
continuando nell'esempio del prodotto SYSTHANE 4,5 PLUS, se i principi attivi vengono descritti come nocivi o tossici e irritanti per l'uomo, anche la classe di rischio del prodotto finito dovrà riassumere le stesse indicazioni di rischio e non essere declassificata a solo rischio per l'ambiente. Purtroppo le aziende si adeguano alle definizioni ministeriali, e quindi in molti casi anche le schede di sicurezza riportano le definizioni riduttive del ministero, generando due problemi: l'ambiente non può essere rifugio di tutti questi principi attivi tossici o nocivi; le organizzazioni agricole dicono di voler utilizzare prodotti fitosanitari meno nocivi di quelli attualmente in uso. Ma con questa declassificazione si ritroveranno ad utilizzare gli stessi principi attivi (tossici e nocivi) che vogliono abolire o sostituire;
risulta evidente che in molti casi, la presenza di uno o due principi attivi (dall'1 al 10 per cento sul totale della miscela), dichiarati nella scheda di sicurezza, rende piuttosto incomprensibile la valutazione globale della classe di rischio assegnata dal Ministero; per una informazione chiara e completa è necessario conoscere anche gli altri componenti della formula (coformulanti segreti) per i quali è stato chiesto con atto n. 4/03258 che si rendesse pubblico il contenuto;
lo stesso principio attivo viene chiamato in modi differenti nelle schede di sicurezza malgrado siano identificati con lo stesso numero di CAS (chimical abstract service = numero univoco nel database delle materie chimiche);
sulle schede di sicurezza autoprodotte dalle aziende chimiche, il Ministero, a detta dell'interrogante, deve imporre la corretta denominazione dei principi attivi, definiti dal CAS. Si è riscontrato, infatti, lo stesso numero CAS attribuito a nomi diversi, e questo genera confusione negli utilizzatori;
risulta evidente che il data base del Ministero è molto impreciso, si suppone a causa di mancata manutenzione e aggiornamento delle vecchie autorizzazioni, non considerando gli studi più avanzati del mondo scientifico per l'aggiornamento delle classi di rischio dei principi attivi e dei coformulanti;
non esiste un data base italiano o ministeriale dei principi attivi usati nei fitosanitari, per avere informazioni aggiornate è necessario rivolgersi all'estero;
il database ministeriale dovrebbe avere la storia completa del prodotto fitosanitario e non deve obbligare gli utenti a ulteriori ricerche su altri siti;
relativamente al database ministeriale si possono quindi evidenziare le seguenti problematiche:
a) evidente mancata manutenzione del database dei prodotti fitosanitari;
b) mancato aggiornamento della classe di rischio dei principi attivi, aggiornamento reso necessario da ulteriori studi scientifici internazionali;
c) alcune incongruenze delle classi di rischio tra etichetta e database ministeriali;
d) saltuaria assenza delle classi rischio, etichette e date di scadenza dell'autorizzazione;
e) nel caso della revoca del fitosanitario, la sequenza delle informazioni s'interrompe e non sono evidenziati i passi successivi (contenuti del decreto di revoca: ultimo giorno di produzione, ultimo giorno per la commercializzazione, ultimo giorno per lo smaltimento delle scorte, ultimo giorno consentito per l'impiego) –:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti citati in premessa e come intenda affrontare il problema dei dati contrastanti relativi alle classi di rischio e delle incongruenze tra il database ministeriale, le schede di sicurezza, i dati riportati dal progetto FAS Veneto;
se non intenda correggere, integrare, aggiornare i dati nel database ministeriale, ponendo particolare attenzione ai casi di declassificazione delle classi di rischio;
se non intenda imporre la corretta denominazione dei principi attivi, definiti dal CAS (chimical abstract service), superando le attuali situazioni di confusione;
se non ritenga di attivare un unico database completo di tutti i principi attivi usati sia nell'agricoltura che nell'industria, aggiornato e disponibile alla facile consultazione di tutti i cittadini, gestito con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da altro soggetto non in conflitto d'interessi;
se non ritenga necessario garantire l'accesso, a tutti i cittadini, delle schede di sicurezza autoprodotte dalle aziende chimiche, complete di tutti i principi attivi ed i coformulanti (attualmente segreti) contenuti nei fitosanitari autorizzati dal ministero, complete delle seguenti indicazioni: cas, nome, quantità percentuale, classe di rischio, frasi di rischio secondo regolamento CE/1272/2008 e classificazione 67/548/CEE;
se non ritenga necessario avviare le opportune iniziative affinché nelle schede di sicurezza, autoprodotte dalle aziende chimiche, sia riportata in grande e nella prima pagina, la classe di rischio assegnata al fitosanitario, completa dei pittogrammi previsti dai vigenti regolamenti CE, affinché il cittadino possa capire immediatamente quali siano i rischi per la salute e l'ambiente. (4-03905)