• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/02843    secondo quanto consta all'interrogante, le pensioni di circa 400-450 militari in servizio, arruolati prima del 25 giugno 1982 e ormai prossimi al pensionamento non beneficerebbero delle...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02843presentato daALTIERI Trifonetesto diMercoledì 1 marzo 2017, seduta n. 751

   ALTIERI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto consta all'interrogante, le pensioni di circa 400-450 militari in servizio, arruolati prima del 25 giugno 1982 e ormai prossimi al pensionamento non beneficerebbero delle agevolazioni disposte dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 previsto per il personale militare. Ciò per il mancato riconoscimento per soli sette giorni del sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011, per un'erronea interpretazione della norma;
   l'entrata a regime del sistema contributivo ha, come noto, dato luogo a pensioni caratterizzate da bassi tassi di sostituzione. Grande rilevanza per i soggetti interessati assume, quindi, il raggiungimento dei requisiti per il calcolo della pensione con il sistema retributivo, che presuppone il possesso di un'anzianità contributiva di anni 18 al 31 dicembre 1995;
   sono diversi i casi di interpretazione restrittiva della norma che, partendo dall'abolizione dell'arrotondamento ad anno intero delle frazioni superiori a sei mesi (articolo 59, comma 1, lettera b), legge n. 449 del 1997), hanno portato a negare il riconoscimento dei 18 anni anche ai soggetti che, a fine 1995, potevano vantare un'anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e oltre 15 giorni;
   tuttavia, in situazioni analoghe, l'arrotondamento a mese intero, non vietato dal diritto positivo, è stato ammesso dalla giurisprudenza contabile per l'accesso e per il calcolo della pensione, applicando oltre al «buon senso», quanto disposto dall'articolo 3, legge n. 274 del 1991, a favore dei dipendenti degli enti locali (confronta Corte dei conti, sez. giur. Abruzzo, n. 46 del 2014) e, in aderenza a quanto disposto dalla circolare Inpdap n. 14 del 16 marzo del 1998;
   la Corte dei conti, sez. Sardegna, nella sentenza n. 93 del 2014, ha accolto il ricorso di un ex appartenente all'Arma dei Carabinieri che chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995, come invece ha ritenuto l'amministrazione;
   il collegio giudicante ha ritenuto che l'anzianità contributiva del ricorrente al 31 dicembre 1995 dovesse essere calcolata in conformità alle indicazioni contenute nella circolare Inpdap sopra richiamata e, pertanto, dovesse «essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, [come si è già detto], che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19)»;
   si ricorda che il punto 6 della richiamata circolare dell'Inpdap ha chiarito che «dal tenore letterale della norma in esame [articolo 59, co. 1, lett. B), legge n. 449/1997] si evince che per “frazioni di anno” debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'articolo 3 della legge 274/91» che prevede che «il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore»;
   a seguito di detta pronuncia, l'Inps ha provveduto al ricalcolo e all'adeguamento della pensione nei confronti del sottoufficiale dell'Arma dei Carabinieri –:
   se non si ritenga di dover dare precise indicazioni agli uffici competenti dell'Inps affinché sia riconosciuto l'arrotondamento a mese intero delle frazioni superiori a 15 giorni, onde tutelare le legittime aspettative del personale ed evitare defatiganti e costosi contenziosi in materia, che per l'interrogante avrebbero un sicuro esito negativo per l'Amministrazione, considerando che gli interessati già prevedono, se la loro situazione non verrà sanata d'ufficio, di rivolgersi alla giustizia amministrativa, appena posti in quiescenza. (3-02843)