• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/02839    la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», prevede il riassetto...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02839presentato daVERINI Waltertesto presentato Martedì 28 febbraio 2017 modificato Mercoledì 1 marzo 2017, seduta n. 751

   VERINI, ROSSOMANDO, ERMINI, AMODDIO, BAZOLI, BERRETTA, CAMPANA, DI LELLO, GIORGIS, GIULIANI, GRECO, GIUSEPPE GUERINI, IORI, MAGORNO, MATTIELLO, MORANI, GIUDITTA PINI, ROSTAN, TARTAGLIONE, VAZIO, ZAN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro della giustizia . – Per sapere – premesso che:
   la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», prevede il riassetto complessivo dell'ordinamento dei magistrati onorari, introducendo alcune significative novità, ad esempio la distinzione tra giudici di pace e giudici onorari di tribunale, che vengono inseriti in un solo ufficio giudiziario, nonché prevedendo, al contempo, un ampliamento significativo delle competenze civili e penali, quali, ad esempio, sul piano della competenza civile, le cause condominiali, i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore;
   la competenza per valore viene estesa fino a 30 mila euro e per gli incidenti stradali fino a 50 mila euro. Il giudice di pace avrà poi la possibilità di decidere, secondo equità, tutte le cause di valore fino a 2.500 euro, mentre sul piano della competenza penale saranno attribuite nuove fattispecie di reato;
   si è, dunque, di fronte ad una funzione, quella esercitata dai giudici di pace, che, soprattutto alla luce della riforma avviata, riveste un ruolo sempre più centrale e importante nell'amministrazione della giustizia, ma che, proprio per le caratteristiche intrinseche di temporaneità, soffre di tale mancanza di stabilità e lamenta carenze di adeguate tutele;
   ancora ad oggi non vi è stato completo esercizio della delega, che dovrebbe avvenire entro il 14 maggio 2017, ma va sottolineato come da tempo, sia in Italia sia in sede europea, si discuta intorno all'inquadramento dal punto di vista lavoristico della magistratura onoraria e di pace, che è caratterizzata proprio, come detto, dalla mancanza di una sufficiente stabilità, proprio in considerazione della natura stessa, a termine, dell'incarico;
   il Comitato europeo dei diritti e delle uguaglianze sociali (Ceds) ha accolto il reclamo n. 103/2013 e ha sancito il diritto al riconoscimento della sicurezza sociale a questa magistratura, oltre al fatto che le funzioni di giudice di pace siano funzionalmente equivalenti ai magistrati di ruolo –:
   se il Governo abbia attualmente allo studio misure, ed eventualmente quali, anche nell'ambito del completamento dell'esercizio della delega, che forniscano risposte adeguate al tema dell'inquadramento dei giudici onorari di pace, tali da superare in maniera definitiva le criticità esposte. (3-02839)